Ordinanza n. 48/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento previa adozione delle opportune misure cautelari, del provvedimento del 14.11.2025 di rigetto dell'istanza n. AN0110340118, per decorrenza dei termini di cui all’art. 22 comma 5 quinquies del d.lgs. n. 286/1998 senza che fosse intervenuta conferma del nulla osta al lavoro da parte del datore di lavoro, con conseguente revoca del nulla osta medesimo, nonché di tutti gli atti conseguenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell’istanza di ingresso per lavoro e conseguente revoca del nulla osta al lavoro per mancata conferma entro il termine previsto
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 14 novembre 2025, con cui l’Amministrazione ha rigettato l’istanza n. AN0110340118 per decorso dei termini previsti dall’art. 22, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998 senza la conferma del nulla osta al lavoro da parte del datore di lavoro, con conseguente revoca del nulla osta. Ha chiesto l’annullamento dell’atto e, in via cautelare, la sospensione della sua efficacia. Dalla ricostruzione condivisa dalle parti è emerso che la mancata conferma non dipendeva da una volontà sostanziale del datore di lavoro di non procedere, ma da difficoltà tecniche nell’accesso al codice necessario per l’adempimento, dovute a un inconveniente con l’indirizzo PEC indicato all’Amministrazione, nelle more scaduto. Anche i tentativi dell’Amministrazione di trasmettere nuovamente il codice a un diverso indirizzo non erano andati a buon fine, tanto che il SUI di Ancona aveva aperto un ticket presso l’help desk. Il ricorrente ha quindi prospettato l’illegittimità del rigetto e della revoca perché fondati su un automatismo temporale, in presenza di circostanze eccezionali, della chiara intenzione del datore di lavoro di concludere il contratto di soggiorno e della sua buona fede.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare ai soli fini del riesame, ritenendo sussistenti i presupposti per imporre una rivalutazione della posizione. Ha valorizzato il fatto che la revoca del nulla osta fosse dipesa esclusivamente dal decorso del termine previsto dall’art. 22, comma 5-quinquies, del d.lgs. n. 286/1998 e che non fossero emersi motivi ostativi sostanziali. Le difficoltà tecniche relative alla PEC e al reperimento del codice, riconosciute anche dall’Amministrazione, costituivano circostanze eccezionali idonee a giustificare una nuova valutazione, soprattutto in presenza della comprovata intenzione del datore di lavoro di concludere il contratto di soggiorno e della sua evidente buona fede. Il riesame dovrà essere approfondito, svolto in contraddittorio e concluso con un provvedimento adeguatamente motivato entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. È stata fissata una successiva camera di consiglio e sono state compensate le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 22, comma 5-quinquies, d.lgs. n. 286/1998
Il mero decorso del termine per la conferma del nulla osta, in presenza di circostanze tecniche eccezionali non imputabili all’interessato e di assenza di motivi ostativi sostanziali, è stato ritenuto sufficiente a imporre un riesame della posizione, anziché giustificare automaticamente la definitiva revoca del nulla osta.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la valutazione e l’accoglimento della domanda cautelare ai fini del riesame.
Massime di principio
- Il decorso del termine previsto per la conferma del nulla osta al lavoro non legittima automaticamente la revoca del nulla osta quando la mancata conferma sia riconducibile a comprovate difficoltà tecniche di comunicazione o di accesso al sistema, non imputabili all’interessato.
- In presenza di circostanze eccezionali, dell’assenza di motivi ostativi sostanziali e della chiara volontà del datore di lavoro di concludere il contratto di soggiorno, l’Amministrazione deve rivalutare la posizione dell’interessato prima di consolidare gli effetti pregiudizievoli derivanti dall’automatismo temporale.
- Il riesame disposto in sede cautelare deve essere approfondito, svolto in contraddittorio e definito con un provvedimento adeguatamente motivato entro il termine assegnato dal giudice.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 13 feb 2026Ordinanza n. 121/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 13 feb 2026Ordinanza n. 123/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 13 feb 2026Ordinanza n. 392/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 13 feb 2026Ordinanza n. 273/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 13 feb 2026Ordinanza n. 394/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 13 feb 2026Ordinanza n. 395/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →