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Sentenza

Sentenza n. 405/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a – del provvedimento prot. n. 137657 del 12.06.2024, con il quale il Direttore del Settore Mobilità Urbana, Trasporti e Manutenzioni – Ufficio Tutela Pubblica Incolumità ha “intimato la S.V. di dare corso a tutti gli interventi tecnici di verifica, consolidamento e messa in sicurezza del muro di contenimento di Viale dei Pioppi / Viale degli Olmi, utili a rimuovere qualsivoglia motivo di pregiudizio per la pubblica e privata incolumità”; b – del provvedimento prot. n. 180284 del 10.07.2024, con il quale Direttore del Settore Mobilità Urbana, Eliminazione Barriere Architettoniche, Trasporto Pubblico – Ufficio Strade ha “rinvitato la S.V. a voler intraprendere tutte le azioni finalizzate all’eliminazione dei pericoli inerenti il muro de quo”; c – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 128897 del 31.05.2024, allegata al provvedimento sub a); d - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 30\05\2025: e – dell’ordinanza prot. n. 73548/2025, con la quale il Dirigente del Settore Mobilità, Eliminazione Barriere Architettoniche e Trasporto Pubblico del Comune di Salerno ha disposto “di provvedere entro 20 (venti) giorni … all’esecuzione degli interventi di verifica, consolidamento e messa in sicurezza del muro di contenimento sito in viale dei Pioppi … utili a rimuovere qualsivoglia motivo di pregiudizio per la pubblica e provata incolumità”; f – ove per quanto occorra, della nota prot. n. 40256 del 17.02.2025, richiamata nel provvedimento sub e); g – ove e per quanto occorra, dei verbali di sopralluogo; h - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali;

Giustizia amministrativa202401512

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dirigenziale comunale prot. n. 73548 del 26 marzo 2025, recante l’ordine di eseguire entro venti giorni interventi di verifica, consolidamento e messa in sicurezza di un muro di contenimento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo, gli atti comunali del giugno e luglio 2024 con cui le era stato intimato di eseguire interventi di verifica, consolidamento e messa in sicurezza del muro, deducendo l’incompetenza del dirigente comunale, poiché l’atto avrebbe natura di ordinanza contingibile e urgente in materia di incolumità pubblica, riservata al Sindaco ai sensi degli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000. Ha inoltre dedotto l’atipicità dell’atto, il difetto di istruttoria, la violazione dell’art. 7 della l. 241/1990 e la violazione dell’art. 30 del d.lgs. 285/1992, sostenendo che la strada sovrastante il muro sarebbe pubblica o comunque soggetta a uso pubblico e che gli obblighi manutentivi graverebbero sul Comune quale proprietario della strada. Con motivi aggiunti ha impugnato l’ordinanza dirigenziale prot. n. 73548 del 26 marzo 2025, reiterando le censure di incompetenza, violazione degli artt. 50 e seguenti del d.lgs. 267/2000 e dell’art. 30 del d.lgs. 285/1992, difetto di istruttoria e motivazione, erronea individuazione del pericolo e del soggetto obbligato, mancata partecipazione procedimentale, travisamento, sviamento, illogicità e arbitrarietà. Il Comune ha sostenuto che l’ordinanza fosse espressione di ordinari poteri gestori del dirigente ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. 267/2000, che fosse stata preceduta da un’istruttoria articolata e che la strada e il muro fossero privati.

La decisione

Il Collegio ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, poiché gli atti del 2024 erano stati superati dall’adozione della successiva ordinanza dirigenziale del 26 marzo 2025. Ha quindi esaminato prioritariamente il primo motivo dei motivi aggiunti e lo ha accolto per incompetenza. L’ordinanza impugnata, valutata secondo il suo contenuto sostanziale e la finalità perseguita, non è stata ritenuta riconducibile agli ordinari poteri gestori del dirigente ex art. 107 del d.lgs. 267/2000. Essa aveva contenuto imperativo, imponeva l’esecuzione di specifiche prestazioni entro un termine stringente e prevedeva conseguenze sanzionatorie in caso di inadempimento. Inoltre, la finalità espressamente indicata era la rimozione di ogni pregiudizio per la pubblica e privata incolumità, mentre l’urgenza degli interventi risultava connessa ai segni di ammaloramento del muro. Per tali caratteristiche l’atto doveva essere qualificato sostanzialmente come ordinanza contingibile e urgente in materia di incolumità pubblica e privata, la cui competenza è riservata al Sindaco ai sensi degli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000. È stata ritenuta irrilevante la circostanza che la situazione di pericolo fosse risalente e già nota alla destinataria. Il vizio di incompetenza è stato ritenuto assorbente e l’ordinanza prot. n. 73548 del 26 marzo 2025 è stata annullata. Le spese sono state compensate, con condanna del Comune al rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000

    Le ordinanze aventi contenuto sostanzialmente contingibile e urgente e finalizzate alla tutela dell’incolumità pubblica e privata rientrano nella competenza funzionale del Sindaco, anche quando siano adottate formalmente da un dirigente.

  • art. 107 d.lgs. 267/2000

    Il potere gestionale ordinario del dirigente non comprende l’adozione di provvedimenti che, per contenuto imperativo, termine stringente, finalità di tutela dell’incolumità e carattere urgente, siano sostanzialmente ordinanze contingibili e urgenti riservate al Sindaco.

  • art. 30 d.lgs. 285/1992

    La disposizione è stata invocata dalla ricorrente in relazione agli obblighi di demolizione, consolidamento e manutenzione dei muri prospicienti le strade, ma la sentenza non ne ha deciso l’applicabilità, avendo accolto il ricorso per incompetenza.

  • art. 7 l. 241/1990

    La censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento non è stata esaminata, in quanto assorbita dall’accoglimento del motivo di incompetenza.

Massime di principio

  • La qualificazione di un provvedimento come ordinanza contingibile e urgente dipende dal suo contenuto sostanziale e dalla finalità concretamente perseguita, non dalla denominazione formale dell’atto né dall’organo che lo ha adottato.
  • Un atto comunale che imponga imperativamente a un privato l’esecuzione, entro un termine stringente e assistito da conseguenze sanzionatorie, di interventi urgenti finalizzati a rimuovere un pericolo per la pubblica e privata incolumità presenta i caratteri sostanziali di un’ordinanza contingibile e urgente.
  • La tutela dell’incolumità pubblica e privata mediante interventi urgenti e indifferibili rientra nella competenza funzionale del Sindaco ai sensi degli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000; il dirigente non può esercitare tale potere facendo ricorso ai propri ordinari poteri gestionali ex art. 107 del medesimo decreto.
  • La risalente conoscenza della situazione di pericolo e la precedente interlocuzione tra amministrazione e destinatario non escludono, di per sé, la natura contingibile e urgente del successivo provvedimento quando questo imponga concretamente interventi urgenti di messa in sicurezza per l’incolumità pubblica e privata.

Come è indicizzato

MaterieOrdinanze contingibili e urgentiResponsabile del procedimento e competenza
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiIncompetenzaPrincipio di legalità e tipicitàEfficacia ed esecutorietà

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