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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22402/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditori)

La controversia

La controversia riguarda un giudizio di equa riparazione ex L. n. 89/2001 per l'eccessiva durata di una procedura fallimentare. In sede di opposizione al decreto monocratico che aveva riconosciuto l'indennizzo, il Ministero della giustizia ha sostenuto, da un lato, che la domanda fosse tardiva perché proposta oltre sei mesi dalla data di approvazione di un piano di riparto parziale del 4 luglio 2019; dall'altro, che il limite massimo dell'indennizzo dovesse essere determinato non sul valore del credito ammesso al passivo, ma sul solo residuo insoddisfatto dopo i riparti e, in relazione al lavoratore creditore, tenendo conto delle somme percepite dal Fondo di garanzia INPS. La Corte d'appello ha respinto l'opposizione; il Ministero ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, denunciando la violazione dell'art. 4 L. n. 89/2001 sulla tempestività e dell'art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001 sulla quantificazione dell'indennizzo. I controricorrenti hanno resistito, deducendo la correttezza del decreto impugnato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Quanto al primo, ha affermato che, ai fini della decorrenza del termine semestrale di cui all'art. 4 L. n. 89/2001, rileva il provvedimento conclusivo del giudizio presupposto, cioè il decreto di chiusura del fallimento divenuto definitivo, e non il precedente piano di riparto, anche se integralmente satisfattivo. Quanto al secondo, ha ribadito che, per il creditore del fallito, i limiti dell'indennizzo vanno commisurati all'ammontare del credito indicato nell'istanza di ammissione e, quanto al valore del diritto accertato, al credito ammesso al passivo; la successiva soddisfazione parziale del credito può incidere solo sulla misura annuale della liquidazione, ma non sul tetto complessivo dell'indennizzo. Il ricorso è stato pertanto rigettato e il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario dei controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    È stata la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nei due motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 4 L. 24 marzo 2001, n. 89

    Il termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione decorre dal momento in cui il provvedimento che conclude il procedimento presupposto è divenuto definitivo; nella procedura fallimentare non coincide con il piano di riparto, ma con la definitività del decreto di chiusura del fallimento.

  • art. 2-bis, comma 3, L. 24 marzo 2001, n. 89

    I limiti di valore dell'indennizzo per irragionevole durata del processo fallimentare si determinano, per il creditore insinuato, sull'ammontare del credito indicato nell'istanza di ammissione e sul credito ammesso al passivo; il successivo soddisfacimento parziale non riduce il tetto massimo dell'indennizzo, ma può incidere solo sulla misura annua della liquidazione.

  • l. n. 297 del 1982

    Richiamata solo in relazione al Fondo di garanzia per il credito del lavoratore verso il datore di lavoro fallito, senza che tale azione incida sulla quantificazione dell'equa riparazione.

  • d.lgs. n. 80 del 1992

    Richiamato anch'esso con riferimento al Fondo di garanzia INPS, senza rilevanza autonoma sulla determinazione dell'indennizzo per irragionevole durata.

  • d.lgs. n. 169 del 2007

    È richiamato per individuare il regime temporale della procedura fallimentare, con riferimento alla disciplina delle impugnazioni del decreto di chiusura prima della riforma.

Massime di principio

  • Ai fini dell'equa riparazione per irragionevole durata di una procedura fallimentare, il termine di decadenza per proporre la domanda decorre dalla definitività del provvedimento che conclude il procedimento, non dal piano di riparto, anche se quest'ultimo abbia soddisfatto in tutto o in parte il credito.
  • Nel procedimento ex L. n. 89/2001, la soddisfazione successiva del credito del creditore insinuato non individua il limite massimo dell'indennizzo: il tetto va rapportato al valore del credito azionato e a quello accertato nello stato passivo.
  • La parziale soddisfazione della pretesa creditoria può rilevare solo sul piano della quantificazione concreta del danno, incidendo eventualmente sulla misura annuale dell'indennizzo, ma non sul diritto all'equa riparazione né sul suo limite complessivo.
  • L'eventuale possibilità per il lavoratore di attivare strumenti alternativi di soddisfazione, come il Fondo di garanzia INPS, non esclude di per sé il danno da irragionevole durata del procedimento concorsuale e, se del caso, può incidere solo in termini di attenuazione della misura liquidabile.
  • La decadenza processuale richiede un criterio certo e oggettivo di decorrenza; nei procedimenti concorsuali, il riferimento al momento in cui il decreto finale diviene definitivo assicura stabilità e prevedibilità dei rapporti giuridici.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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