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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03571/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditori)

La controversia

La lite origina dalla dichiarazione di fallimento personale di un imprenditore individuale, pronunciata entro un anno dalla costituzione di una s.r.l. unipersonale nella quale era stata conferita l’impresa individuale. In reclamo e poi in cassazione il fallito sostiene che l’operazione dovesse essere qualificata come trasformazione dell’impresa individuale in società di capitali, con applicazione analogica delle norme sulla trasformazione eterogenea e conseguente irrilevanza del fallimento, anche perché i creditori non si erano opposti entro sessanta giorni dalla comunicazione. Con il secondo motivo contesta l’interpretazione dell’atto notarile di costituzione della s.r.l., ritenendo che il giudice di merito abbia dato rilievo solo al nomen iuris e non alla volontà complessiva delle parti e agli atti allegati. Con il terzo motivo invoca l’applicazione analogica dell’art. 2500-quinquies c.c. per sostenere che il mancato dissenso dei creditori avrebbe liberato l’imprenditore dalla responsabilità illimitata. Con il primo motivo deduce infine la violazione degli artt. 2498 e 2500-octies c.c. per avere il fallimento colpito il soggettoostante la pretesa trasformazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché la censura sull’interpretazione dell’atto notarile non rispettava i canoni di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione: il ricorrente non aveva trascritto le clausole rilevanti né indicato puntualmente il vizio ermeneutico, limitandosi a contrapporre una diversa lettura dell’atto a quella del giudice di merito. Ha qualificato come inammissibile anche il terzo motivo, poiché costruito su una questione mista di fatto e diritto non esaminata dalla corte territoriale, che aveva assorbito il tema avendo qualificato la vicenda come conferimento di azienda individuale in società di capitali. Il primo motivo è stato assorbito, ma la Corte ha comunque osservato che difettava di interesse, perché la mancata opposizione dei creditori alla trasformazione non impedisce la dichiarazione di fallimento entro l’anno dalla cancellazione dal registro imprese, trattandosi di tutela aggiuntiva e non sostitutiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 18 l.fall.

    reclamo ex art. 18 l.fall.

    richiamato come mezzo di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento

  • art. 2498 c.c.

    invocato dal ricorrente e richiamato dalla corte territoriale nel ragionamento sulla continuità nelle trasformazioni

  • art. 2500-septies c.c.

    norma richiamata per delimitare le trasformazioni eterogenee tipizzate

  • art. 2500-octies c.c.

    non estensibile, secondo la Corte territoriale, all’ipotesi di trasformazione di impresa individuale in società di capitali; il ricorso è stato comunque dichiarato inammissibile

  • art. 2500-novies c.c.

    la mancata opposizione dei creditori non sostituisce il fallimento ed è una tutela aggiuntiva di minore intensità

  • art. 111 c.p.c.

    richiamato per qualificare la vicenda come trasferimento a titolo particolare

  • art. 12 prel.

    invocato dal ricorrente a sostegno dell’interpretazione estensiva o analogica

  • art. 14 prel.

    invocato dal ricorrente a sostegno dell’interpretazione estensiva o analogica

  • art. 1362 c.c.

    il ricorrente lamentava la sua violazione per l’interpretazione dell’atto notarile; la Corte ribadisce che l’interpretazione del contratto è accertamento di fatto censurabile solo nei limiti di legge

  • art. 1363 c.c.

    richiamato quale canone ermeneutico asseritamente violato

  • art. 1362-1365 c.c.

    la Corte ricorda che il senso letterale è il primo criterio e che si può ricorrere agli altri canoni solo in caso di ambiguità

  • art. 1366-1371 c.c.

    richiamati come canoni integrativi dell’interpretazione contrattuale

  • art. 2465 c.c.

    richiamato per la perizia di stima allegata all’atto di costituzione della s.r.l.

  • art. 2500-quinquies c.c.

    invocato dal ricorrente in via analogica per il c.d. silenzio-assenso dei creditori nelle trasformazioni

  • art. 10 l.fall.

    richiamato dal ricorrente per escludere la persistenza della responsabilità illimitata, ma ritenuto non decisivo

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    dopo la riforma non consente più di censurare insufficienza o contraddittorietà della motivazione

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la nullità ricorre solo per anomalia motivazionale che integri violazione del minimo costituzionale

  • art. 111, comma 6, Cost.

    il sindacato sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    presupposto per il raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che censuri l’interpretazione di un atto negoziale è necessario indicare specificamente i canoni ermeneutici violati e trascrivere le clausole rilevanti, perché la Corte non può svolgere indagini integrative né sostituire la propria lettura a quella del giudice di merito.
  • L’interpretazione del contratto o dell’atto negoziale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione mediante la mera contrapposizione di una lettura alternativa, ancorché plausibile.
  • Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non è più deducibile il semplice vizio di insufficienza o contraddittorietà della motivazione: è censurabile solo l’anomalia motivazionale che si traduca in violazione del minimo costituzionale.
  • Le ipotesi di trasformazione eterogenea disciplinate dal codice sono tassative e non possono essere estese in via analogica a fattispecie diverse per natura, quali il passaggio da impresa individuale a società di capitali, se non supportate da un chiaro dato normativo.
  • La mancata opposizione dei creditori a una trasformazione non impedisce, di per sé, la dichiarazione di fallimento entro l’anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, poiché tale rimedio ha funzione aggiuntiva e non sostitutiva della tutela concorsuale.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniMandato
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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