Cassazione Civile, Ordinanza n. 21432/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda del lavoratore volta a ottenere la declaratoria di nullità di clausole della contrattazione collettiva applicabile al rapporto ferroviario, nella parte in cui, per le giornate di ferie, limitavano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera al solo importo fisso di euro 12,90 e escludevano l'indennità per assenza dalla residenza dal computo della retribuzione feriale. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato la società al pagamento delle differenze retributive; la Corte d'appello aveva confermato. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. Il controricorrente non ha aderito alla rinuncia.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione, ritenendola rituale e univocamente abdicativa, sottoscritta dal legale rappresentante/institore e dal difensore della società. Ha quindi dichiarato l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c. Ha inoltre condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, applicando la soccombenza virtuale, con distrazione in favore del difensore del controricorrente dichiaratosi anticipatario. Ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, poiché tale previsione opera solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso per cassazione, se rituale e univocamente abdicativa, è idonea a determinare l'effetto estintivo del giudizio.
art. 391 c.p.c.
In caso di rinuncia al ricorso, il processo deve essere dichiarato estinto; le spese, in assenza di accordo, seguono la soccombenza virtuale.
art. 380 bis c.p.c.
La causa era stata trattata secondo il procedimento camerale con proposta del consigliere delegato.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore contributo unificato non si applica all'estinzione del processo per rinuncia, perché la norma è prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione produce effetti processuali estintivi anche senza accettazione della controparte, poiché determina il passaggio in giudicato della decisione impugnata e fa venir meno l'interesse a proseguire il contraddittorio sull'impugnazione.
- Quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia e non vi è accordo sulle spese, queste vanno regolate secondo la soccombenza virtuale, potendo la Corte porle a carico della parte rinunciante.
- L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 non è applicabile in via estensiva o analogica ai casi di estinzione del processo per rinuncia, trattandosi di previsione eccezionale e sanzionatoria.
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