Cassazione Penale, Sentenza n. 14647/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorsi proposti avverso il decreto che aveva rigettato l'ammissione allo stato passivo di crediti vantati dai terzi verso società sottoposte a confisca in relazione al procedimento di prevenzione nei confronti di Pietro Mollica. I ricorrenti deducevano vari vizi: incompatibilità del giudice (Cozzolino); carenza di data certa o di prova della cessione del credito e della legittimazione a chiedere l'ammissione (Sole Immobiliare, Prelios/Siena NPL); insufficiente considerazione o travisamento delle riserve contabili e del riconoscimento del credito dall'ente pubblico (Fallimento SAGIN, Sole Immobiliare); rigetto per presunta incompletezza formale della domanda di ammissione (Miraudo); contestazione della strumentalità del credito e della buona fede del creditore (Sviluppo Investimenti, Cozzolino); questioni di rappresentanza/mandato e prova della cessione dei portafogli (Prelios). In sostanza si trattava di valutare: a) se le riserve in contabilità costituiscano di per sé titolo di credito; b) quando una cessione di credito abbia "data certa" opponibile alla procedura; c) il corretto inquadramento dell'onere probatorio e della verifica della "strumentalità" del credito ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n.159/2011 e della buona fede del terzo; d) legittimazione e rappresentanza delle società mandataria/cessionaria; e) eventuali vizi procedurali o di motivazione del decreto impugnato.
La decisione
Decisione mista. La Corte ha annullato con rinvio il decreto impugnato: - nei confronti di Sole Immobiliare s.r.l. (annullamento e rinvio per nuovo esame sui profili relativi alla cessione del credito, alla rilevanza delle riserve e all'assunzione di prove richieste); - nei confronti di Miraudo Sandro (annullamento e rinvio: ritenuto eccessivamente formalistico il rigetto per mancata indicazione dell'importo, che risultava dagli allegati); - nei confronti di Prelios Credit Solutions Spa (accertata la legittimazione in qualità di procuratrice speciale di Siena NPL 2018 s.r.l.; annullamento con rinvio per omessa motivazione circa la documentazione di cessione e la valutazione della buona fede/strumentalità); - nei confronti del Fallimento SAGIN Costruzioni s.r.l. limitatamente all'importo di euro 46.872,39 (la Corte ha disposto annullamento con rinvio per valutare il documento che attesta il riconoscimento di debito da parte dell'ente pubblico); - il ricorso di Sviluppo Investimenti s.r.l. è stato respinto (infondato): il Tribunale aveva adeguatamente motivato la strumentalità del credito sulla base degli elementi istruttori e della posizione del legale rappresentante ritenuto prestanome; - il ricorso di Antonio Cozzolino è stato dichiarato inammissibile (e Cozzolino condannato alle spese e a una somma a favore della Cassa delle ammende): la Corte ha ritenuto infondati gli argomenti su incompatibilità del giudice e confermato la valutazione sulla strumentalità del credito e la mancata buona fede del ricorrente. In sintesi: accoglimento parziale di più ricorsi per carenze motivazionali o valutazioni non esaurienti (Sole, Miraudo, Prelios, Fallimento SAGIN per la somma indicata) e rigetto/inammissibilità per altri (Sviluppo Investimenti, Cozzolino).
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (codice antimafia e misure di prevenzione)
art. 52, art. 58, art. 59, art. 52 comma 1 lett. b), art. 52 comma 3, artt. 57 e ss.
La Corte ricorda che l'art. 52 tutela i diritti di credito anteriori al sequestro solo se risultano da atti con data certa e non siano strumentali. Per escludere l'ammissione il Tribunale deve prima motivare la strumentalità del credito e solo successivamente il terzo deve provare di aver ignorato in buona fede tale nesso; le modifiche normative (L. n. 161/2017) non hanno esentato il giudice dall'accertare sia la strumentalità sia la buona fede.
cod. civ.
art. 2697, art. 2704, art. 1218, art. 1264, art. 1988, art. 2710
Art. 2704 e giurisprudenza permettono al giudice di valutare la "data certa" caso per caso anche tramite atto pubblico che è equipollente; art. 2697 riguarda l'onere della prova del richiedente; art.1264 sulla opponibilità delle cessioni non comporta automatica necessità di notifica quando il rapporto rilevante è tra consorzio e consorziata; art.2710/2710 e 1988 connessi alla prova delle scritture contabili e delle riserve.
