Sentenza n. 796/2026 - Salerno, Sezione 3
per la riassunzione del giudizio avente ad oggetto il risarcimento di tutti i danni subiti dal Sig. -OMISSIS-, deceduto in data 30.5.1990, per “-OMISSIS-”, già riconosciuto per causa di servizio, con equiparazione a vittima del dovere, anche in sede giudiziaria, con giudicato formale e sostanziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, riassunto il giudizio dopo la declaratoria di incompetenza del TAR Lazio, hanno agito iure hereditatis ai sensi dell’art. 30 c.p.a. per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal loro congiunto, deceduto nel 1990 per una neoplasia vescicale. Hanno dedotto che il militare, impiegato per oltre ventidue anni come meccanico dell’Aeronautica Militare nella riparazione e manutenzione di velivoli, era stato esposto ad amianto e ad altri agenti cancerogeni senza adeguata informazione, formazione e protezione. Sono state prospettate la responsabilità contrattuale dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 2087 c.c. e degli artt. 1218, 1223 e 1453 c.c., nonché la responsabilità extracontrattuale ai sensi degli artt. 2043, 2050, 2051 e 2059 c.c. e dell’art. 589 c.p. I ricorrenti hanno invocato il riconoscimento della causa di servizio, dello status di vittima del dovere e dei relativi benefici, sostenendo che tali riconoscimenti avrebbero comprovato il nesso causale e interrotto la prescrizione. Il Ministero ha eccepito la prescrizione decennale del diritto, decorrente almeno dalla sentenza della Corte dei Conti del 23 aprile 2004 che aveva accertato la patologia e la dipendenza da causa di servizio, nonché l’assenza di prova delle cautele omesse e del nesso causale e l’erroneità della quantificazione dei danni.
La decisione
Il TAR ha accolto l’eccezione preliminare di prescrizione e ha rigettato il ricorso. Ha qualificato la responsabilità dedotta, incentrata sulla violazione degli obblighi di sicurezza del datore di lavoro, come responsabilità contrattuale ex art. 2087 c.c., soggetta al termine ordinario decennale. Il termine decorre dal momento in cui la malattia e la sua origine professionale diventano conosciute o conoscibili secondo l’ordinaria diligenza e il livello delle conoscenze scientifiche, non necessariamente dalla piena consapevolezza di tutti i profili giuridici della responsabilità. Nel caso concreto tale conoscenza è stata fatta coincidere con la sentenza della Corte dei Conti pubblicata il 23 aprile 2004, che aveva accertato la patologia e la causa di servizio. Poiché il ricorso era stato depositato nel 2019, il termine era maturato il 23 aprile 2014. Il decreto del 30 luglio 2019 di riconoscimento dello status di vittima del dovere e l’asserita messa in mora del 21 marzo 2019 erano successivi alla maturazione della prescrizione e quindi inidonei a interromperla; inoltre, il riconoscimento dello status assistenziale non è stato ritenuto equivalente al riconoscimento del diritto risarcitorio. Il TAR non ha esaminato nel merito la prova delle omissioni datoriali, del nesso causale e della quantificazione del danno, ritenendo estinto il diritto azionato. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 30 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione risarcitoria proposta dagli eredi iure hereditatis.
art. 2087 c.c.
L’obbligo di sicurezza del datore di lavoro integra il contenuto del rapporto di lavoro e la sua violazione dà luogo a responsabilità contrattuale.
art. 1218 c.c.
Richiamato quale fondamento della responsabilità contrattuale datoriale dedotta dai ricorrenti.
art. 1223 c.c.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla risarcibilità delle conseguenze dannose dell’inadempimento.
art. 1453 c.c.
Richiamato dai ricorrenti quale norma sulla responsabilità derivante dall’inadempimento contrattuale.
art. 2043 c.c.
Richiamato quale possibile fondamento della responsabilità extracontrattuale dell’Amministrazione, non esaminata nel merito per l’intervenuta prescrizione.
art. 2050 c.c.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla responsabilità per esercizio di attività pericolose, senza esame di merito.
art. 2051 c.c.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla responsabilità per danno cagionato da cose in custodia, senza esame di merito.
art. 2059 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per il risarcimento del danno non patrimoniale, senza esame di merito.
art. 52 d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi e sanitari nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, come modificato dal d.lgs. 101/2018, per l’oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- La responsabilità del datore di lavoro per violazione degli obblighi di tutela della salute e sicurezza derivanti dall’art. 2087 c.c. ha natura contrattuale ed è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale.
- In materia di malattia professionale, il termine di prescrizione dell’azione risarcitoria decorre da quando la malattia e la sua origine professionale sono conosciute o oggettivamente conoscibili, secondo l’ordinaria diligenza e il livello delle conoscenze scientifiche; non è necessario attendere la piena conoscenza di tutti i profili giuridici della responsabilità datoriale.
- Quando un provvedimento giurisdizionale abbia accertato la patologia e la sua dipendenza da causa di servizio, tale accertamento può costituire il momento dal quale la malattia e la relativa eziologia professionale sono divenute certe e conoscibili ai fini della decorrenza della prescrizione.
- Un atto di messa in mora o un riconoscimento amministrativo intervenuto dopo la scadenza del termine prescrizionale non può interrompere una prescrizione già maturata.
- Il riconoscimento dello status di vittima del dovere e l’erogazione dei benefici assistenziali collegati a tale status non comportano, di per sé, il riconoscimento del distinto diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla responsabilità datoriale.
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