Ordinanza n. 2629/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensiva: 1) del PEI 2025/2026 nella parte in cui prevede 18 ore di sostegno nonostante la necessità di 27 ore settimanali come stabilito nel GLO del 13/11/2025; 2) provvedimenti di cui non si conoscono gli estremi, con i quali l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l'Ambito Provinciale hanno assegnato per l'anno scolastico 2025/2026 solo 18 ore di sostegno settimanali inferiori alle 27 necessarie in relazione alla disabilità; 3) ogni altro atto connesso presupposto e consequenziale comunque lesivo degli interessi e diritti dei ricorrenti e per la declaratoria del diritto del minore ad usufruire di un insegnante di sostegno per l' anno 2025/2026 per 27 ore; E per la declaratoria del diritto del minore ad usufruire di un insegnante di sostegno per 27 ore di frequenza scolastica anno 2025/2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: istanza della dirigente ministeriale volta a rinunciare all'incarico di commissario ad acta nominato per l'esecuzione della sentenza e a ottenere la nomina di un diverso commissario
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il giudizio originario riguardava l'impugnazione del PEI per l'anno scolastico 2025/2026, nella parte in cui assegnava alla minore 18 ore settimanali di sostegno anziché le 27 ore individuate come necessarie dal GLO, nonché degli atti di assegnazione delle ore adottati dall'amministrazione scolastica, con domanda di declaratoria del diritto della minore a usufruire di 27 ore di sostegno. Con sentenza semplificata n. 529 del 14 gennaio 2026 il TAR aveva accolto il ricorso e nominato, per l'ipotesi di mancata ottemperanza entro quindici giorni, il Direttore pro tempore della Direzione generale per il personale del Ministero dell'Istruzione e del Merito quale commissario ad acta, con facoltà di delega. La dirigente della Direzione generale per il personale scolastico ha contestato la propria investitura deducendo l'incompetenza dell'ufficio ministeriale e sostenendo che il ruolo spettasse all'USR Campania, chiedendo la nomina di un diverso commissario ad acta e rinunciando all'incarico. Nel frattempo, una nota ministeriale ha attestato l'avvenuto adempimento alla sentenza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile l'istanza della dirigente. Ha rilevato che la richiesta era identica a quella già esaminata e dichiarata inammissibile con l'ordinanza n. 690 del 2 febbraio 2026 e con successive ordinanze di identico contenuto, alle cui motivazioni ha integralmente rinviato, assumendole come precedente. Ha inoltre considerato insussistenti le condizioni per l'attivazione del commissario ad acta nel giudizio, anche perché l'amministrazione aveva attestato l'avvenuto adempimento alla sentenza. Non è stata adottata una nuova decisione sulla domanda originaria relativa alle ore di sostegno; l'ordinanza ha deciso esclusivamente sull'istanza concernente il commissario ad acta. Il dispositivo non contiene una specifica regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
nomina del commissario ad acta
La sentenza può disporre le misure idonee ad assicurare l'attuazione del giudicato, inclusa la nomina di un commissario ad acta; nel caso concreto il TAR ha ritenuto non sussistenti le condizioni per la sua attivazione.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento dei dati identificativi della minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.
art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento della misura di oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.
Massime di principio
- L'istanza con cui un soggetto designato quale commissario ad acta contesta la propria nomina per incompetenza dell'ufficio di appartenenza e chiede la sostituzione deve essere dichiarata inammissibile quando ripropone una richiesta già esaminata e respinta dal medesimo giudice, senza elementi nuovi idonei a giustificare una diversa decisione.
- La nomina del commissario ad acta non può essere attivata quando l'amministrazione abbia già dato esecuzione alla sentenza, venendo meno il presupposto concreto dell'intervento sostitutivo.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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