Sentenza n. 478/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, pubblicata in data 8 febbraio 2024 resa tra le parti, che ha respinto i ricorsi riuniti nn. -OMISSIS- e -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, che aveva respinto i ricorsi contro l’annullamento in autotutela del permesso di costruire e contro il conseguente ordine di demolizione, riduzione in pristino e sanzione pecuniaria
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’annullamento d’ufficio, adottato dal Comune di Malfa il 1° settembre 2022, del permesso di costruire rilasciato nel 2020 al precedente proprietario per la demolizione e ricostruzione di un rudere, successivamente volturato all’appellante. L’annullamento era stato disposto oltre il termine ordinario previsto dall’art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990, sul presupposto che il titolo fosse stato conseguito mediante una falsa rappresentazione dei fatti: in particolare, fotografie ritenute artefatte avrebbero rappresentato all’interno del rudere un forno appartenente in realtà a un fabbricato confinante, così da dimostrare la pregressa destinazione residenziale dell’immobile e consentire l’accesso alle premialità volumetriche del Piano Casa Sicilia. Il Comune aveva inoltre contestato la ricaduta dell’immobile in zona A0, l’inapplicabilità del Piano Casa e la collocazione nella fascia di rispetto costiero. L’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado per difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti, erronea applicazione dell’art. 21-nonies, violazione del legittimo affidamento e mancata ponderazione dell’interesse della proprietaria incolpevole. Ha sostenuto che la destinazione residenziale potesse essere dimostrata aliunde, che il Comune non avesse svolto un adeguato sopralluogo e che la falsa rappresentazione non fosse stata accertata con sentenza penale definitiva. Ha inoltre censurato la notifica dell’ordine di demolizione presso il difensore non domiciliatario e l’omessa indicazione dell’area da acquisire in caso di inottemperanza.
La decisione
Il CGARS ha accolto l’appello nei limiti indicati in motivazione e ha annullato il provvedimento di autotutela e, per illegittimità derivata, gli atti conseguenti, compreso l’ordine di demolizione. Il Collegio ha esaminato la questione centrale relativa all’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990, discostandosi dall’orientamento giurisprudenziale prevalente secondo cui la falsa rappresentazione dei fatti può essere accertata direttamente dall’amministrazione senza un previo giudicato penale. In base a un’interpretazione letterale, sistematica e costituzionalmente orientata, l’inciso “per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato” si riferisce ai provvedimenti conseguiti mediante le false rappresentazioni o le dichiarazioni sostitutive false o mendaci. Pertanto, il superamento del termine ordinario di annullamento d’ufficio richiede in ogni caso l’accertamento penale definitivo del falso, sia quando la condotta consista in dichiarazioni sostitutive false o mendaci, sia quando consista in una falsa rappresentazione della realtà. Poiché nel caso concreto non risultava intervenuta alcuna sentenza penale definitiva di accertamento del falso, l’annullamento del permesso di costruire, adottato oltre il termine ordinario, è stato ritenuto illegittimo. Il Collegio ha precisato che, qualora l’autorità giudiziaria accerti definitivamente il reato di falso relativo al fotomontaggio, l’amministrazione potrà eventualmente riesercitare il potere di autotutela senza il limite temporale ordinario. Gli ulteriori motivi d’appello sono rimasti assorbiti. Le spese del doppio grado sono state compensate in ragione della novità della questione interpretativa.
Norme richiamate
art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990
Il termine ordinario per l’annullamento d’ufficio costituisce un limite temporale massimo, superabile solo nei casi previsti dal comma 2-bis.
art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990
I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di sei mesi di cui al comma 1
Per superare il termine ordinario di autotutela è necessario che il falso commesso dal privato istante, sia esso una falsa rappresentazione dei fatti o una dichiarazione sostitutiva falsa o mendace, sia stato accertato con sentenza penale passata in giudicato.
art. 101, comma 2, Cost.
la primazia delle scelte di valore operate dalla legge
L’interprete deve riconoscere prevalenza alle scelte temporali compiute dal legislatore in materia di stabilità dei provvedimenti favorevoli, evitando interpretazioni che rendano sostanzialmente perpetuo il potere di autotutela.
art. 483 c.p.
reclusione fino a due anni
La falsa attestazione di fatti può integrare il reato di falsità ideologica del privato in atto pubblico.
art. 76 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
sanzione ordinariamente prevista dal codice penale ... aumentata da un terzo alla metà
Le dichiarazioni sostitutive false o mendaci sono assistite da una disciplina sanzionatoria penale più grave, coerentemente con la necessità di un accertamento definitivo per la deroga al termine di autotutela.
art. 39 d.P.R. 380/2001
Richiamato nella richiesta dei proprietari confinanti per l’eventuale intervento sostitutivo dell’autorità regionale in materia edilizia.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi delle parti private.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, per disporre l’oscuramento delle parti private.
Massime di principio
- Ai fini dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990, il superamento del termine ordinario per l’annullamento d’ufficio richiede l’accertamento con sentenza penale passata in giudicato del falso commesso dal privato istante, tanto quando la condotta consista in dichiarazioni sostitutive false o mendaci quanto quando consista in una falsa rappresentazione dei fatti.
- L’espressione “per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato”, contenuta nell’art. 21-nonies, comma 2-bis, si riferisce ai provvedimenti amministrativi conseguiti mediante false rappresentazioni o dichiarazioni false; non è quindi sufficiente che la falsità della rappresentazione sia ritenuta inequivocabile dall’amministrazione mediante i propri mezzi istruttori.
- La deroga al termine ordinario dell’autotutela non può essere interpretata in modo da rendere pressoché perpetuo il potere di annullamento d’ufficio, soprattutto quando il provvedimento favorevole sia stato acquistato e fatto valere da un terzo in buona fede diverso dal soggetto che avrebbe fornito le informazioni false.
- In mancanza di un previo accertamento penale definitivo del falso, l’annullamento d’ufficio adottato oltre il termine ordinario previsto dall’art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990 è illegittimo; l’amministrazione conserva tuttavia la possibilità di riesercitare il potere senza il limite temporale ordinario qualora intervenga successivamente l’accertamento penale definitivo del reato di falso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1540/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1541/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1542/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1545/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1546/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 13 lug 2026Sentenza n. 1549/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →