Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 31/08/2018 n. 3573 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

ICI - Avviso di accertamento - Non essenzialità della sottoscrizione autografa

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che l’avviso di accertamento fosse giuridicamente inesistente o invalido perché privo della firma autografa del funzionario responsabile. La contestazione si fondava sull’asserita necessità della sottoscrizione manuale quale requisito essenziale dell’atto amministrativo.

La decisione

La contestazione è stata ritenuta infondata. L’autografia della sottoscrizione non costituisce, di per sé, un requisito indispensabile per l’esistenza o la validità dell’atto amministrativo, quando il contenuto dell’atto e gli elementi documentali consentono di individuare con certezza il soggetto cui esso è riferibile. Il principio è confermato dal D.Lgs. n. 39/1993, art. 3, che consente, per gli atti formati mediante sistemi informatici o telematici, la sostituzione della firma autografa con l’indicazione a stampa del nominativo del responsabile. L’avviso, pertanto, non è invalido per la sola assenza della sottoscrizione autografa.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, art. 3

    Prevede che, negli atti amministrativi emanati mediante sistemi informatici o telematici, la firma autografa possa essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile.

    La norma conferma che la firma autografa non è ontologicamente necessaria per la validità dell’atto amministrativo, purché l’autore dell’atto sia identificabile con certezza.

Massime di principio

  • La mancanza della firma autografa non comporta automaticamente l’inesistenza o la nullità di un atto amministrativo o tributario.
  • È sufficiente che l’atto contenga elementi idonei a identificare con certezza il funzionario o l’autorità responsabile della sua adozione, secondo la disciplina applicabile.
  • Per gli atti prodotti tramite procedure informatiche, l’indicazione a stampa del nominativo del responsabile può sostituire la sottoscrizione autografa nei casi previsti dalla legge.
  • Una contestazione basata esclusivamente sull’assenza della firma autografa è generalmente destinata a fallire se non viene dimostrata anche l’impossibilità di attribuire l’atto all’autorità competente o la violazione di specifiche formalità essenziali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.