Sentenza n. 11810/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento del decreto n. 78 del 25 giugno 2025 del Presidente del Comitato Centrale per l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori di avvio del procedimento amministrativo per la ricostituzione dei componenti dello stesso Comitato Centrale nonché di approvazione del decreto n. 77 del 25 giugno 2025 del Presidente del Comitato Centrale di approvazione delle "Modalità di controllo dei requisiti nell'ambito della procedura di ricostituzione del Comitato Centrale dell'Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto terzi"; nonché di ogni atto preordinato presupposto e comunque connesso, ancorchè non conosciuto, ivi compresi -prudenzialmente- il decreto n. 69 del 9 giugno 2025 e il decreto n. 68 del 9 giugno 2025 a firma dello stesso Presidente del Comitato Centrale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di avvio del procedimento per la ricostituzione del Comitato Centrale dell'Albo Nazionale degli Autotrasportatori e decreto di approvazione delle modalità di controllo dei requisiti nella relativa procedura
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione ricorrente aveva impugnato il decreto di avvio del procedimento per la ricostituzione dei componenti del Comitato Centrale dell'Albo Nazionale degli Autotrasportatori, nonché il decreto recante le modalità di controllo dei requisiti e gli ulteriori atti presupposti e connessi. Nel corso del giudizio, l'associazione ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, poiché il proprio interesse era stato soddisfatto dalla nomina, nelle more, di propri rappresentanti all'interno del Comitato Centrale. Ha quindi chiesto la declaratoria di improcedibilità, con compensazione delle spese. Il Ministero resistente ha aderito alla richiesta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Il giudice ha rilevato che, in applicazione del principio dispositivo, la parte può rinunciare alla decisione o dichiarare il sopravvenuto difetto di interesse sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione. In assenza di una giurisdizione oggettiva, il giudice non può procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire e deve prendere atto della dichiarazione resa. La nomina dei rappresentanti dell'associazione nel Comitato Centrale ha determinato il soddisfacimento dell'interesse azionato. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in considerazione dell'esito del giudizio e delle ragioni della sopravvenuta carenza di interesse.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sul ricorso in esame
La sopravvenuta carenza di interesse impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la parte conserva la disponibilità dell'azione sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione e può dichiarare il sopravvenuto difetto di interesse alla definizione del giudizio.
- Quando il ricorrente dichiara, per un fatto sopravvenuto, di non avere più interesse alla decisione, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza poter procedere d'ufficio all'accertamento dell'illegittimità degli atti in assenza di un interesse di parte.
- La nomina dei rappresentanti di un'associazione all'organo amministrativo oggetto della procedura impugnata può determinare il soddisfacimento dell'interesse azionato e, conseguentemente, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso.
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