Cassazione Penale, Sentenza n. 18138/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso concerne la riforma in appello della sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Bari per il reato consistente nell'inosservanza dell'obbligo di versamento di una cauzione di 2.000 euro imposto in sede di applicazione della sorveglianza speciale (d.lgs. 159/2011). In primo grado il Tribunale aveva assolto Bonasia per impossibilità dell'adempimento; la Procura aveva impugnato e la Corte di appello lo ha condannato a 6 mesi ritenendo che il ricorrente non avesse dimostrato l'assoluta impossibilità di versare la somma (mancanza di allegazioni su ricerche di lavoro, nessuna richiesta di dilazione, assenza di accertamenti su eventuali beni o rendite). Bonasia ha dedotto in cassazione vizio di motivazione e violazione di legge, nonché errata esclusione della causa di non punibilità della particolare tenuità (art.131-bis c.p.).
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto corretta e sufficiente la motivazione 'rafforzata' della Corte di appello, che ha specificamente confutato gli argomenti del primo giudice e ha evidenziato l'assenza di concreti elementi a favore dell'impossibilità di pagamento da parte dell'imputato. Ha inoltre confermato la legittima esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità, ritenendo rilevante l'ammontare della cauzione e l'intensità del dolo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. 159/2011, art. 31 e art. 76, comma 4
La misura di prevenzione della sorveglianza speciale può prevedere l'obbligo di versamento di cauzione; l'inosservanza di tale obbligo integra reato salvo che ricorra impossibilità dell'adempimento, che deve essere valutata in concreto.
art. 23 d.l. n. 137/2020
Consente la presentazione di requisitoria scritta; il Pubblico ministero ha esercitato tale facoltà nel procedimento di cassazione.
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen.
Censura in cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione; il ricorrente ha dedotto violazioni di norme processuali e carenze argomentative che la Corte ha però ritenuto infondate.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama i limiti nella riproduzione degli atti e dei motivi che il ricorrente poteva dedurre; la Corte ha rispettato i limiti procedurali nella valutazione del ricorso.
artt. 605, 546 lett. e), 533 cpv., 530 cpv., 192, comma 1, 267 e ss. cod. proc. pen.
Si riferiscono ai principi sul materiale probatorio, alla necessità di motivazione e alla corretta valutazione delle prove nel giudizio di merito; la Corte ha ricordato l'obbligo dell'appello alla confutazione specifica della motivazione assolutoria quando la sentenza di primo grado assolve.
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto che i presupposti non ricorressero, valutando l'ammontare della cauzione e l'intensità del dolo; inoltre ha ricordato che l'assenza dei presupposti può essere rilevata anche con motivazione implicita purché comprensibile.
art. 133 cod. pen.
Fornisce gli indici di valutazione della gravità del fatto (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo); la Corte ne ha tenuto conto nel rigetto della richiesta di applicazione di art.131-bis.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma sulle spese processuali: la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese della cassazione.
Massime di principio
- Se in primo grado si pronuncia un'assoluzione, la Corte d'appello che intende condannare deve fornire una motivazione 'rafforzata' che confuti specificamente le ragioni della decisione liberatoria, spiegando perché quegli argomenti non sono sostenibili.
- L'onere del soggetto che invoca l'impossibilità di adempiere a un'obbligo economico è per lo più di allegazione dei fatti impeditivi; tuttavia il giudice deve accertare la reale condizione economica dell'imputato al momento dell'inottemperanza.
- La mera alternativa interpretativa dei fatti non è sufficiente in cassazione: il ricorso che propone una lettura diversa del materiale probatorio deve dimostrare errori di diritto o vizio logico della motivazione, non solo proporre una valutazione sostitutiva.
- La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis) richiede una valutazione complessiva degli indici di cui all'art.133; la negazione può risultare anche da motivazione implicita purché comprensibile.
- Fattori come l'ammontare della somma dovuta, la presenza di dolo e la mancanza di azioni concrete volte a ottenere il pagamento dilazionato o a reperire risorse (ricerca di lavoro, alienazione di beni, dichiarazione di redditi) indeboliscono la tesi di impossibilità assoluta di adempimento.
- Quando la pubblica accusa impugna un'assoluzione, la Corte d'appello deve porre particolare cura nella motivazione della riforma, illustrando le ragioni della diversa valutazione del compendio probatorio.
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