Cassazione Penale, Sentenza n. 26711/2023 del 20/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per il reato di rissa commesso il 11/08/2015; il ricorso articola cinque motivi: 1) contestazione della configurabilità del reato di rissa in quanto l'evento sarebbe stata un'aggressione unilaterale; 2) violazione dell'art. 238-bis c.p.p. per l'utilizzo della sentenza pronunciata a seguito di giudizio abbreviato nei confronti del correo; 3) mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione (richiamata come art. 53 c.p.); 4) assenza di qualsiasi risposta da parte della corte sul motivo di appello relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche; 5) censura per la conferma della sospensione condizionale della pena nonostante fosse stata inflitta una pena pecuniaria che l'imputato avrebbe avuto interesse ad assolvere per mantenere il diritto alla sospensione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso non inammissibile, anche per le questioni giuridiche e per la totale omessa risposta sul motivo relativo alle attenuanti generiche. Tuttavia, non risultando periodi di sospensione, è stato accertato che è decorso il termine massimo di prescrizione del reato in data 11/02/2023. Per tale motivo la Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 238-bis cod. proc. pen.
Il ricorrente deduceva un vizio nell'utilizzo, da parte del giudice, della sentenza di rito abbreviato emessa nei confronti del correo; la Cassazione ha tenuto conto della questione come rilevante ai fini dell'ammissibilità del ricorso, senza però decidere nel merito in ragione dell'estinzione per prescrizione.
art. 53 cod. pen.
Richiamata dal ricorrente come norma relativa all'attenuante della provocazione; il ricorso censurava il mancato riconoscimento di tale attenuante da parte della Corte d'appello.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Invocato come possibile strada per una pronuncia diversa in presenza di omissioni; la Corte ha ritenuto che non vi fossero elementi per pronunciare ai sensi di tale disposizione e ha quindi proceduto ad accertare la prescrizione.
reato di rissa (art. 588 c.p.)
La condanna impugnata aveva ad oggetto il reato definito dalla normativa sulla rissa; il ricorrente contestava la configurazione fattuale (sosteneva trattarsi di aggressione unilaterale e non di rissa). La Cassazione si è limitata ad accertare la prescrizione senza decidere definitivamente sulla configurabilità del reato.
Massime di principio
- Se, nel corso del procedimento, decorre il termine di prescrizione, la decisione può essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto; la prescrizione prevale sull'accertamento del merito penale.
- La mancata risposta del giudice d'appello a specifici motivi di impugnazione (ad es. sulle attenuanti generiche) può rendere non manifestamente inammissibile il ricorso in Cassazione e sollevare profili di censura procedurale.
- Quando si contesta la configurabilità della rissa è necessario dimostrare la mancanza della partecipazione plurima e della mutualità di condotte violente, poiché la rissa richiede la pluralità di soggetti coinvolti.
- Le questioni relative all'utilizzo di una sentenza di rito abbreviato nei confronti di altri imputati (art. 238-bis c.p.p.) devono essere attentamente valutate: vizi procedurali in tale ambito possono costituire motivo di appello, ma non impediscono l'annullamento per estinzione del reato per prescrizione.
- La sussistenza di una pena pecuniaria e la sua eventuale esecuzione possono influenzare la concessione della sospensione condizionale, ma non incidono sul computo dei termini di prescrizione del reato; è necessario controllare sempre i termini di sospensione e decorrenza prescrizionale.
- In casi simili è fondamentale calcolare con precisione i termini prescrizionali e verificare se vi siano periodi di sospensione o interruzione: la mancanza di tali elementi può determinare l'estinzione del reato anche in presenza di questioni sostanziali ancora pendenti.
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