Cassazione Civile, Ordinanza n. 18507/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione, preso atto della rinuncia al ricorso da parte della ricorrente e dell'accettazione da parte di entrambe le controricorrenti, ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c., con compensazione delle spese di lite secondo quanto concordato tra le parti.
Esito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia proveniva da una sentenza della Corte d'appello di Genova, ma il testo dell'ordinanza di Cassazione non espone i fatti sostanziali originari della lite né i motivi specifici del ricorso per cassazione. In sede di legittimità, la ricorrente ha rinunciato al ricorso e entrambe le controricorrenti hanno accettato la rinuncia, con previsione di compensazione delle spese di lite.
Norme richiamate
richiamato quale base processuale per dichiarare l'estinzione del ricorso a seguito di rinuncia accettata dalle controparti
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, se accettata da tutte le parti costituite che vi abbiano interesse, comporta l'estinzione del processo.
- L'estinzione per rinuncia impedisce alla Corte di pronunciarsi sul merito delle censure proposte.
- La regolazione delle spese può essere oggetto di accordo tra le parti in occasione della rinuncia al ricorso.
Come è indicizzato
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