Cassazione Penale, Sentenza n. 6356/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Ministero impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva riconosciuto ad Alberto Lorusso, detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis, il diritto a due ore giornaliere di permanenza all'aria aperta e il divieto di computare l'ulteriore ora di socialità come ora all'aperto. Il ricorso denunciava la violazione dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), deducendo che la circolare DAP del 2 ottobre 2017 aveva interpretato il limite massimo per attività fuori cella in due ore complessive (comprensive di permanenza all'aria aperta, attività sportive, culturali e di socialità), e sosteneva che la modifica dell'art. 10 Ord. pen. da parte del d.lgs. n.123/2018 avrebbe eliminato il riferimento al minimo inderogabile, rendendo legittima la lettura che fissa a una ora la permanenza all'aperto per i soggetti 41-bis
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui circolari e regolamenti d'istituto non possono ridurre a una sola ora la permanenza all'aria aperta dei detenuti sottoposti al regime 41-bis; la distinzione tra permanenza all'aperto e socialità è necessaria per tutelare salute e bisogni relazionali/culturali. La Corte ha inoltre ritenuto che il rinvio contenuto nell'art. 41-bis all'art. 10 vada interpretato come statico rispetto al testo anteriore alla riforma (d.lgs. n.123/2018), per cui il limite minimo inderogabile resta posto dalla disciplina incorporata. Conseguentemente il ricorso del Ministero è stato respinto senza condanna alle spese.
Norme richiamate
art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), Ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354)
Il richiamo all'art. 10 Ord. pen. va inteso come incorporazione del testo anteriore alla riforma; la disposizione garantisce la possibilità di due ore giornaliere all'aria aperta per i detenuti 41-bis e distingue tale diritto dall'uso delle sale di socialità
art. 10, primo comma, Ordinamento penitenziario
Sebbene modificato dal d.lgs. n.123/2018 per i detenuti comuni, il richiamo contenuto in art. 41-bis deve essere interpretato come statico al testo precedente alla riforma, mantenendo il riferimento al limite minimo necessario per i soggetti sottoposti a 41-bis
d.lgs. n.123 del 2018
Ha modificato l'art. 10 per i detenuti comuni (aumentando le ore minime di permanenza all'aperto), ma non ha espressamente coordinato l'art. 41-bis; la Corte esclude che la modifica abbia tacitamente abrogato il richiamo speciale contenuto in 41-bis
Circolare del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del 2 ottobre 2017
La previsione interpretativa contenuta nella circolare, nella parte in cui limita a una sola ora la permanenza all'aperto per i soggetti 41-bis computando l'altra ora come socialità, è illegittima nella misura in cui sottrae la possibilità delle due ore all'aperto salvo provvedimenti individuali motivati
d.P.R. n. 230/2000 (Regolamento carcerario)
Riferimento normativo richiamato nella disputa; la Corte osserva che disposizioni regolamentari non possono sostituirsi alla necessità di un provvedimento individuale motivato per limitare il minimo di permanenza all'aperto previsto per i soggetti 41-bis
Massime di principio
- Per i detenuti sottoposti al regime 41-bis la permanenza all'aria aperta e le ore dedicate alla socialità sono categorie distinte e devono essere conteggiate separatamente
- Atto amministrativo generale (circolare o regolamento d'istituto) non può ridurre il diritto minimo alla permanenza all'aperto previsto per i soggetti 41-bis: eventuali limitazioni richiedono un provvedimento individuale della direzione dell'istituto motivato da "motivi eccezionali"
- Quando una norma speciale rinvia a una disposizione sopravanzata da una riforma, il giudice può interpretare il rinvio come statico (incorporazione del testo previgente) se la modificazione non è stata espressamente coordinata
- La modifica normativa destinata ai detenuti comuni (es. aumento delle ore minime all'aperto) non si estende automaticamente ai detenuti sottoposti a regimi speciali come il 41-bis
- In caso di limitazioni illegittime dell'accesso all'aria aperta, il reclamo al magistrato di sorveglianza è la via appropriata per ottenere il riconoscimento del diritto
- Per evitare annullamenti giurisdizionali l'amministrazione carceraria dovrebbe adottare provvedimenti specifici e motivati quando ritiene necessario limitare i diritti dei detenuti per ragioni di sicurezza
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