Sentenza n. 4057/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento - della graduatoria di merito compilata dalla Commissione Giudicatrice relativa alla classe di concorso A012 - Discipline letterarie e latino, negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la regione Calabria, nella parte in cui non prevede il nominativo degli odierni ricorrenti; - del decreto di approvazione della graduatoria di merito per la classe di concorso A012 - Discipline letterarie e latino, negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la regione Calabria, prot. n. AOODRCAL0030299 del 14.10.2024; - della graduatoria rettificata della classe di concorso A012 -Discipline letterarie e latino, negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la regione Calabria, nella parte in cui non prevede gli odierni ricorrenti; - del decreto di approvazione della graduatoria rettificata per la classe di concorso A012 - Discipline letterarie e latino, negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la regione Calabria, prot. n. AOODRCAL0035053 del 15.11.2024; -dell’Avviso prot. n. AOODRCAL0035957 del 22 novembre 2024, con il quale è stato reso noto l’avvio della Fase 1 delle nomine informatizzate per la classe di concorso A012, nella parte in cui non include gli odierni ricorrenti; -dell’Avviso prot. n. AOODRCAL0036155 del 25 novembre 2024 con il quale è stato reso noto l’avvio della Fase 1 delle nomine informatizzate per la classe di concorso A012, nella parte in cui non include gli odierni ricorrenti; -dell’avviso prot. AOODRCAL0037025 del 2 dicembre 2024, con cui la Commissione ha disposto l’individuazione quali aventi titolo a nomina, nelle province loro assegnate e per le classi di concorso ivi indicate, degli aspiranti docenti, nella parte in cui non include gli odierni ricorrenti; -dell’elenco degli aspiranti docenti, di cui all’avviso prot. AOODRCAL0037025 del 2 dicembre 2024, nella parte in cui non include gli odierni ricorrenti; -dell’Avviso prot. AOODRCAL0038543 del 17 dicembre 2024, con cui la p.a. ha disposto l’integrazione della graduatoria di merito, di cui alla procedura concorsuale in parola, per la classe di concorso A012 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la regione Calabria, nella parte in cui non include i nominativi dei ricorrenti; -dell’Avviso prot. AOODRCAL0038767 del 18 dicembre u.s., con cui è stata comunicata l’avvio della Fase 1 delle surroghe sui posti accantonati residuati, nella parte in cui non comprende il nominativo dei ricorrenti; -dell’Avviso prot. AOODRCAL0039066 del 20 dicembre u.s., nella parte in cui non comprende il nominativo dei ricorrenti; -dell’Avviso prot. AOODRCAL0039029 del 20 dicembre u.s., con cui la Commissione ha disposto l’individuazione quali aventi titolo a nomina, nelle province loro assegnate e per le classi di concorso ivi indicate, degli aspiranti docenti, nella parte in cui non include gli odierni ricorrenti; -dell’Avviso prot. AOODRCAL0039298 del 24 dicembre u.s., con cui la Commissione ha disposto l’integrazione della graduatoria di merito, di cui alla procedura concorsuale in parola, per la classe di concorso A012 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la regione Calabria, nella parte in cui non include gli odierni ricorrenti; -dell’Avviso prot. AOODRCAL0039361 del 27 dicembre u.s., con cui è stata comunicata l’avvio della Fase 1 delle surroghe sui posti accantonati residuati, nella parte in cui non comprende il nominativo dei ricorrenti; -dell’Avviso prot. AOODRCAL0039500 del 30 dicembre u.s., nella parte in cui non comprende il nominativo dei ricorrenti; -del bando del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205” (D.D.G. per il personale scolastico n. 2575 del 06 dicembre 2023), ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente; -del bando del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205” (Prot. N. 3059 del 10.12.2024), ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente; -ove occorra e per quanto di ragione, degli atti, di estremi non conosciuti, relativi all’attribuzione del punteggio ai candidati vincitori e idonei del concorso, ivi inclusi gli atti relativi all’odierna parte ricorrente, sulla base dei quali è stata stilata la graduatoria di merito dei vincitori impugnata; -di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuto, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nella parte in cui siano potenzialmente lesivi degli interessi dell’odierna parte ricorrente; nonché per l’accertamento dell’interesse di parte ricorrente ad essere utilmente inserita all’interno della graduatoria della procedura concorsuale de qua con il punteggio e nella posizione legittimamente spettanti, con adozione di ogni provvedimento conseguente, anche relativo all’assunzione, previa pubblicazione della graduatoria integrale; e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga l’utile inserimento dell’odierna parte ricorrente alla selezione in esame, e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatoria di merito e atti di approvazione, rettifica, nomina e surroga relativi al concorso per la classe A012 in Calabria, nella parte in cui non includevano le ricorrenti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato, mediante trasposizione di ricorso straordinario, la graduatoria e gli atti successivi della procedura concorsuale per la classe A012, sostenendo di essere state illegittimamente escluse. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione dell'art. 5 d.P.R. n. 487/1994, della lex specialis e dei principi di buon andamento, trasparenza e imparzialità, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà. In particolare, hanno contestato il computo delle riserve, sostenendo che i candidati appartenenti a categorie riservatarie, ma collocati tra i vincitori per merito, dovessero essere conteggiati nella quota di riserva, con conseguente asserito superamento del limite massimo della metà dei posti messi a concorso. Con il secondo motivo hanno dedotto la violazione del d.lgs. n. 33/2013, della lex specialis e dei principi di pubblicità e trasparenza, lamentando la mancata pubblicazione della graduatoria degli idonei non vincitori e l'impossibilità di conoscere la propria posizione ai fini di eventuali scorrimenti. Nel corso del giudizio una delle ricorrenti ha rinunciato al ricorso. Quanto all'altra, l'Amministrazione ha riferito che il suo punteggio di 198,75 era inferiore a quello dell'ultimo vincitore per merito, ma che, a seguito dell'art. 2, comma 1, d.l. n. 45/2025, la candidata era stata inserita per prima nell'elenco degli idonei, non essendo previsti ulteriori scorrimenti per rinunce.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti della ricorrente che aveva rinunciato, ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., rilevando la ritualità della rinuncia notificata alla parte resistente ai sensi dell'art. 84 c.p.a. Nel merito, ha respinto il ricorso dell'altra ricorrente. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: il candidato appartenente a una categoria riservataria che risulti vincitore per merito non deve essere computato nella quota di riserva, poiché la riserva tutela l'effettiva possibilità dei beneficiari di accedere all'impiego mediante i posti loro riservati e non può dipendere dall'eventuale conseguimento di un punteggio utile per merito. Pertanto, il mancato computo dei riservatari vincitori per merito non comportava il superamento del limite della metà dei posti previsto dall'art. 5 d.P.R. n. 487/1994. Il secondo motivo è stato anch'esso respinto. La disciplina speciale del concorso prevedeva la pubblicazione della sola graduatoria dei vincitori, non di un elenco degli idonei non vincitori; l'idoneità era comunque desumibile dal superamento del punteggio minimo e verificabile nell'area personale della procedura. La mancata pubblicazione dell'elenco degli idonei non impediva eventuali integrazioni della graduatoria in caso di rinunce e non attribuiva all'idoneo un diritto all'assunzione, ma una mera aspettativa, restando discrezionale la decisione dell'Amministrazione di procedere allo scorrimento. Gli interessati conservavano il diritto di accedere agli atti per verificare punteggio e scorrimenti. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
La rinuncia al ricorso, se ritualmente notificata alla parte resistente, consente la dichiarazione di estinzione del giudizio nei confronti del rinunciante.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Costituisce causa di estinzione del giudizio la rinuncia al ricorso ritualmente effettuata.
art. 5 d.P.R. n. 487/1994
Il limite delle riserve non è violato quando i candidati appartenenti a categorie riservatarie, ma vincitori per merito, non siano computati nella quota riservata; la riserva deve assicurare ai beneficiari l'effettiva possibilità di accesso ai posti riservati.
art. 15, comma 3, d.P.R. n. 487/1994
tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini
La formazione delle graduatorie deve tenere conto delle quote di riserva previste dalla legge, secondo la loro effettiva funzione di favore per le categorie protette.
art. 13, commi 9 e 10, d.m. n. 205/2023
Le quote di riserva applicabili alla procedura concorsuale sono recepite nella disciplina del concorso e operano sui posti destinati alle riserve.
art. 9 d.d. n. 2575/2023
La lex specialis prevedeva la formazione e pubblicazione della graduatoria dei vincitori, senza imporre la pubblicazione dell'elenco degli idonei non vincitori.
art. 59, comma 10, lett. d), d.l. n. 73/2021
formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso, fatta salva, nel limite dei posti messi a concorso, l'integrazione della graduatoria, nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali
La graduatoria è formata entro il limite dei posti banditi; può essere integrata, in caso di rinunce, con candidati che abbiano raggiunto il punteggio minimo. La norma non impone la pubblicazione preventiva di una graduatoria degli idonei non vincitori.
art. 2, comma 1, d.l. n. 45/2025
Ha consentito la pubblicazione dell'elenco degli idonei che avevano conseguito il punteggio minimo per il superamento delle prove, determinando nel caso concreto l'inserimento della ricorrente in tale elenco.
d.lgs. n. 33/2013
Non impone, nella specifica procedura disciplinata dalla normativa speciale, la pubblicazione di una graduatoria comprendente gli idonei non vincitori.
art. 30 c.p.a.
La domanda di risarcimento in forma specifica è stata respinta in quanto non sussisteva l'illegittimità degli atti impugnati.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali, il candidato appartenente a una categoria riservataria che risulti vincitore per merito non deve essere computato nella quota di riserva, perché la riserva è destinata a garantire ai beneficiari l'accesso effettivo ai posti riservati e non può essere svuotata o ridotta in funzione dei risultati conseguiti per merito dai candidati riservatari.
- La pubblicazione della graduatoria dei soli vincitori è legittima quando una disciplina legislativa speciale e la lex specialis prevedono la formazione della graduatoria entro il limite dei posti banditi e consentono soltanto l'integrazione successiva in caso di rinunce, senza imporre la pubblicazione dell'elenco degli idonei non vincitori.
- Il superamento del punteggio minimo previsto per le prove concorsuali può consentire di individuare l'idoneità del candidato anche in assenza della pubblicazione di una graduatoria degli idonei, quando il risultato sia conoscibile attraverso l'area personale della procedura e gli atti accessibili.
- La mancata pubblicazione dell'elenco degli idonei non impedisce in sé eventuali scorrimenti o integrazioni della graduatoria in caso di rinunce; il candidato idoneo vanta, in tale fase, una mera aspettativa all'assunzione e non un diritto, poiché l'Amministrazione conserva discrezionalità sulla decisione di procedere allo scorrimento.
- I partecipanti a una procedura concorsuale, pur non potendo pretendere la pubblicazione di una graduatoria degli idonei non prevista dalla legge o dal bando, possono esercitare il diritto di accesso per verificare il proprio punteggio e gli eventuali scorrimenti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 478/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 479/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 480/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 481/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 482/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 483/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →