Cassazione Penale, Sentenza n. 33112/2024 del 26/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'istanza di riesame contro la convalida e il nuovo sequestro preventivo (operato d'urgenza il 18/08/2023) di una buca nel terreno di cm. 50x500 dove si era proceduto all'abbruciamento di rifiuti. Il ricorrente lamentava violazione di legge per assenza di motivazione in ordine al "periculum in mora" e alla sussistenza del nesso di pertinenzialità tra la res sequestrata e il reato ipotizzato
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile: ai sensi dell'art. 325 c.p.p. il rimedio per misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge intesa come totale inesistenza o mera apparenza della motivazione, non per mera insufficienza argomentativa. Il Collegio ritiene che il Tribunale del riesame abbia fornito motivazione adeguata sia sul nesso di pertinenzialità (rifiuti costituiti prevalentemente da bombolette spray e solventi compatibili con l'attività di autolavaggio a gettoni) sia sul pericolo di reiterazione del reato (disponibilità materiale del bene vicino all'attività e interventi ripetuti per sedare focolai). Perciò il profilo di censura attacca l'insufficienza della motivazione e risulta inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 325 c.p.p.
art. 325 codice di procedura penale
Il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali è consentito solo per violazione di legge; quanto alla motivazione, rileva solo l'assenza totale o la mera apparenza della motivazione, non la sua presunta insufficienza
art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 codice di procedura penale
Alla declaratoria di inammissibilità segue l'onere delle spese del procedimento e, se non sussiste grave colpa del ricorrente, il versamento di una somma equitativamente determinata alla Cassa delle ammende
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
sentenza 13/06/2000 n.186
Richiamata in relazione al criterio per escludere l'afflizione di sanzioni economiche quando il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; qui il Collegio ha ritenuto non sussistere tali elementi e ha quindi imposto il versamento
Giurisprudenza di legittimità citata
ex multis: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004; Sez. 3, n. 35133 del 07/07/2023; Sez. 3, n. 385 del 06/10/2022
Giurisprudenza utilizzata per chiarire il limite della censura sulla motivazione ammissibile in cassazione: è rilevante solo l'assenza o la mera apparenza della motivazione, non la sua carenza o insufficienza
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro misure cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge intesa come totale assenza o mera apparenza della motivazione; non è consentito per contestare la sola insufficienza o l'apprezzamento delle prove
- Quando si impugna la motivazione è essenziale verificare se il motivo denuncia una vera e propria mancanza di motivazione (inesistenza) o solo una valutazione controversa: nel primo caso il ricorso può essere ricevibile, nel secondo è inammissibile
- Il nesso di pertinenzialità può essere ritenuto dalla valutazione delle caratteristiche materiali della cosa sequestrata (es. rifiuti compatibili con l'attività svolta) e non richiede una prova assoluta, bastando un fondato collegamento con l'attività criminosa ipotizzata
- Il periculum (pericolo di reiterazione o di dispersione del bene) può essere giustificato dalla concreta disponibilità del bene in prossimità dell'attività e da fatti ripetuti che dimostrino rischio di recidiva (es. interventi ripetuti delle FF.OO. per abbruciamenti)
- L'impugnazione che si limiti a rilevare la "insufficienza" degli argomenti posti a base del sequestro invece di contestarne l'esistenza formale determinerà quasi sempre l'inammissibilità in Cassazione e l'imposizione delle spese e delle somme alla Cassa delle ammende
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33096/2024 del 26/08/2024
- Sentenza penale · 26 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33097/2024 del 26/08/2024
- Sentenza penale · 26 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33100/2024 del 26/08/2024
- Sentenza penale · 26 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33101/2024 del 26/08/2024
- Sentenza penale · 26 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33102/2024 del 26/08/2024
- Sentenza penale · 26 ago 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 33104/2024 del 26/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →