Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07771/2023 del 17/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comproprietario)

La controversia

La controversia nasce da un accordo del 10 giugno 1971 tra i comproprietari di un immobile e il ricorrente, in forza del quale il bene sarebbe stato concesso in uso a ufficio con corrispettivo consistente nell'impegno del ricorrente a seguire il buon andamento di cantieri edili di cui i comproprietari erano titolari. Nel 1992 fu intimata la riconsegna dell'immobile; nel 1995 il custode dei beni ereditari promosse giudizio per ottenere il rilascio del cespite, con intervento adesivo di una comproprietaria. Il convenuto propose riconvenzionalmente domanda di usucapione, sostenendo di avere posseduto dal 1960 e di avere comunque manifestato per iscritto, nel 1980, la pienezza del proprio possesso. Il Tribunale rigettò la domanda di rilascio per difetto di prova della divisione ereditaria e rigettò la riconvenzionale per mancato maturare del ventennio; la Corte d'appello confermò il rigetto. In cassazione il ricorrente dedusse, con due motivi, violazione degli artt. 1141 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello aveva mal interpretato la domanda e gli atti, perché la concessione del 1971 avrebbe riguardato solo un piccolo locale a uso ufficio e non il terreno circostante, del quale egli avrebbe posseduto uti dominus; con il secondo motivo denunciò violazione degli artt. 1141 e 2729 c.c., lamentando che il giudice di merito non avesse valorizzato gli atti idonei a dimostrare la trasformazione della detenzione in possesso, che poteva avvenire anche mediante atti materiali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse inammissibile perché l'asserita erronea interpretazione della domanda e delle eccezioni non è censurabile come violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., ma attiene al giudizio di fatto del giudice di merito; inoltre ha osservato che la stessa ricostruzione del ricorrente confermava, in sostanza, la lettura adottata nei gradi di merito, poiché egli aveva comunque affermato di avere detenuto e poi posseduto l'intero cespite. Il secondo motivo è stato reputato inammissibile perché, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, mirava in realtà a un riesame del merito e delle risultanze probatorie, in particolare sulla prova delle interruzioni del possesso e sulla loro incidenza sul decorso del ventennio, che la sentenza impugnata aveva già spiegato essere non provate o comunque neutralizzate dalla citazione in giudizio intervenuta prima del compimento del termine utile. Sono state poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1141 c.c.

    richiamato per contestare la qualificazione del rapporto tra detenzione e possesso; la Corte ribadisce che la censura, se diretta contro l'accertamento di fatto e l'interpretazione degli atti, non integra violazione di legge ma questione di merito o, nei limiti consentiti, di motivazione

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere che il giudice avrebbe errato nella valutazione degli atti; la Corte considera la doglianza come tentativo di rivalutazione del merito

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in relazione alle presunzioni semplici sulla trasformazione della detenzione in possesso; la Corte lo considera non idoneo a fondare un sindacato di legittimità su valutazioni fattuali

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    l'erronea interpretazione delle domande e delle eccezioni non è censurabile sotto il vizio di violazione di legge, poiché attiene all'applicazione concreta della norma da parte del giudice di merito

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il sindacato di legittimità sull'apprezzamento di fatto è oggi consentito solo nei limiti del vizio motivazionale previsti dalla norma

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    lo scrutinio di inammissibilità va svolto sul singolo motivo e consente di dichiarare inammissibile il ricorso quando la censura non supera il filtro dell'orientamento consolidato

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    richiamato solo in relazione agli effetti processuali dell'inammissibilità ai fini dell'impugnazione incidentale

  • art. 348-bis c.p.c.

    evocato nel ragionamento sul filtro di inammissibilità e sulla rapida delibazione dei ricorsi inconsisenti

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    impone, se ne ricorrono i presupposti, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, l'asserita erronea interpretazione della domanda o delle eccezioni da parte del giudice di merito non è, di regola, denunciabile come violazione di legge ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., perché investe un accertamento di fatto e, se del caso, può essere scrutinata solo nei limiti del vizio motivazionale.
  • La censura che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove, delle emergenze documentali o della ricostruzione del fatto è inammissibile in sede di legittimità.
  • La trasformazione della detenzione in possesso e la verifica del maturare dell'usucapione richiedono un accertamento fattuale rimesso al giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire a tale apprezzamento una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • Quando il giudice di merito abbia spiegato le ragioni per cui gli atti dedotti non provano l'interversione del possesso o sono stati neutralizzati da eventi interruttivi intervenuti prima del compimento del termine utile, la censura che pretenda di sovvertire tale ricostruzione è inammissibile.
  • Il filtro di inammissibilità dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. opera motivo per motivo e consente una declaratoria di inammissibilità quando il ricorso non si confronta effettivamente con il consolidato orientamento di legittimità.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.