Cassazione Civile, Ordinanza n. 09137/2026 del 11/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
La lite nasce da una cartella di pagamento e dal sottostante avviso di accertamento emesso per omesso pagamento della TARI relativa al secondo semestre 2013 e al primo semestre 2014. La contribuente aveva impugnato l'atto davanti alla CTP di Roma, che aveva rigettato il ricorso; la CTR del Lazio aveva poi respinto l'appello. La società contribuente proponeva ricorso per cassazione avverso tale sentenza. Nel corso del giudizio di legittimità, però, entrambe le parti hanno depositato un'istanza congiunta rappresentando l'intervenuto pagamento del tributo e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'istanza congiunta delle parti e dell'intervenuto pagamento del tributo, dichiarando cessata la materia del contendere, qualificandola come fattispecie estintiva del processo. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata, rilevando che la cessazione della materia del contendere comporta la caducazione delle pronunce dei gradi precedenti non passate in giudicato e non è idonea a produrre giudicato sostanziale sulla pretesa. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate, come richiesto congiuntamente. È stato inoltre precisato che non si applica l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché tale previsione opera solo in caso di rigetto o di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012
la misura dell'ulteriore contributo unificato si applica solo ai casi tipici di rigetto dell'impugnazione o di declaratoria di inammissibilità o improcedibilità; essendo norma eccezionale e sostanzialmente sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, per fatti sopravvenuti come l'avvenuto pagamento del tributo, venga meno l'interesse delle parti alla decisione sul merito e non sia praticabile una pronuncia di rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale.
- La declaratoria di cessazione della materia del contendere ha natura estintiva del processo e comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
- La sentenza che dichiara cessata la materia del contendere travolge le pronunce precedenti non ancora passate in giudicato e non vale come giudicato sostanziale sulla pretesa dedotta in giudizio.
- La disciplina dell'ulteriore contributo unificato prevista per il rigetto o l'inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione è di stretta interpretazione e non può essere applicata oltre i casi espressamente previsti.
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