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Sentenza

Sentenza n. 13959/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’annullamento - della comunicazione del Capo Dipartimento – servizio SMP – Incarico di Vice Capo della Divisione Mercati monetari e finanziari e di Vice Capo della Divisione Post Trading, a firma del Capo del Dipartimento Stefano Siviero, prot. n. 0063440/25 del 9 gennaio 2025; - dell’atto prot. n. 1894448/24 del 1 ottobre 2024, avente ad oggetto “sessione di vacancy e job posting – lancio del primo gruppo di selezioni” ove si comunica l’avvio delle “selezioni per l’Amministrazione centrale: Vice Capo della Divisione Post Trading del Servizio Supervisione mercati e sistemi di pagamento”; - del Job posting per la ricerca del Vice Capo della Divisione Post Trading del Servizio Supervisione mercati e sistemi di pagamento; - del Verbale della Commissione prot. n. 2360607/24 di approvazione dei fatturi di valutazione e i relativi punteggi massimi nonché di analisi delle candidature, e relativi allegati; - dell’allegato C al Verbale della Commissione prot. n. 2360607/24 contenente la griglia di valutazione dei candidati; - di tutte le valutazioni dei candidati espresse dalla Commissione e delle relative motivazioni, anche non conosciute e per quanto lesive degli interessi di parte ricorrente; - dei verbali, anche non conosciuti, dei colloqui orali tenuti in data 4 novembre 2024; - dell’omesso riscontro all’istanza di accesso agli atti datata 16 gennaio 2025 e sollecitata in data 19 febbraio 2025; - del parziale riscontro all’istanza di accesso agli atti pervenuto in data 20 febbraio 2025; - di tutti gli atti ottenuti all’esito dell’istanza di accesso agli atti e di tutti gli atti della procedura, anche non conosciuti; - di tutti gli atti lesivi per parte ricorrente anche depositati in atti; - di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, anche non noto, e collegato a quelli sopradescritti e censurati per i motivi sottostanti o comunque in atti.

Giustizia amministrativa202503555

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito della procedura selettiva interna per gli incarichi di Vice Capo della Divisione Mercati monetari e finanziari e di Vice Capo della Divisione Post Trading, nonché atti della procedura e riscontri alle istanze di accesso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione selezionatrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato la procedura selettiva interna indetta dalla Banca d’Italia, conclusasi con la prevalenza della controinteressata. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 12 d.P.R. 487/1994, dei principi di trasparenza, imparzialità e predeterminazione dei criteri, nonché difetto di motivazione, omessa verbalizzazione, arbitrarietà, manifesta irragionevolezza, disparità di trattamento e travisamento dei fatti. In particolare, ha sostenuto che i criteri non fossero stati predeterminati, che il colloquio si fosse svolto a porte chiuse senza adeguata verbalizzazione, che fosse stata posta la medesima domanda ai candidati e che l’attribuzione di voti numerici non consentisse di comprendere l’iter valutativo. Con il secondo motivo ha contestato la valutazione delle candidature, ritenendo illegittimo il ricorso a schede autoprodotte dai candidati e sostenendo che la propria esperienza professionale, anche internazionale e manageriale, fosse stata sottovalutata, con conseguente travisamento, illogicità e irragionevolezza della valutazione. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 22 e seguenti l. 241/1990, dell’art. 24 Cost. e della l. 264/1999, lamentando l’omesso o parziale riscontro alle istanze di accesso difensivo, in particolare quanto ai punteggi del terzo classificato e ai punteggi eventualmente attribuiti al colloquio.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto ammissibile, perché l’eventuale accoglimento avrebbe potuto comportare la rinnovazione della prova, ma infondato nel merito. Il job posting indicava preventivamente i parametri di valutazione: competenze nelle materie rilevanti, articolazione e diversificazione del percorso professionale, esperienza nella supervisione di infrastrutture post-trading, gestione di progetti complessi, rapporti con soggetti vigilati e interlocutori istituzionali, conduzione di team e conoscenza dell’inglese. Il colloquio era previsto per discutere gli impegni della posizione e il contributo prospettico del candidato, sicché non costituiva una prova orale diretta a verificare soltanto competenze pregresse. Il verbale dava conto dei punteggi attribuibili e delle valutazioni, sia discorsive sia numeriche; la successiva protocollazione non è stata ritenuta indice di anomalie. Non è stata inoltre provata la natura riservata o non pubblica del colloquio. Anche il secondo motivo è stato respinto. La Commissione poteva legittimamente acquisire schede personali compilate dai candidati, pur disponendo dei dati curricolari, e la dedotta potenzialità decettiva delle schede non era stata dimostrata. La valutazione, che aveva attribuito 90 punti alla controinteressata e 85 al ricorrente, risultava coerente con la motivazione discorsiva e con la griglia. Sebbene il ricorrente prevalesse per diversificazione dell’esperienza e risultasse equivalente nelle competenze di post-trading, la controinteressata era stata ritenuta superiore in aspetti quali la gestione dei team, dei progetti complessi, delle relazioni con soggetti vigilati e delle leve gestionali. Il giudice ha riconosciuto l’ampia discrezionalità della Commissione nella valutazione di titoli ed esperienze, non superata da prova di incoerenza, irragionevolezza, errore sui presupposti o omessa applicazione dei criteri; ha inoltre ritenuto idoneo il voto numerico a esprimere sinteticamente la valutazione, in presenza di coerenza interna tra verbale e griglia. Il terzo motivo è stato respinto perché i verbali, le schede e la griglia erano stati prodotti, consentendo l’esercizio della difesa. L’accesso ai punteggi del terzo classificato non era sorretto da una concreta utilità difensiva, poiché una sua eventuale diversa valutazione non avrebbe inciso sulla posizione del ricorrente. Quanto ai punteggi del colloquio, dagli atti risultava che non ne erano stati attribuiti: i relativi documenti erano quindi inesistenti, mentre l’andamento del colloquio era stato specificamente verbalizzato. Spese compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 12 d.P.R. 487/1994

