Ordinanza n. 21/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’amministrazione in ordine alla richiesta presentata in data 24.07.2025, in connessione alla pratica P-PE/L/Q/2023/101611, volta ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione per conseguire il permesso di soggiorno per attesa occupazione Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da-OMISSIS- il 5\12\2025 : decreto SUI di Pescara , prot nr 81477.2025 del 21.10.2025 concernente il rigetto dell'autorizzazione al rilascio del PSE per attesa occupazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla richiesta di autorizzazione al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione e, con motivi aggiunti, decreto di rigetto dell'autorizzazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha inizialmente chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato sulla domanda del 24 luglio 2025, relativa alla pratica per il rilascio dell'autorizzazione necessaria a ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Nel corso del giudizio ha impugnato con motivi aggiunti il decreto dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Pescara che aveva accertato la carenza dei presupposti per il rilascio del titolo. L'Amministrazione ha evidenziato che il nulla osta era stato revocato e che tale revoca era stata notificata il 5 settembre 2024 alla medesima PEC utilizzata per comunicare il rilascio del nulla osta; il ricorrente era invece entrato in Italia il 30 settembre 2024, quindi successivamente alla revoca.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente il fumus boni iuris. In particolare, ha considerato decisivo il fatto che l'ingresso in Italia fosse avvenuto dopo la revoca del nulla osta, già notificata al ricorrente. Tale circostanza rendeva, allo stato della cognizione cautelare, non fondata la pretesa relativa al rilascio del permesso per attesa occupazione e al contestato decreto di rigetto. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con particolare riguardo al fumus boni iuris; il Tribunale ha ritenuto tale presupposto insussistente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti private.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando, alla luce degli atti disponibili, non emerga il fumus boni iuris della pretesa azionata.
- La revoca del nulla osta, se notificata prima dell'ingresso dello straniero nel territorio italiano, costituisce elemento idoneo a escludere, allo stato della cognizione cautelare, la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
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