Cassazione Civile, Ordinanza n. 03571/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
La lite origina dalla dichiarazione di fallimento personale di un imprenditore individuale, pronunciata entro un anno dalla costituzione di una s.r.l. unipersonale nella quale era stata conferita l’impresa individuale. In reclamo e poi in cassazione il fallito sostiene che l’operazione dovesse essere qualificata come trasformazione dell’impresa individuale in società di capitali, con applicazione analogica delle norme sulla trasformazione eterogenea e conseguente irrilevanza del fallimento, anche perché i creditori non si erano opposti entro sessanta giorni dalla comunicazione. Con il secondo motivo contesta l’interpretazione dell’atto notarile di costituzione della s.r.l., ritenendo che il giudice di merito abbia dato rilievo solo al nomen iuris e non alla volontà complessiva delle parti e agli atti allegati. Con il terzo motivo invoca l’applicazione analogica dell’art. 2500-quinquies c.c. per sostenere che il mancato dissenso dei creditori avrebbe liberato l’imprenditore dalla responsabilità illimitata. Con il primo motivo deduce infine la violazione degli artt. 2498 e 2500-octies c.c. per avere il fallimento colpito il soggettoostante la pretesa trasformazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché la censura sull’interpretazione dell’atto notarile non rispettava i canoni di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione: il ricorrente non aveva trascritto le clausole rilevanti né indicato puntualmente il vizio ermeneutico, limitandosi a contrapporre una diversa lettura dell’atto a quella del giudice di merito. Ha qualificato come inammissibile anche il terzo motivo, poiché costruito su una questione mista di fatto e diritto non esaminata dalla corte territoriale, che aveva assorbito il tema avendo qualificato la vicenda come conferimento di azienda individuale in società di capitali. Il primo motivo è stato assorbito, ma la Corte ha comunque osservato che difettava di interesse, perché la mancata opposizione dei creditori alla trasformazione non impedisce la dichiarazione di fallimento entro l’anno dalla cancellazione dal registro imprese, trattandosi di tutela aggiuntiva e non sostitutiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 18 l.fall.
reclamo ex art. 18 l.fall.
richiamato come mezzo di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento
art. 2498 c.c.
invocato dal ricorrente e richiamato dalla corte territoriale nel ragionamento sulla continuità nelle trasformazioni
art. 2500-septies c.c.
norma richiamata per delimitare le trasformazioni eterogenee tipizzate
art. 2500-octies c.c.
non estensibile, secondo la Corte territoriale, all’ipotesi di trasformazione di impresa individuale in società di capitali; il ricorso è stato comunque dichiarato inammissibile
art. 2500-novies c.c.
la mancata opposizione dei creditori non sostituisce il fallimento ed è una tutela aggiuntiva di minore intensità
art. 111 c.p.c.
richiamato per qualificare la vicenda come trasferimento a titolo particolare
art. 12 prel.
invocato dal ricorrente a sostegno dell’interpretazione estensiva o analogica
art. 14 prel.
invocato dal ricorrente a sostegno dell’interpretazione estensiva o analogica
art. 1362 c.c.
il ricorrente lamentava la sua violazione per l’interpretazione dell’atto notarile; la Corte ribadisce che l’interpretazione del contratto è accertamento di fatto censurabile solo nei limiti di legge
art. 1363 c.c.
richiamato quale canone ermeneutico asseritamente violato
art. 1362-1365 c.c.
la Corte ricorda che il senso letterale è il primo criterio e che si può ricorrere agli altri canoni solo in caso di ambiguità
art. 1366-1371 c.c.
richiamati come canoni integrativi dell’interpretazione contrattuale
art. 2465 c.c.
richiamato per la perizia di stima allegata all’atto di costituzione della s.r.l.
art. 2500-quinquies c.c.
invocato dal ricorrente in via analogica per il c.d. silenzio-assenso dei creditori nelle trasformazioni
art. 10 l.fall.
richiamato dal ricorrente per escludere la persistenza della responsabilità illimitata, ma ritenuto non decisivo
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma non consente più di censurare insufficienza o contraddittorietà della motivazione
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la nullità ricorre solo per anomalia motivazionale che integri violazione del minimo costituzionale
art. 111, comma 6, Cost.
il sindacato sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
presupposto per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che censuri l’interpretazione di un atto negoziale è necessario indicare specificamente i canoni ermeneutici violati e trascrivere le clausole rilevanti, perché la Corte non può svolgere indagini integrative né sostituire la propria lettura a quella del giudice di merito.
- L’interpretazione del contratto o dell’atto negoziale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione mediante la mera contrapposizione di una lettura alternativa, ancorché plausibile.
- Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non è più deducibile il semplice vizio di insufficienza o contraddittorietà della motivazione: è censurabile solo l’anomalia motivazionale che si traduca in violazione del minimo costituzionale.
- Le ipotesi di trasformazione eterogenea disciplinate dal codice sono tassative e non possono essere estese in via analogica a fattispecie diverse per natura, quali il passaggio da impresa individuale a società di capitali, se non supportate da un chiaro dato normativo.
- La mancata opposizione dei creditori a una trasformazione non impedisce, di per sé, la dichiarazione di fallimento entro l’anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, poiché tale rimedio ha funzione aggiuntiva e non sostitutiva della tutela concorsuale.
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