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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20539/2020 del 29/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Liquidazione del compenso professionale richiesto dall'avv. Bravin per la difesa di Antonella Gasparro ammessa al patrocinio a spese dello Stato. L'avv. Bravin impugnava il decreto di liquidazione ritenendo la tassazione illegittima perché il compenso era inferiore ai minimi tariffari e non era stato riconosciuto il compenso per l'attività riferita alla misura cautelare; in opposizione il Tribunale di Chieti rideterminò la liquidazione operando una propria tassazione delle singole voci senza fornire adeguata motivazione sulle scelte di base e sulle riduzioni applicate

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato l'ordinanza del Tribunale di Chieti e ha rinviato la causa per nuovo esame a diverso magistrato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale non abbia adeguatamente motivato la scelta dei valori di base utilizzati per il calcolo e le riduzioni applicate rispetto ai valori medi di tariffa previsti per il patrocinio a spese dello Stato; ha inoltre richiamato il principio che le deroghe ai valori medi devono essere esposte e giustificate. Il giudice del rinvio dovrà anche disciplinare le spese del giudizio di legittimità

Norme richiamate

  • D.P.R. 115/2002 art. 82

    Individua il criterio direttivo per la liquidazione nel patrocinio a spese dello Stato; la Corte interpreta che i valori medi di tariffa rappresentino un limite massimo di liquidazione e che il Giudice può derogare mediante aumenti o diminuzioni, ma tale deroga deve essere motivata esplicitando la base di calcolo e le ragioni della scelta

  • DM 55/2014 art. 12

    Richiamato come parametro da rispettare nella determinazione del compenso nel patrocinio a spese dello Stato; la Corte rileva che il Tribunale non si è attenuto ai parametri previsti e non ha dato adeguata motivazione

  • Codice civile art. 2233

    Il principio dell'adeguato compenso costituisce un limite inderogabile che il Giudice deve rispettare nell'ambito della liquidazione; la motivazione deve consentire di verificare che l'adeguatezza sia stata considerata

  • Codice di procedura civile artt. 132 e 134

    Impostano il principio della motivazione del provvedimento decisionale; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse viziata per mancata esplicitazione delle ragioni logico-giuridiche alla base della scelta di valori e delle riduzioni

  • Disposizioni di attuazione c.p.c. art. 118

    Collegate agli obblighi di motivazione procedurale; la loro inosservanza ha contribuito a qualificare la motivazione del Tribunale come insufficiente

  • D.P.R. 115/2002 art. 170

    Norma procedurale che disciplina l'opposizione al decreto di liquidazione; costituisce il mezzo cui il ricorrente ha fatto ricorso per contestare la tassazione

  • D.P.R. 115/2002 art. 106-bis

    Riferita in relazione alle riduzioni/abbattimenti applicabili nel sistema di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato; la Corte nota che l'eventuale applicazione di tali strumenti richiede motivazione

Massime di principio

  • Nelle liquidazioni dei compensi nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato i valori medi di tariffa rappresentano un parametro vincolante da cui il Giudice può derogare solo motivando chiaramente la scelta
  • Il Giudice deve indicare la base di calcolo adottata per ciascuna fase del procedimento e spiegare le ragioni degli aumenti o delle diminuzioni rispetto ai valori medi di tariffa
  • Il principio dell'adeguato compenso ex art. 2233 c.c. è un limite inderogabile che deve essere rispettato e verificabile dalla motivazione
  • La mancanza di una motivazione logico-giuridica sufficiente sulla determinazione dei valori e sulle riduzioni conduce alla nullità del provvedimento impugnato e al rinvio per nuovo esame
  • In situazioni analoghe l'avvocato che ritenga la liquidazione insufficiente può proporre opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 e, in caso di mancata motivazione da parte del giudice, prospettare ricorso per cassazione per vizio di motivazione

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