Sentenza del 21/06/2018 n. 2874 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Intimazione di pagamento - Prova notifica cartella - Onere di produzione dell'originale o della copia integrale della cartella - Non sussiste - Motivazione per relationem ai precedenti atti-Legittimità - Crediti Irap, Irpef e addizionali - Cartella non impugnata - Prescrizione decennale - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'intimazione di pagamento deducendo, in particolare, l'assenza o l'insufficienza della prova della notificazione della cartella, sostenendo che l'agente della riscossione avrebbe dovuto produrre l'originale o la copia integrale della cartella. Contestava inoltre la prescrizione dei crediti relativi a IRAP, IRPEF e addizionali.
La decisione
La sentenza ha ritenuto che l'agente della riscossione non sia obbligato a produrre in giudizio l'originale o la copia integrale della cartella per dimostrarne la notificazione. È sufficiente la documentazione idonea a provare la regolarità della notifica e l'intimazione può essere motivata per relationem, mediante il richiamo specifico ai precedenti atti, purché questi siano identificabili. Quanto ai crediti IRAP, IRPEF e relative addizionali, le cartelle non impugnate sono divenute definitive e i relativi crediti sono soggetti al termine ordinario di prescrizione decennale, non al termine più breve eventualmente previsto per la singola obbligazione prima della definitività.
Norme richiamate
Principio della motivazione per relationem
È ammesso l'assolvimento della motivazione "per relationem" con riferimento ai precedenti atti dei quali l'intimazione reca specificatamente gli estremi.
L'intimazione di pagamento può richiamare precedenti atti, come la cartella, senza riprodurne integralmente il contenuto, purché li individui in modo specifico e consenta al contribuente di comprenderne la pretesa e di difendersi.
Principio sull'onere di prova della notifica della cartella
Non sussiste un onere, in capo all'agente della riscossione, di produrre in giudizio l'originale o la copia integrale della cartella stessa.
La prova della notificazione della cartella non richiede necessariamente la produzione dell'originale o della copia integrale della cartella; possono essere sufficienti altri documenti idonei, quali la relata, l'avviso di ricevimento o documentazione informatica conforme.
Prescrizione dei crediti tributari divenuti definitivi
I crediti Irap, Irpef, recati da cartelle di pagamento divenute definitive per mancata impugnazione, sono assoggettati all'ordinario termine di prescrizione decennale.
La mancata impugnazione della cartella ne consolida la pretesa e comporta l'applicazione del termine ordinario decennale di prescrizione del credito definitivamente accertato.
Massime di principio
- Quando si contesta la notifica di una cartella, non è normalmente necessario che l'agente della riscossione produca l'originale o la copia integrale della cartella: è sufficiente una documentazione alternativa idonea a dimostrare l'esistenza e la regolarità della notificazione.
- Un'intimazione di pagamento può essere motivata mediante rinvio a cartelle o ad altri atti precedenti, purché gli estremi siano indicati con precisione e il contribuente possa identificarli e contestarli.
- Se una cartella non viene impugnata nei termini, la pretesa tributaria diventa definitiva; per i crediti indicati nella sentenza, la successiva prescrizione segue il termine ordinario decennale.
- La contestazione della prescrizione richiede quindi di verificare la data di definitività della cartella e l'eventuale presenza, nel decennio successivo, di atti interruttivi validamente notificati.
- La mancata produzione della cartella integrale, da sola, non determina automaticamente l'annullamento dell'intimazione: occorre dimostrare una concreta carenza probatoria, un vizio della notifica o l'impossibilità di comprendere la pretesa.
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