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Ordinanza

Ordinanza n. 1811/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 1516/2026, resa tra le parti, con la quale è stata respinta l’istanza cautelare proposta con il ricorso R.G. n. 1787/2026 per l’annullamento: - del provvedimento prot. n. 793446/RU del 9.12.2025, notificato in pari data, con il quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Giochi – Ufficio Bingo ha disposto la decadenza della convenzione di concessione per il gioco del bingo n. 279/08/R in proroga, in titolarità di Oxford S.r.l.; - della nota prot. 564410 del 2.9.2025, con la quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Giochi – Ufficio Bingo ha comunicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. della Legge 241/90, l’avvio del procedimento di decadenza della concessione in parola; - della nota prot. 582101 dell’11.9.2025, con la quale l’Ufficio Bingo ha comunicato l’incameramento parziale del deposito cauzionale; - della nota prot. n. 669406 del 27.10.2025, con la quale l’Ufficio Bingo ha formalmente contestato la mancata trasmissione del bilancio di esercizio 2024.

Giustizia amministrativa202603236

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decadenza dalla convenzione di concessione per il gioco del bingo, connessi atti di avvio del procedimento, incameramento parziale della cauzione e contestazione della mancata trasmissione del bilancio 2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (concessionaria di bingo)

Prevale il privato

La controversia

La concessionaria ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio, che aveva respinto la domanda di sospensione proposta contro il provvedimento di decadenza dalla convenzione di concessione per il gioco del bingo e contro gli atti presupposti. Le censure riguardano profili istruttori e valutativi relativi alla ricostruzione dei fatti e alla legittimità della decadenza, nonché degli atti connessi, tra cui l'avvio del procedimento, l'incameramento parziale del deposito cauzionale e la contestazione della mancata trasmissione del bilancio di esercizio 2024.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e riformato l'ordinanza del TAR. Ha ritenuto che le censure presentassero aspetti istruttori e valutativi non immediatamente risolvibili, la cui ricostruzione fosse decisiva per la decisione di merito. Ha ravvisato il periculum in mora, poiché l'immediata esecuzione della decadenza avrebbe potuto produrre effetti pregiudizievoli non facilmente reversibili, compromettendo l'utilità della futura decisione. Nel bilanciamento degli interessi, ha considerato opportuno preservare la situazione fino alla definizione della controversia dopo un'istruttoria completa; ha quindi sospeso gli effetti del provvedimento impugnato. Ha disposto la trasmissione dell'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato, mediante il quale è stata riformata l'ordinanza cautelare del TAR.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, in sede cautelare, di disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito; il Consiglio di Stato ha ordinato la trasmissione dell'ordinanza al TAR a tale fine.

  • art. 7 e ss. l. 241/1990

    Richiamati nell'atto amministrativo per la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza; il testo dell'ordinanza non ne offre una specifica interpretazione.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, la presenza di censure che richiedono un'approfondita ricostruzione istruttoria e valutativa può giustificare la sospensione dell'atto quando tali profili siano decisivi per la successiva decisione di merito.
  • Il periculum in mora sussiste quando l'immediata esecuzione dell'atto impugnato è idonea a produrre effetti pregiudizievoli non agevolmente reversibili, tali da compromettere l'utilità concreta della decisione finale.
  • Nel bilanciamento cautelare, la sospensione dell'atto è appropriata quando consente di preservare l'utilità del giudizio e di arrivare alla decisione di merito all'esito di un'istruttoria completa, senza pregiudicare in modo irreversibile gli interessi contrapposti.

Come è indicizzato

MaterieGiochi e scommesseTutela cautelare
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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