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Sentenza

Sentenza del 26/06/2023 n. 4021 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania

Sentenza n. 19 - Operazioni oggettivamente inesistenti - Onere probatorio - Ripartizione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2015 per recupero di IRES, IRAP e IVA (importo complessivo circa €31.617) in relazione a costi dedotti e IVA detratta su operazioni ritenute oggettivamente inesistenti. L'Ufficio aveva accertato che la fornitrice R. A. era una 'cartiera'. La contribuente ha contestato la mancanza di prova, la legittimità dell'iter, la motivazione e ha invocato la propria buona fede, producendo fatture, pagamenti e registrazioni contabili.

La decisione

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha accolto l'appello dell'Agenzia, riformando la sentenza di primo grado che aveva invece accolto il ricorso della s.r.l. B.A. Il giudice di secondo grado ha ritenuto comprovata, tramite il controllo sulla fornitrice, la natura di 'cartiera' e ha affermato che, in tali casi, l'onere probatorio grava sul soggetto passivo (la contribuente) che deve provare l'effettiva ricezione di beni o servizi. La documentazione prodotta dalla contribuente (fatture, pagamenti, libri contabili) è stata ritenuta insufficiente a dimostrare la realizzazione delle operazioni. E' stato inoltre respinto l'appello incidentale della società relativo alla presunta nullità dell'avviso per vizi di firma: la delega di firma dell'Ufficio è stata ritenuta valida. La società appellata è condannata alle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 42

    art. 42, primo e terzo comma, d.P.R. n. 600/1973

    Stabilisce la sottoscrizione degli avvisi di accertamento da parte del capo dell'ufficio o di funzionario delegato; la Corte precisa che la delega alla sottoscrizione ha natura di delega di firma e che ordini di servizio o l'indicazione della qualifica sono sufficienti per legittimare la firma.

  • Statuto dei diritti del contribuente, art. 10

    art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente

    Richiamato dalla contribuente in tema di corretto modus operandi e diritti difensivi; la Corte ha ritenuto le eccezioni in materia ininfluenti rispetto alla prova dell'inesistenza delle operazioni.

  • Giurisprudenza Corte di giustizia UE, causa C-114/22

    Corte di giustizia, 25 maggio 2023, causa C-114/22

    Conferma che il diniego della detrazione IVA può essere giustificato in mancanza di prova dell'effettiva realizzazione dell'operazione e che, in tale ipotesi, l'onere della prova grava sul soggetto passivo che invoca la detrazione.

  • Cass. civ. pen./Civile, giurisprudenza su 'cartiera' (richiamata)

    Cass. n. 28628/2021 e altre pronunce citate

    Giurisprudenza consolidata secondo cui la circostanza che il soggetto emittente sia privo di idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze) costituisce un elemento indiziario valido per ritenere inesistente l'operazione; in tali casi l'onere di provare la reale effettuazione grava sul contribuente.

  • Interventi giurisprudenziali sulla delega di firma

    Cass. n. 6678/2023, n. 8814/2019, n. 25711/2020, n. 11778/2023

    La giurisprudenza di legittimità chiarisce che la delega di firma nell'amministrazione finanziaria non richiede l'indicazione nominale né la durata nella documentazione prodotta, essendo sufficiente l'indicazione della qualifica del delegato per la verifica ex post.

Massime di principio

  • Se il fornitore risulta essere una 'cartiera' (assenza di idonea struttura organizzativa), tale circostanza costituisce un valido elemento indiziario dell'inesistenza delle operazioni fatturate.
  • Quando l'amministrazione fiscale fornisce elementi presuntivi affidabili di inesistenza, l'onere probatorio si sposta sul soggetto passivo: è quest'ultimo che deve provare l'effettiva cessione di beni o prestazione di servizi.
  • La mera documentazione contabile formale (fatture, pagamenti bancari, registrazioni nei libri) è spesso insufficiente a dimostrare la realtà dell'operazione se il fornitore è sospetto di essere una cartiera.
  • La buona fede dell'acquirente non è rilevante una volta accertata l'assenza dell'operazione: il soggetto passivo conosce se ha ricevuto o meno beni o servizi e deve dimostrarlo.
  • In tema di validità degli atti impositivi, la firma di un funzionario delegato è valida se è comprovabile la delega di firma anche tramite ordini di servizio o indicazione della qualifica; eccezioni formali non valide senza prova di difetto sostanziale della delega.
  • Pratiche consigliate per il contribuente: raccogliere e conservare prove materiali della consegna (DDT, bolle, documenti di trasporto, consegne firmate), corrispondenze con il fornitore, contratti, fotografie, registrazioni di magazzino, certificazioni di terzi, testimonianze e ogni elemento che colleghi realmente la merce/servizio alla contropartita fatturata.
  • In caso di sospetto di operazioni inesistenti, effettuare diligenti controlli preventivi sul fornitore (verifica sede, personale, utenze, fatturato coerente, presenza commerciale) e richiedere garanzie contrattuali per poter documentare la legittimità delle transazioni.

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