Cassazione Penale, Sentenza n. 22619/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione tra reati oggetto di due sentenze di condanna (rapine, porto illegale d'armi, resistenza): una sentenza per fatti commessi il 26/02/2016 a Palermo e una per fatti commessi il 09/01/2016 e 09/02/2016 a Vita e Partanna. Contestava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, in sede di rinvio dopo annullamento, aveva rigettato l'istanza ritenendo che l'eterogeneità degli obiettivi e la distanza dei luoghi escludessero un medesimo disegno criminoso. Il ricorso in Cassazione denunciava: (i) composizione del collegio (stessa compagine che aveva adottato la pronuncia precedentemente annullata); (ii) mancato rispetto dei principi espressi nella sentenza rescindente, in particolare insufficiente valutazione delle modalità esecutive, della stretta prossimità temporale, della presenza dello stesso complice e del precedente riconoscimento della continuazione tra i fatti del 9 gennaio e 9 febbraio 2016.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il primo motivo (incompatibilità del giudice per composizione) inammissibile per mancata ricusazione tempestiva, precisando che l'incompatibilità va fatta valere con la procedura e nei termini dell'art. 37 c.p.p. Tuttavia ha accolto i restanti motivi: ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione non abbia applicato correttamente i principi stabiliti nella sentenza di annullamento, non avendo valutato adeguatamente i dati fattuali e la loro efficienza probatoria (modi di esecuzione, prossimità temporale di 49 giorni, presenza dello stesso complice, precedente unificazione dei fatti), limitandosi a richiamare indici ostativi generici (distanza geografica e diversa tipologia di esercizi) senza confronto concreto con le indicazioni della Cassazione. Ne è conseguito l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione.
Norme richiamate
art. 623, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente come base normativa per dedurre violazione di legge relativa alla decisione impugnata (motivo di cassazione riguardante la composizione del collegio e la relativa illegittimità).
art. 34 cod. proc. pen.
Disciplina dell'incompatibilità del giudice: l'incompatibilità non incide sulla capacità del giudice ma costituisce motivo di astensione o di ricusazione da far valere con le procedure previste; non determina automaticamente la nullità del provvedimento.
art. 37 cod. proc. pen.
Stabilisce la procedura e i termini per far valere l'incompatibilità o per proporre la ricusazione del giudice; l'inosservanza di tale procedura può rendere inammissibile la deduzione dell'incompatibilità in sede di impugnazione.
art. 178 cod. proc. pen., lett. a
Norma richiamata in tema di nullità afferente alla capacità del giudice: la mancanza dei requisiti essenziali per l'esercizio della funzione giudiziaria può determinare nullità, distinta dall'istituto dell'incompatibilità disciplinato dall'art. 34.
artt. 178 e 179 cod. proc. pen.
Richiamate nella motivazione per chiarire che l'incompatibilità prevista dall'art. 34 non si traduce automaticamente nelle nullità previste dagli artt. 178 e 179, le quali concernono vizi più gravi relativi alla capacità del giudice o alla forma degli atti.
Massime di principio
- Se la Corte di cassazione annulla una decisione e rinvia, i giudici che hanno partecipato alla decisione annullata possono essere incompatibili per il riesame; tuttavia tale incompatibilità deve essere tempestivamente segnalata con la procedura di ricusazione/astensione (art. 37 c.p.p.), altrimenti la deduzione è inammissibile.
- L'incompatibilità del giudice (art. 34 c.p.p.) non comporta automaticamente la nullità del provvedimento: è motivo di astensione/ricusazione e va gestita nei modi e tempi previsti dalla legge.
- Il giudice del rinvio è vincolato ai principi di diritto già decisi dalla Corte di cassazione: deve compiere un concreto e motivato esame dei dati fattuali e dell'efficienza probatoria rispetto ai criteri indicati nella sentenza rescindente; il semplice richiamo ad indici ostativi generici (es. distanza territoriale, eterogeneità degli obiettivi) non è sufficiente se non confrontato in modo puntuale con i fattori prospettati dalla Cassazione (modus operandi, prossimità temporale, presenza di compagni di reato, precedenti riconoscimenti).
- Nelle controversie sulla sussistenza del reato continuato il giudice deve valutare complessivamente elementi come ripetizione del medesimo modus operandi, scelta degli obiettivi per la prevedibile disponibilità di contanti, stretta prossimità cronologica e identità di partecipanti; il richiamo esclusivo a differenze apparenti può integrare vizio di motivazione e portare all'annullamento.
- La mancata uniformità del giudice del rinvio rispetto ai princìpi di diritto stabiliti dalla Cassazione determina l'annullamento con rinvio a diversa composizione, affinché sia assicurato il corretto recepimento delle indicazioni giurisprudenziali.
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