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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17154/2024 del 24/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la condanna, in rito abbreviato, per lesioni personali aggravate dall'uso di una pistola a gas in danno di SO Gora. Il ricorso, articolato in tre motivi, deduceva: 1) vizio di violazione di legge e travisamento della prova per non aver riconosciuto l'operatività della scriminante (legittima difesa o stato di necessità), o comunque il carattere colposo/putativo dell'azione per errore sulla persona; 2) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti (provocazione e/o tenuità del danno patrimoniale, anche se erroneamente richiamata); 3) mancata applicazione delle sanzioni sostitutive (detenzione domiciliare) ai sensi della L. 689/1981, per presunta ingiustificata valutazione negativa delle condizioni del ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo, ha ritenuto che l'allegazione delle scriminanti fosse generica e non confrontata con la motivazione dei giudici di merito: il concetto di "dubbio" ai sensi dell'art. 530, comma 3, c.p.p., è ricondotto all'insufficienza o contraddittorietà della prova e richiede che l'imputato alleghi elementi concreti che rendano probabile l'esimente; nel caso non sussistevano elementi concreti (assenza di indicazioni sulla ragazza, divergenze nelle dichiarazioni dell'imputato, mancata prova di un'imminente offesa). Sul secondo motivo ha ritenuto analoga insufficienza di allegazione circa le attenuanti (provocazione/tenuità). Sul terzo motivo ha confermato la legittima discrezionalità del giudice nel negare la sostituzione della pena, avendo la Corte territoriale motivato sulla pericolosità del condannato (pregresse condanne e misura di prevenzione, mancanza di percorsi terapeutici), e rilevando che il ricorrente non ha indicato elementi idonei a confutare tale valutazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 530 c.p.p., co. 3

    il giudice pronuncia sentenza di assoluzione non solo quando vi è la prova, ma anche quando vi è il dubbio che il fatto sia stato commesso in presenza di una causa di giustificazione

    Il "dubbio" è inteso come insufficienza o contraddittorietà della prova (ai sensi del comma 2): l'allegazione di una causa di giustificazione richiede l'allegazione di elementi che rendano probabile la sua sussistenza; la mera affermazione soggettiva è insufficiente.

  • art. 52 c.p. (legittima difesa)

    La Corte ha richiesto elementi di fatto concreti e probatori a sostegno dell'allegata legittima difesa; la semplice narrativa soggettiva non è idonea a far operare l'esimente.

  • art. 54 c.p. (stato di necessità)

    Analogamente alla legittima difesa, per lo stato di necessità è necessario indicare fatti concreti che rendano probabile la sua operatività; la semplice evocazione dello stato di necessità risulta inadeguata.

  • art. 82, comma 1, c.p.

    Richiamato per affermare che, anche nell'ipotesi di errore sulla persona, l'azione sarebbe rimasta di natura dolosa ai sensi della norma citata.

  • art. 62 n. 2 e n. 3 c.p. (circostanze attenuanti, tra cui la provocazione)

    Il riconoscimento delle attenuanti richiede un'onere di allegazione e di prova sulle circostanze fattuali che le caratterizzano; l'assenza di specifici elementi porta al rifiuto.

  • art. 60 c.p.

    Citato in relazione alla possibilità di riconoscere attenuanti anche se errate nelle supposte ricostruzioni, ma comunque subordinato all'allegazione di elementi concreti.

  • Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 58

    riserva al potere discrezionale del giudice, da esercitare secondo i criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., la scelta relativa sia all'an della sostituzione della pena detentiva che della misura sostitutiva da applicare

    La concessione di sanzioni sostitutive è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, che deve motivare in ordine ai criteri previsti dall'art. 133 c.p.; elementi come precedenti, misure di prevenzione e mancanza di percorsi terapeutici giustificano il diniego.

  • Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 56, co.1

    Richiamato implicitamente per spiegare che la detenzione domiciliare sostitutiva prevede significativi spazi di libertà giornalieri (almeno 4 ore) che il giudice può ritenere incompatibili con una prognosi favorevole.

  • art. 133 c.p. (criteri per la determinazione della pena)

    Funge da parametro per il giudice nella valutazione della idoneità delle sanzioni sostitutive, in ordine a scopi rieducativi e di prevenzione.

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento

    Prevede le conseguenze processuali della declaratoria di inammissibilità, tra cui condanna alle spese e possibile irrogazione di ammenda per colpa nella formulazione del ricorso.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato come limite alla formulazione dei motivi di ricorso: i motivi devono essere enunciati nei limiti strettamente necessari.

Massime di principio

  • La deduzione di scriminanti (legittima difesa, stato di necessità, putativa difesa) richiede l'allegazione di elementi di fatto concreti e circostanziati che rendano probabile la loro sussistenza; mere affermazioni soggettive o generiche sono insufficienti.
  • Il concetto di "dubbio" ai fini dell'assoluzione (art. 530 c.p.p.) va inteso come insufficienza o contraddittorietà della prova: l'assoluzione per dubbio presuppone una prova incompleta o contraddittoria che renda probabile l'esimente, non una generica incertezza.
  • Le circostanze attenuanti (es. provocazione) richiedono specifica allegazione e prova delle circostanze fattuali che le caratterizzano; la semplice evocazione dell'attenuante non è idonea.
  • La concessione di sanzioni sostitutive è rimessa al potere discrezionale del giudice; precedenti penali, misure di prevenzione pregresse, e la mancata partecipazione a percorsi rieducativi/terapeutici possono giustificare il diniego.
  • Per massimizzare le possibilità difensive in casi simili, l'imputato e la difesa devono produrre elementi probatori concreti (testimonianze, consulenze, referti, coerenza nelle dichiarazioni spontanee e processuali) che documentino la natura dell'offesa, l'imminenza del pericolo, la identità dei soggetti coinvolti e ogni circostanza attenuante invocata.
  • La formulazione dei motivi d'appello o ricorso deve essere chiara, specifica e confrontarsi direttamente con la ratio decidendi dei giudici di merito; motivi generici o non comparativi sono destinati a essere dichiarati inammissibili.

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