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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42644/2022 del 10/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Catania che ha rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere applicata per il delitto di omicidio volontario. Denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla perdurante sussistenza delle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura, lamentando che il Tribunale avrebbe fondato la conferma della custodia sul titolo del reato senza compiere un'adeguata valutazione prognostica e senza valorizzare la sua incensuratezza, il lungo tempo di carcerazione e la presunta condotta positiva tenuta in carcere.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso e confermato l'ordinanza del Tribunale che ha mantenuto la custodia in carcere. Ha richiamato l'operatività della "doppia presunzione" ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (sia sulla sussistenza delle esigenze cautelari sia sull'adeguatezza della misura carceraria) per i reati di cui all'art. 575 c.p.; ha ricordato che tale presunzione prevale sulla norma generale dell'art. 274 cod. proc. pen. e che il mero decorso del tempo non è sufficiente a superarla. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la persistenza del pericolo di reiterazione alla luce della gravità del fatto e della personalità della Nicotra (incapacità di "frenare le proprie pulsioni aggressive"; modalità violente ed "inarrestabile progressione di violenza"). Non sono stati indicati elementi nuovi dalla difesa tali da modificare in melius il quadro cautelare; pertanto la custodia è stata confermata e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali, con trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Richiamato come titolo procedurale dell'appello ex art. 310 per il riesame della misura cautelare; non incide sul contenuto sostanziale della decisione sulle esigenze cautelari

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Attribuisce una doppia presunzione relativa: sulla sussistenza delle esigenze cautelari (compresa la loro attualità e concretezza) e sull'adeguatezza della custodia in carcere per i reati indicati (tra cui l'omicidio). La presunzione prevale sulla disciplina generale (art. 274) e persiste anche durante la permanenza della misura, potendo essere superata solo da fatti nuovi che modifichino in melius il quadro indiziario

  • art. 575 cod. pen.

    Norma sostanziale che contraddistingue l'omicidio volontario come reato particolarmente grave; il titolo di reato rientra tra quelli richiamati dall'art. 275, comma 3, con conseguente presunzione di necessità e adeguatezza della custodia

  • art. 274, lett. c), cod. proc. pen.

    Prevede i criteri generali per l'applicazione delle misure cautelari (tra cui il pericolo di reiterazione); la Corte ricorda che la presunzione speciale di cui all'art. 275, comma 3, è prevalente rispetto alla norma generale

  • legge 16 aprile 2015, n. 47

    Richiamata come fonte delle modifiche che hanno mantenuto la doppia presunzione dell'art. 275, comma 3; conferma l'attuale portata normativa della disposizione

  • art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen.

    Disposizione procedurale che impone la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario; prevista come adempimento a seguito della condanna alle spese

Massime di principio

  • Per reati gravi espressamente elencati dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (es. omicidio) opera una doppia presunzione relativa circa la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere; questa presunzione prevale sulla norma generale e perdura anche durante la fase di mantenimento della misura
  • Il giudice non è tenuto a dimostrare in modo positivo e ripetuto la pericolosità: è sufficiente che indichi, assieme ai gravi indizi di colpevolezza, perché gli elementi prodotti dalla difesa non neutralizzano la presunzione
  • Il mero decorso del tempo in carcere (anche se lungo) e la semplice incensuratezza non costituiscono di per sé elementi idonei a superare la presunzione dell'art. 275, comma 3; la difesa deve indicare fatti nuovi, concreti e specifici che evidenzino un mutamento effettivo del quadro cautelare
  • La condotta positiva tenuta in detenzione può avere rilievo ma deve essere documentata e valutata concretamente: senza elementi probatori chiari il giudice può ritenere insufficiente tale comportamento a giustificare misure meno afflittive
  • La motivazione del giudice deve contenere un giudizio prognostico concreto (anche sintetico) sulla perdurante pericolosità o sull'adeguatezza di misure alternative; la mancata indicazione di elementi nuovi legittima il mantenimento della custodia

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