Cassazione Penale, Sentenza n. 7299/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna, deducendo due motivi: 1) nullità per inosservanza degli artt. 178 e 179 c.p.p. per omessa citazione dell'imputato in appello, in quanto il decreto di citazione sarebbe stato notificato al precedente difensore (avv. Ignazio Danzuso) mentre l'imputato aveva eletto domicilio in Via Coviello n.17; 2) violazione dell'art. 157 c.p.p. per mancata declaratoria della prescrizione intervenuta in grado di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza e perché i motivi erano diversi da quelli consentiti dalla legge. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che l'elezione di domicilio effettuata dall'imputato all'udienza di convalida (domicilio presso lo studio dell'avv. Danzuso) non era stata revocata e quindi la notifica al difensore era legittima; la mera indicazione della residenza dell'imputato nell'atto di appello non sottoscritta da quest'ultimo non costituisce valida elezione di domicilio ai sensi dell'art. 162 c.p.p. Sul secondo motivo la Corte ha condiviso il giudizio di merito secondo cui la prescrizione non era maturata alla data della sentenza di appello a causa delle sospensioni intervenute nel corso del giudizio di primo grado (complessivi 734 giorni) per rinvii richiesti dal difensore e per adesione all'astensione delle udienze. Di conseguenza il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al pagamento, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., delle spese del procedimento e al versamento in via equitativa di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen.
Rilevato in relazione alla nullità per omessa citazione: la Corte ha ritenuto il motivo infondato perché la notifica al domicilio eletto in precedenza era legittima
art. 179 cod. proc. pen.
Valutato insieme all'art. 178 in tema di nullità per difetto di citazione: non sussiste nullità perché non era stata revocata la precedente elezione di domicilio
art. 157 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla prescrizione: la Corte ha ritenuto che, a causa delle sospensioni intervenute nel corso del giudizio, il termine di prescrizione non fosse decorso in appello
art. 162 cod. proc. pen.
Interpretato nel senso che l'elezione di domicilio è un atto personale e a forma vincolata che richiede la manifestazione di volontà dell'imputato; una indicazione del difensore non sottoscritta dall'imputato non vale a revocare la precedente elezione
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di cassazione
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata come criterio per valutare l'entità della sanzione equitativa (versamento alla cassa delle ammende) in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- L'elezione di domicilio è un atto personale e formale dell'imputato: deve risultare da una dichiarazione dell'imputato stesso secondo le forme dell'art. 162 c.p.p.; la sola indicazione del domicilio nell'atto difensivo non sottoscritta dall'imputato non modifica l'elezione già effettuata
- La notifica eseguita presso il domicilio precedentemente eletto è valida se tale elezione non è stata espressamente revocata dall'imputato; la revoca deve risultare da atto idoneo e conforme alle forme richieste
- La prescrizione può essere sospesa o interrotta da eventi processuali (rinvii richiesti, astensioni collettive, ecc.); in sede di merito va verificato il computo complessivo delle sospensioni per stabilire se il termine di prescrizione sia effettivamente decorso
- I motivi di ricorso in cassazione devono essere consentiti dalla legge e non manifestamente infondati: motivi procedurali relativi a notifiche e domicili sono esaminati alla luce degli atti formali del processo
- In caso di ricorso manifestamente infondato il ricorrente può essere condannato alle spese e a un pagamento equitativo alla cassa delle ammende, tenuto conto dell'orientamento della Corte costituzionale
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7190/2024 del 19/02/2024
- Sentenza penale · 19 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7191/2024 del 19/02/2024
- Sentenza penale · 19 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7195/2024 del 19/02/2024
- Sentenza penale · 19 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7197/2024 del 19/02/2024
- Sentenza penale · 19 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7199/2024 del 19/02/2024
- Sentenza penale · 19 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 7201/2024 del 19/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →