Cassazione Penale, Sentenza n. 3030/2024 del 24/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Vitullo: deduceva la nullità del decreto di citazione per violazione dell'art. 601, comma 3, c.p.p. (termine di comparizione dopo le modifiche della "Riforma Cartabia") e censurava la valutazione delle testimonianze (attendibilità di Ivan Masciangelo e contraddittorietà rispetto al teste Albani). Guiscardo: contestava la sussistenza del reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (sosteneva che la detenzione fosse per uso personale e non per cessione), eccepiva errori motivazionali sul rigetto delle circostanze attenuanti e sulla misura della pena, e proponeva il motivo di estinzione del reato per prescrizione intervenuta dopo la sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondati alcuni motivi proposti da entrambi i ricorrenti e ha dichiarato estinti per prescrizione i reati contestati a entrambi. In particolare: per Vitullo il periodo illecito era tra dicembre 2013 e dicembre 2015 e il termine massimo di prescrizione (7 anni e 6 mesi) è decorso il 1° giugno 2023; per Guiscardo il fatto è del 21 novembre 2015 e la prescrizione è decorso il 21 maggio 2023. La Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio, osservando che la causa estintiva della prescrizione prevale su eventuali nullità o vizi di motivazione e che, per tale ragione, non è possibile procedere a un riesame del merito né pronunciare una nuova condanna o altra decisione di merito.
Norme richiamate
art. 601, comma 3, cod. proc. pen.
La questione sulla corretta decorrenza e applicabilità del nuovo più lungo termine di comparizione introdotto dalla "Riforma Cartabia" è stata ritenuta non manifestamente infondata; la Corte non risolve definitivamente il contrasto ma ammette l'ammissibilità dell'eccezione sollevata.
d.lgs. n. 150/2022 (c.d. "Riforma Cartabia")
Ha modificato termini procedurali (tra cui i termini di comparizione in appello); la sua applicazione temporale è controversa e oggetto di dibattito giurisprudenziale.
art. 73, commi 1 e 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma che incrimina traffico e detenzione a fini di spaccio; la Corte ha valutato la qualificazione del reato nei giudizi di merito ma, dichiarata la prescrizione, non ha approfondito ulteriormente i profili di merito.
art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alla eccezione di nullità del decreto di citazione; la nullità è stata sollevata tempestivamente e quindi ritenuta rilevabile.
art. 180 cod. proc. pen.
Termini per deposito delle note difensive e per eccepire questioni processuali; la difesa ha depositato le note nei termini rilevanti.
art. 129 cod. proc. pen.
Disposto che, quando il reato è estinto per prescrizione, la causa estintiva prevale e impone la declaratoria di proscioglimento/annullamento senza rinvio; la Cassazione ha applicato questo principio, non potendo poi esaminare vizi di motivazione.
artt. 62-bis e 133 cod. pen.
Norme relative alle attenuanti e al concreto trattamento sanzionatorio: erano invocate da Guiscardo per ottenere riduzioni di pena, ma non sono state esaminate in sede di legittimità a causa dell'estinzione del reato per prescrizione.
Massime di principio
- Se il termine di prescrizione è decorso prima della pronuncia definitiva, la Cassazione può dichiarare estinto il reato e annullare la sentenza senza rinvio: la causa estintiva prevale e impedisce il riesame del merito.
- La presenza di una causa di estinzione del reato rende ininfluente l'esame di vizi di motivazione o di nullità assolute/insanabili: il giudice di legittimità procede alla declaratoria estintiva e non entra nel merito delle censure sottese.
- Le eccezioni relative alla validità del decreto di citazione o ai termini di comparizione devono essere sollevate tempestivamente (es. nelle note di trattazione o nei termini previsti): se tempestive, sono ammissibili e rilevabili.
- La disciplina introdotta dalla "Riforma Cartabia" sui termini processuali può essere oggetto di contrasto interpretativo: in casi analoghi è opportuno segnalare e documentare la questione, poiché può essere ritenuta non manifestamente infondata e portare all'ammissibilità del motivo.
- In questioni sulla qualificazione della detenzione come per uso personale o per cessione, è strategico valorizzare ogni elemento probatorio diretto (interrogatori, intercettazioni, consegne, prezzi, modalità di conservazione) e evidenziare eventuali contraddizioni nella ricostruzione dei giudici di merito.
- Quando si prospetta il rischio di prescrizione, il difensore deve calcolare con precisione i termini e sollevare tempestivamente la causa estintiva davanti ai giudici di legittimità per ottenere l'annullamento senza rinvio.
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