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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20591/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il decreto di perquisizione e sequestro probatorio eseguito in esecuzione di un ordine europeo di indagine (o.i.e.). Il ricorrente deduceva l'inesistenza/invalidità del decreto di riconoscimento dell'o.i.e. emesso dalla Procura di Venezia, lamentando: assenza di attestazione di formale deposito; data manoscritta (mancanza di data certa); mancata presenza nel faldone e nel cd-rom; omissione di richiamo negli atti successivi; mancata menzione nel decreto di perquisizione e sequestro; notificazione tardiva al difensore. Inoltre contestava che il Tribunale del riesame avesse implicitamente riconosciuto l'o.i.e. con l'adozione del decreto di perquisizione e deduceva carenza di motivazione in violazione di varie norme (artt. 4, 7, 9, 10, 11 d.lgs. n.108/2017 e art.125 cod. proc. pen.).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il decreto di riconoscimento dell'o.i.e. fosse effettivamente esistente (anche perché successivamente comunicato/notificato al difensore) e che le anomalie formali contestate dovessero essere dedotte mediante lo specifico rimedio dell'opposizione al Giudice per le Indagini Preliminari, previsto dall'art.13 d.lgs. n.108/2017. La Corte ha quindi escluso la possibilità di sollevare quelle doglianze nel ricorso in esame (strumento inadeguato) e ha richiamato la necessità che la fase di opposizione segua il suo corso, disponendo la comunicazione della sentenza al G.I.P. presso il Tribunale di Venezia. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, senza applicare ulteriori sanzioni per colpa.

Norme richiamate

  • d.lgs. 21 giugno 2017 n. 108

    Norma di recepimento della Direttiva 2014/41/UE che disciplina l'ordine europeo di indagine (o.i.e.), con ripartizione delle fasi: ricezione, riconoscimento (decreto motivato) ed esecuzione; disciplina specifica per la procedura 'passiva' in Italia.

  • art. 4 d.lgs. n.108/2017

    Stabilisce obblighi di comunicazione, termini per il riconoscimento e regole sulla comunicazione del decreto al difensore (con particolari modalità per gli atti 'a sorpresa').

  • art. 13 d.lgs. n.108/2017

    Prevede un regime speciale di impugnazione: l'opposizione avanti il G.I.P. quale rimedio esclusivo contro il decreto di riconoscimento dell'o.i.e., con procedura particolare (anche in camera di consiglio per il sequestro probatorio) e la possibilità di ricorso per cassazione nei termini.

  • art. 10 d.lgs. n.108/2017

    Indica i parametri e i criteri che il Procuratore deve valutare per il riconoscimento dell'ordine europeo di indagine; funge da base per la motivazione del decreto di riconoscimento.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma generale sull'impugnazione degli atti cautelari; il Collegio ha ritenuto che per il decreto di riconoscimento dell'o.i.e. prevalga il regime speciale previsto dall'art.13 del d.lgs. n.108/2017.

  • Direttiva (UE) 2014/41 del 3 aprile 2014

    Fonte comunitaria che ha imposto l'istituto dell'ordine europeo di indagine; il d.lgs. n.108/2017 dà attuazione in ambito nazionale alla direttiva, articolandone la procedura in fasi distinte.

Massime di principio

  • La impugnazione della validità/regularità del decreto di riconoscimento dell'ordine europeo di indagine va proposta esclusivamente mediante opposizione al G.I.P. ai sensi dell'art.13 d.lgs. n.108/2017; non è il rimedio del riesame o altro ricorso a sostituirsi a quella specifica procedura.
  • Le contestazioni formali (mancanza di data certa, mancato deposito, notifica tardiva, carenza motivazionale) relative al decreto di riconoscimento devono essere dedotte e valutate nel procedimento di opposizione avanti al G.I.P.; sollevare le stesse in strumenti processuali diversi può portare all'inammissibilità.
  • La procedura dell'o.i.e. si articola in tre fasi distinte (ricezione, riconoscimento, esecuzione) che non sono sovrapponibili: questioni attinenti alla fase esecutiva (es. legittimità concreta della perquisizione o del sequestro) vanno dedotte con i rimedi ordinari previsti per quegli atti; questioni sul riconoscimento vanno sollevate con l'opposizione ex art.13.
  • La notificazione successiva del decreto al difensore, se conforme alle previsioni (es. per atti "a sorpresa"), non esclude l'esistenza dell'atto e non rende automaticamente inammissibile la procedura; va valutata nel quadro del rimedio competente.
  • Se si intendono censurare sia profili relativi al decreto di riconoscimento sia profili relativi agli atti esecutivi, è opportuno attivare tempestivamente i rimedi distinti e specifici (opposizione al G.I.P. per il riconoscimento; ricorsi previsti per la fase esecutiva), evitando di concentrare tutte le censure in un unico rimedio processuale non competente.

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