Cassazione Civile, Ordinanza n. 06597/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’Amministrazione finanziaria aveva notificato a un contribuente due avvisi di accertamento per IVA, IRAP e imposte dirette relativi agli anni d’imposta 2009 e 2010, contestando operazioni oggettivamente inesistenti nel commercio di articoli elettronici con una società fornitore. A seguito di istanza di accertamento con adesione e della documentazione prodotta dal contribuente, l’Ufficio aveva poi adottato un atto in autotutela parziale, qualificando le operazioni come soggettivamente inesistenti, escludendo le riprese per imposte dirette e contributi previdenziali e riducendo la pretesa alla sola IVA, con responsabilità solidale del cessionario ex art. 60-bis d.P.R. n. 633 del 1972 per mancato versamento dell’imposta da parte del cedente e vendita a prezzi inferiori al costo. La CTP annullava l’atto e la CTR confermava, ritenendo impugnabile l’atto di autotutela e infondata la pretesa per difetto di prova della mala fede del contribuente. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia denunciava: 1) violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che il provvedimento impugnato fosse un atto di autotutela non autonomamente impugnabile nel merito, e che l’eventuale impugnazione avrebbe dovuto riguardare i precedenti avvisi divenuti definitivi; 2) violazione dell’art. 60-bis d.P.R. n. 633 del 1972, deducendo che la CTR avesse erroneamente preteso la prova della consapevolezza del cessionario della frode, mentre la responsabilità solidale discendeva dal solo mancato versamento dell’IVA e dalla cessione a prezzo inferiore al normale, con onere del contribuente di provare le cause oggettive del prezzo ridotto.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, qualificando l’atto dell’Amministrazione non come mero diniego di autotutela, ma come autotutela sostitutiva con emissione di un nuovo avviso di accertamento, autonomamente impugnabile nei limiti delle nuove ragioni poste a base della pretesa. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, nella disciplina dell’art. 60-bis d.P.R. n. 633 del 1972, l’Ufficio deve provare soltanto il mancato versamento dell’IVA da parte del cedente e la cessione a prezzo inferiore al valore normale; non è richiesta la prova della consapevolezza del cessionario della frode. L’onere di provare le cause oggettive del prezzo inferiore grava sul cessionario. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
È richiamato come norma che consente di denunciare in cassazione violazione di legge e vizi processuali.
artt. 19 e 21, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
Sono invocati per contestare l’impugnabilità dell’atto di autotutela; la Corte precisa però che, nel caso concreto, non vi era un mero diniego di autotutela bensì un nuovo avviso di accertamento.
art. 2-quater d.l. n. 564 del 1994
È indicato come base del potere di autotutela sostitutiva che consente all’Amministrazione di emettere un nuovo atto impositivo prima della decadenza dei termini.
art. 60-bis d.P.R. n. 633 del 1972
Prevede una responsabilità solidale autonoma del cessionario per l’IVA non versata dal cedente in caso di cessione a prezzo inferiore al valore normale; l’Ufficio deve provare solo omesso versamento e prezzo inferiore, mentre il cessionario deve dimostrare le cause oggettive del prezzo ridotto.
art. 21, settimo comma, d.P.R. n. 633 del 1972
È richiamato in comparazione per evidenziare la differenza tra fatture per operazioni inesistenti e responsabilità solidale ex art. 60-bis.
Massime di principio
- Il diniego di autotutela è impugnabile solo per vizi propri del rifiuto e nei limiti in cui il contribuente alleghi un interesse pubblico generale alla rimozione dell’atto; non può essere usato per far rivivere contestazioni sul merito di atti ormai definitivi.
- Quando l’Amministrazione, in pendenza dei termini di accertamento, sostituisce l’originario atto con un nuovo provvedimento fondato su presupposti fattuali e giuridici diversi, si è in presenza di autotutela sostitutiva e il nuovo atto assume natura di avviso di accertamento autonomamente impugnabile.
- Nella responsabilità solidale del cessionario ex art. 60-bis d.P.R. n. 633 del 1972, l’onere probatorio dell’Ufficio si limita a dimostrare il mancato versamento dell’IVA da parte del cedente e la cessione a un prezzo inferiore al valore normale.
- In tale fattispecie non è richiesto provare la consapevolezza del cessionario circa la frode del cedente; la prova liberatoria grava invece sul cessionario, che deve dimostrare che il prezzo inferiore dipende da eventi o situazioni oggettivamente rilevabili o da specifiche disposizioni di legge.
- La disciplina dell’art. 60-bis è distinta da quella delle operazioni soggettivamente inesistenti: la prima opera come responsabilità autonoma per IVA non versata, la seconda come fattispecie che incide sulla detrazione dell’imposta.
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