d.P.R. n. 554 del 1999
art. 165 e ss. (regole su contabilità, riserve e termini per esplicitazione)
Richiamata la disciplina sulle riserve in appalti pubblici: le riserve vanno iscritte, specificate e quantificate entro i termini di legge e la loro iscrizione è condizione necessaria ma non sufficiente a costituire diritto liquido; occorre procedere poi all'accertamento giudiziale o agli strumenti previsti per ottenere riconoscimento.
d.m. 19/04/2000 n. 145 (capitolato generale appalto)
Le riserve devono essere iscritte e specificate; se non confermate nel conto finale si intendono abbandonate; la quantificazione entro 15 giorni è onere dell'appaltatore, a pena di decadenza.
d.P.R. n. 207 del 2010 (Codice appalti previgente)
Conferma che le riserve possono trasformarsi in 'domande' se esplicate e quantificate nei termini; la mera iscrizione è una pretesa soggetta a successivo procedimento di verifica.
d.lgs. n. 50 del 2016
art. 205 (composizione bonaria) e artt. 204 e ss.
Previsione di rimedi stragiudiziali (accordo bonario, transazione) per le controversie di appalto prima dell'azione giudiziaria; qui rilevata la mancata conclusione della procedura bonaria come circostanza fattuale.
cod. proc. pen.
art. 34, art. 112, art. 115, art. 125
Richiamati in relazione a questioni di incompatibilità del giudice, legittimazione ad impugnare, e corretta formulazione dei motivi d'impugnazione; la ricusazione deve essere proposta tempestivamente o decade.
Legge n. 161/2017
modifica art. 52 d.lgs. n. 159/2011
Modifica testuale che ha cambiato "a meno che" in "sempre che" rispetto all'onere di prova della buona fede, ma la Corte segnala che il giudice deve comunque accertare strumentalità e buona fede nella pratica.
Massime di principio
- Le riserve iscritte nel registro di contabilità dell'appaltatore non costituiscono automaticamente un diritto liquido: sono "pretese" che richiedono la prova dei fatti costitutivi e, se necessario, l'accertamento giudiziale; l'esistenza di certificato di ultimazione, collaudo, e sottoscrizioni del consorzio senza contestazioni sono elementi forti da valutare insieme alla riserva.
- Una cessione di credito resa con atto pubblico è idonea a costituire "data certa" opponibile alla procedura (art. 2704 c.c. interpretato in senso estensivo); la mancata notifica al debitore può non pregiudicare l'opponibilità quando il rapporto sostanziale rilevante è tra consorzio e consorziata e la cessionaria subentra nelle posizioni della cedente.
- In materia di misure di prevenzione (art. 52 d.lgs. 159/2011) il giudice deve prima motivare l'accertamento della strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del proposto; solo dopo tale accertamento il terzo ha l'onere di dimostrare di aver ignorato il nesso (buona fede). Le presunzioni semplici possono essere usate ma vanno esplicitate e fondate su elementi fattuali.
- La buona fede del creditore va valutata caso per caso tenendo conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali, delle dimensioni dell'ente e degli obblighi di diligenza: mera affermazione generica di buona fede non è sufficiente.
- Questioni formali (es.: indicazione dell'importo nella domanda) possono essere sanate se l'importo risulta chiaramente dagli allegati o dalla documentazione depositata; un rigetto automatico per eccesso di formalismo può essere annullato.
- La legittimazione a proporre opposizione è valutata alla luce della documentazione contrattuale e di procura: la mandataria/procuratrice speciale che dimostra il mandato è legittimata a impugnare a nome del titolare del credito.
- Se il decreto impugnato non affronta specificamente elementi documentali che possono essere decisivi (es.: riconoscimento di debito dell'ente pubblico, atto di cessione con data certa, documentazione probatoria delle prestazioni), il provvedimento può essere annullato per omessa o insufficiente motivazione e rinviato per un nuovo esame.
- Eccepire l'incompatibilità del giudice richiede la tempestiva dichiarazione di ricusazione; l'assenza di tale iniziativa rende infondata la censura tardiva.
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