Ordinanza n. 904/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 00929/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. II, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro un articolato provvedimento del Ministero della Cultura relativo all'assoggettamento dei beni della società alla disciplina vincolistica
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. contro l'ordinanza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Dal testo emerge che la controversia riguarda un provvedimento del Ministero della Cultura connesso all'assoggettamento di beni della società a una disciplina vincolistica. L'appellante ha inteso ottenere, in via cautelare, la sospensione o comunque la riforma della decisione di primo grado, sostenendo implicitamente la sussistenza dei presupposti cautelari; il testo non specifica i singoli motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento ministeriale né le censure puntuali rivolte all'ordinanza del TAR.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. In base alla cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto che non emergessero ragionevoli probabilità di accoglimento del ricorso di primo grado, valorizzando la discrezionalità tecnica che caratterizza il potere esercitato dal Ministero della Cultura con il provvedimento impugnato. Il Collegio ha inoltre considerato che l'appellante vanta un interesse pretensivo diretto a ottenere l'assoggettamento dei propri beni alla disciplina vincolistica, elemento ritenuto non sufficiente a giustificare l'accoglimento della tutela cautelare. Le spese del grado d'appello sono state compensate in ragione della peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare contro le ordinanze cautelari del giudice di primo grado; la disposizione è richiamata quale base processuale dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, l'appello contro l'ordinanza del TAR può essere respinto quando, sulla base della cognizione sommaria, non emergano ragionevoli probabilità di accoglimento del ricorso di primo grado.
- Quando il potere esercitato dall'amministrazione presenta profili di discrezionalità tecnica, l'assenza di ragionevoli probabilità di accoglimento, valutata sommariamente, può giustificare il rigetto della domanda cautelare.
- La titolarità di un interesse pretensivo volto a ottenere dall'amministrazione l'assoggettamento di beni a una disciplina vincolistica non comporta, di per sé, la sussistenza dei presupposti per la tutela cautelare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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