Cassazione Penale, Ordinanza n. 32608/2026 del 01/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità del motivo, rilevando che esso non individuava specificamente gli elementi della motivazione censurati. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è stato presentato nell'interesse dell'imputato e conteneva un unico motivo, relativo a un dedotto vizio di motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto il motivo generico e indeterminato, perché non rispettava i requisiti prescritti dall'art. 581 c.p.p.: a fronte di una motivazione ritenuta logicamente corretta, il ricorso non indicava gli elementi posti a fondamento della censura e non consentiva al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi né di esercitare il proprio sindacato.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p.
L'atto di impugnazione deve contenere motivi specifici e determinati; la mancata indicazione degli elementi sui quali si fonda la censura rende il motivo generico e il ricorso inammissibile.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca un vizio di motivazione in modo generico, senza individuare gli specifici passaggi argomentativi censurati e gli elementi posti a fondamento della doglianza.
- La specificità dei motivi di impugnazione è necessaria per consentire al giudice dell'impugnazione di comprendere i rilievi formulati e di esercitare il proprio sindacato; non è sufficiente una contestazione indeterminata della motivazione della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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