    Nel valutare i profili professionali dei candidati la commissione terrà conto dei seguenti fattori: • le competenze maturate nelle materie rilevanti per la Divisione [...] • l’articolazione del complessivo percorso professionale [...] • l’esperienza svolta nella conduzione di team; • la conoscenza della lingua inglese – livello minimo B2.

    La predeterminazione dei criteri di valutazione è soddisfatta quando l’avviso indica in modo chiaro i fattori rilevanti per il confronto tra i candidati; nel caso concreto tali parametri erano sufficientemente specifici.

  • art. 22 e ss. l. 241/1990

    L’accesso difensivo richiede una concreta utilità degli atti richiesti ai fini della tutela giudiziale. Non sussiste un interesse ostensivo rispetto a dati la cui conoscenza non può incidere sulla posizione del richiedente; non è inoltre accessibile documentazione inesistente.

  • art. 24 Cost.

    Il diritto di difesa giustifica l’accesso solo quando la documentazione richiesta abbia una concreta attitudine a incidere sull’esercizio della tutela, non in presenza di richieste meramente esplorative o prive di utilità.

  • art. 97, comma 3, Cost.

    I principi di imparzialità e buon andamento, applicati alla procedura selettiva, impongono criteri predeterminati e una valutazione non arbitraria, ma non escludono la discrezionalità tecnica della Commissione nella ponderazione comparativa dei curricula e delle esperienze.

Massime di principio

  • Nelle procedure selettive per incarichi interni, l’obbligo di predeterminazione dei criteri è rispettato quando l’avviso individua con sufficiente chiarezza i fattori di valutazione delle competenze, del percorso professionale, delle esperienze gestionali e delle conoscenze linguistiche, anche senza predeterminare ogni dettaglio operativo della ponderazione.
  • Il colloquio previsto per discutere gli impegni attuali e prospettici della posizione e il contributo che il candidato intende apportare può avere funzione latamente selettiva e non deve necessariamente essere equiparato a una prova orale volta a verificare le competenze pregresse; la sua valutazione deve comunque risultare dagli atti della procedura.
  • La Commissione dispone di ampia discrezionalità nella valutazione comparativa di titoli, curricula ed esperienze professionali. Il sindacato giurisdizionale può superare tale valutazione solo in presenza di incoerenza, irragionevolezza, travisamento, errore sui presupposti o omessa applicazione dei criteri prefissati.
  • L’amministrazione può utilizzare, insieme ai dati curricolari già disponibili, schede professionali compilate dagli stessi candidati, purché tale modalità sia funzionale alla valutazione del percorso e non sia dimostrata una concreta alterazione della rappresentazione delle competenze.
  • Il voto numerico può motivare sinteticamente la valutazione di titoli ed esperienze quando risulti coerente con i criteri predeterminati e con gli elementi discorsivi contenuti nei verbali; non è necessaria un’ulteriore analitica esplicazione in assenza di specifiche incoerenze.
  • L’accesso difensivo presuppone una concreta utilità degli atti richiesti per la tutela della posizione giuridica dell’istante; esso non può riguardare dati la cui eventuale modifica non inciderebbe sulla posizione del richiedente né documenti inesistenti.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAccesso difensivo
RamiPubblico impiego e concorsiAccesso e trasparenza
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneTrasparenza e pubblicitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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