Sentenza del 31/08/2018 n. 3573 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
ICI - Avviso di accertamento - Non essenzialità della sottoscrizione autografa
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che l’avviso di accertamento fosse giuridicamente inesistente o invalido perché privo della firma autografa del funzionario responsabile. La contestazione si fondava sull’asserita necessità della sottoscrizione manuale quale requisito essenziale dell’atto amministrativo.
La decisione
La contestazione è stata ritenuta infondata. L’autografia della sottoscrizione non costituisce, di per sé, un requisito indispensabile per l’esistenza o la validità dell’atto amministrativo, quando il contenuto dell’atto e gli elementi documentali consentono di individuare con certezza il soggetto cui esso è riferibile. Il principio è confermato dal D.Lgs. n. 39/1993, art. 3, che consente, per gli atti formati mediante sistemi informatici o telematici, la sostituzione della firma autografa con l’indicazione a stampa del nominativo del responsabile. L’avviso, pertanto, non è invalido per la sola assenza della sottoscrizione autografa.
Norme richiamate
D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 3
Prevede che, negli atti amministrativi emanati mediante sistemi informatici o telematici, la firma autografa possa essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile.
La norma conferma che la firma autografa non è ontologicamente necessaria per la validità dell’atto amministrativo, purché l’autore dell’atto sia identificabile con certezza.
Massime di principio
- La mancanza della firma autografa non comporta automaticamente l’inesistenza o la nullità di un atto amministrativo o tributario.
- È sufficiente che l’atto contenga elementi idonei a identificare con certezza il funzionario o l’autorità responsabile della sua adozione, secondo la disciplina applicabile.
- Per gli atti prodotti tramite procedure informatiche, l’indicazione a stampa del nominativo del responsabile può sostituire la sottoscrizione autografa nei casi previsti dalla legge.
- Una contestazione basata esclusivamente sull’assenza della firma autografa è generalmente destinata a fallire se non viene dimostrata anche l’impossibilità di attribuire l’atto all’autorità competente o la violazione di specifiche formalità essenziali.
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