Cassazione Penale, Sentenza n. 18534/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato su tre motivi: (1) vizio di qualificazione giuridica: la condotta sarebbe mera omissione nella tenuta o conservazione delle scritture contabili e dunque illecito amministrativo ex art. 9, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, non il reato di occultamento o distruzione di documenti previsto dall'art. 10 d.lgs. n. 74/2000; (2) nullità della sentenza per omessa motivazione ai sensi dell'art. 125, comma 3, c.p.p., in quanto la Corte d'appello non avrebbe risposto alla richiesta di riqualificazione; (3) prescrizione del reato ai sensi dell'art. 158 c.p., perché il reato sarebbe stato consumato nell'ultimo giorno utile per la compilazione delle scritture (31/12/2008) e dunque estinto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la tesi difensiva, osservando che gli accertamenti hanno documentato 107 assegni incassati per complessivi € 979.851,94 e la totale mancanza della documentazione bancaria, fatture e contratti: tale indisponibilità costituisce occultamento ai sensi dell'art. 10 d.lgs. n. 74/2000 e non una semplice omissione amministrativa. La Corte ha richiamato gli obblighi di conservazione degli artt. 22 DPR n. 600/1973 e 39 DPR n. 633/1972. Il secondo motivo è manifestamente infondato per carenza di specificazione delle ragioni di nullità; la Corte di appello ha dato motivazione puntuale. Il terzo motivo è infondato perché il reato di occultamento ha natura permanente: il momento consumativo va individuato alla conclusione dell'attività di verifica (febbraio 2014) e non alla data ultima teorica di tenuta delle scritture, perciò la prescrizione non era maturata. Il ricorso è stato pertanto rigettato e il condannato è stato condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000
Punisce la distruzione o l'occultamento, totale o parziale, dei documenti contabili o di quelli la cui conservazione è obbligatoria; la condotta costituisce reato quando rende non possibile la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari e può avere natura permanente rispetto al controllo degli organi verificatori
art. 9, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997
Sanziona l'omessa tenuta o conservazione delle scritture contabili come illecito amministrativo; la Corte ha escluso che la fattispecie prospettata dal ricorrente rientri in tale disposizione quando la documentazione è stata invece resa indisponibile non esibendola e risulta impossibile la sua ricostruzione senza acquisizione da terzi
art. 125, comma 3 c.p.p.
Richiamato in relazione alla pretesa nullità per mancata motivazione; la Corte ha ritenuto che la censura non fosse adeguatamente specificata nel ricorso e che la motivazione della Corte d'appello non fosse assente
art. 158 c.p.
Riguarda la prescrizione del reato; la Corte ha stabilito che, per il reato di occultamento di documenti contabili, il momento consumativo è la conclusione dell'accertamento e non il termine teorico di tenuta delle scritture, con conseguente computo della prescrizione da tale momento
art. 22, d.P.R. n. 600 del 1973
Fino allo stesso termine di cui al precedente comma devono essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse
Stabilisce gli obblighi di conservazione della documentazione fiscale; la Corte lo utilizza per affermare che la documentazione bancaria e le fatture relative agli incassi dovevano essere conservate e potevano essere esibite dall'imprenditore
art. 39, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972
I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati, nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
Collega gli obblighi di conservazione IVA alle disposizioni dell'art. 22 DPR 600/1973; la Corte lo richiama per includere tra i documenti obbligatori anche la documentazione bancaria sugli incassi
art. 2220 cod. civ.
Indica la documentazione commerciale da conservare (contratti, lettere, fatture) e viene richiamato per definire l'insieme dei documenti la cui indisponibilità può integrare il reato di occultamento
art. 616 c.p.p.
Norma contenente la condanna alle spese processuali; applicata dalla Corte di Cassazione al termine del rigetto del ricorso
Massime di principio
- La mera assenza di scritture contabili non garantisce automaticamente la qualificazione come illecito amministrativo: se esistono pagamenti documentabili (es. assegni, movimenti bancari, fatture emesse/ricevute) e tali documenti non sono esibiti rendendo difficoltosa o impossibile la ricostruzione dei redditi, la condotta può integrare il reato di occultamento ex art. 10 d.lgs. 74/2000
- Il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili ha natura permanente rispetto al momento in cui perdura l'obbligo di esibizione nei confronti degli organi verificatori; il momento consumativo può essere fissato alla conclusione dell'accertamento, non al termine teorico di tenuta delle scritture
- L'impossibilità di ricostruire il volume d'affari non deve essere assoluta: anche quando è necessario acquisire documentazione presso terzi, l'indisponibilità della documentazione da parte dell'imprenditore può integrare il reato
- In sede di cassazione la censura di omessa o insufficiente motivazione deve essere formulata con precisione e indicare la decisività delle questioni non valutate; affermazioni generiche di nullità non sono sufficienti
- La documentazione bancaria (ricevute di incasso, copie di assegni, estratti conto), le fatture e i contratti tra imprenditori rientrano tra i documenti la cui conservazione è obbligatoria e la cui indisponibilità può aggravare la posizione dell'imprenditore agli occhi dell'autorità giudiziaria
- Per valutare la sussistenza del reato è utile verificare non solo la mancanza delle scritture, ma anche l'entità delle somme e la sistematicità delle operazioni: condotte gravi e importi rilevanti orientano verso la configurazione del reato penale
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