Cassazione Penale, Sentenza n. 32921/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Tivoli del 14/04/2025 che aveva riconosciuto l'istituto della continuazione tra due sentenze della Corte d'appello di Roma (n. 404/2022 irrevocabile 10/11/2022 e n. 1986/2022 irrevocabile 29/01/2025) per reati commessi e giudicati ai sensi degli artt. 81 e 612-bis c.p. Il ricorrente deduce due motivi: (1) erronea applicazione della legge penale per mancato riconoscimento del ne bis in idem, sostenendo che le condotte qualificate come permanenti con la sentenza sub 2) sarebbero già state giudicate con la sentenza sub 1) e quindi assorbite; (2) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nel calcolo della pena finale, con contestazione dell'individuazione della pena piu grave (secondo il ricorrente sarebbe quella di 11 mesi e 10 giorni della sentenza sub 2) e non quella di 5 mesi e 10 giorni della sentenza sub 1)) e dell'entità degli aumenti per continuazione (ritenuti eccessivi: due mesi per ogni persona offesa).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo, ha ritenuto inammissibile il ricorso perché la questione del ne bis in idem non era stata prospettata davanti al giudice dell'esecuzione (Tribunale di Tivoli) e non poteva quindi essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità; la parte potrà riproporre la questione con nuova istanza. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato il motivo manifestamente infondato: il giudice dell'esecuzione ha correttamente scorporato i reati riuniti in sede di cognizione, individuato la pena piu grave (mesi 5 e giorni 10) e applicato gli aumenti per continuazione (quattro mesi originariamente applicati dalla sentenza sub 1) e ulteriori otto mesi per la continuazione con la sentenza sub 2)), per una pena complessiva determinata in anni 1 e mesi 5 di reclusione. La Corte ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione sugli aumenti per ciascun reato satellite e ha precisato che la pena complessiva è inferiore al cumulo materiale. Per questi motivi ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ha disposto l'omissione dei dati identificativi in applicazione dell'art. 52 d.gs. 196/2003.
Norme richiamate
Codice penale, art. 81
Disciplina dell'unificazione delle pene e della continuazione; la Corte richiama che, nel rideterminare la pena tra reati separatamente giudicati e in precedenza unificati, il giudice dell'esecuzione deve scorporare i reati riuniti, individuare il reato piu grave e poi applicare gli aumenti per i reati satellite
Codice penale, art. 612-bis
Norma sostanziale relativa ai reati di molestie/atteggiamenti persecutori; le condanne impugnate riguardano più violazioni di questa disposizione e la loro natura e contesto sono stati valutati ai fini della continuazione
Codice penale, art. 133
Criteri per la determinazione della pena e per la quantificazione degli aumenti in caso di continuazione; il giudice dell'esecuzione ha richiamato tali criteri nella motivazione degli aumenti per ciascun reato satellite
Decreto legislativo 196 del 2003, art. 52
Norma sulla tutela della riservatezza per taluni reati (es. sessuali) che impone l'omissione dei dati identificativi del condannato nelle decisioni pubbliche
Massime di principio
- In sede di cassazione non sono ammissibili questioni non dedotte e non decise dal giudice dell'esecuzione: le eccezioni nuove devono essere proposte prima al giudice di merito tramite l'istante corretta (incidenti o istanze), pena l'inammissibilità in Cassazione
- Il vizio di ne bis in idem deve essere prospettato e fatto valere davanti al giudice competente in sede di merito o nell'incidente di esecuzione; non puo' essere introdotto per la prima volta in sede di legittimità
- Per la rideterminazione della pena per continuazione fra sentenze autonome, il giudice dell'esecuzione deve scorporare i reati unificati in sede di cognizione, individuare il reato piu grave e poi applicare aumenti distinti e motivati per ciascun reato satellite
- La contestazione generica dell'eccessivita' degli aumenti per continuazione non e' sufficiente: il ricorrente deve confrontare concretamente le motivazioni e i calcoli del giudice dell'esecuzione per dimostrarne l'irragionevolezza o la violazione dei limiti di proporzione
- In caso di rigetto o inammissibilita' del ricorso il ricorrente puo' essere condannato al pagamento delle spese e di somme a favore della Cassa delle ammende
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