Sentenza n. 1459/2026 - Catania, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego tacito sulle istanze di accesso del 3 dicembre 2025 relative a buste paga e tabulati delle presenze
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, dipendenti dell’Azienda ospedaliera presso l’Unità Terapia Intensiva Respiratoria, avevano ottenuto dal giudice civile l’accertamento dell’illegittimo demansionamento e la condanna dell’Azienda al risarcimento del danno non patrimoniale, da quantificare in percentuale del trattamento retributivo mensile omnicomprensivo per determinati periodi di effettiva presenza in servizio. Dopo la notificazione della sentenza civile e il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei pagamenti da parte delle amministrazioni, l’Azienda non aveva dato esecuzione alla pronuncia. Per consentire la quantificazione del credito risarcitorio, i ricorrenti hanno chiesto copia delle buste paga e dei tabulati delle presenze relativi ai periodi indicati nelle istanze. L’Amministrazione non ha dato riscontro, integrando un diniego tacito. I ricorrenti hanno dedotto la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale, nonché la stretta necessità e strumentalità della documentazione rispetto all’esercizio del diritto di difesa e alla quantificazione del risarcimento riconosciuto dal giudice civile. È stato inoltre rappresentato che la documentazione non era reperibile sul portale aziendale del dipendente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha riconosciuto che i ricorrenti sono titolari di un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso, poiché la documentazione richiesta è strettamente necessaria e strumentale alla quantificazione del diritto al risarcimento già accertato con sentenza del giudice civile e, quindi, all’esercizio del diritto di difesa. Ha conseguentemente ordinato all’Azienda ospedaliera di ostendere senza ritardo gli atti richiesti con le istanze del 3 dicembre 2025 e non ancora esibiti. L’Amministrazione è stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 3.600,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
per l’accesso ai documenti amministrativi ex art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito speciale per la tutela giurisdizionale del diritto di accesso ai documenti amministrativi; nel caso concreto ha consentito di ordinare all’Amministrazione l’esibizione della documentazione richiesta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
è decorso il termine di centoventi di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996
È richiamato in relazione al termine per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da una pronuncia giudiziaria nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
oltre accessori nella misura di cui all’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991
È richiamato nella sentenza civile quale parametro per gli accessori dovuti sul risarcimento; la documentazione richiesta serve anche alla quantificazione del credito così riconosciuto.
Massime di principio
- Sussiste un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso quando i documenti richiesti sono strettamente necessari per quantificare un credito risarcitorio già riconosciuto con una pronuncia giurisdizionale.
- L’accesso può essere esercitato anche per esigenze di difesa e di esecuzione o quantificazione di una decisione giudiziaria, purché il richiedente dimostri il nesso di necessità e strumentalità tra la documentazione e la tutela della propria posizione giuridica.
- In presenza dei presupposti dell’accesso, l’amministrazione è tenuta a esibire senza ritardo i documenti richiesti e non ancora messi a disposizione, anche quando il diniego si sia formato tacitamente.
Come è indicizzato
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