Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 169/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento - del decreto dirigenziale della Città Metropolitana di Milano, Area Ambiente e Tutela del Territorio, Struttura Organizzativa Settore Risorse idriche e attività estrattive, rep. gen. n. 5144/2023 del 26/06/2023, protocollo n. 98856/2023 (doc. 1), avente ad oggetto “IMPRESA OLON SPA - INSTALLAZIONE IPPC SITA IN RODANO (MI), STRADA RIVOLTANA KM 6/7. RIESAME, CON VALENZA DI RINNOVO, DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE R.G. N. 166 DEL 13/01/2017, A SEGUITO DELL'EMANAZIONE DELLA DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) N. 2018/1147 RELATIVA ALLE CONCLUSIONI SULLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (BAT) PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2010/75/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DELCONSIGLIO” e relativo Allegato Tecnico, comunicato a mezzo pec in data 26/06/2023, nei limiti di interesse della ricorrente come di seguito esposti (in particolare, limitatamente alla prescrizione E.2.6.7.2 contenuta nell'Allegato Tecnico e inserita tra le prescrizioni specifiche sullo scarico in pubblica fognatura in relazione alla gestione delle acque meteoriche); - di tutti gli atti o provvedimenti antecedenti, presupposti, conseguenti, successivi o comunque connessi a quelli impugnati, e quindi tra l'altro, dei pareri espressi dal Gruppo CAP Holding (Gestore del Servizio Idrico Integrato) n. 010454 caso 02623692 del 29.6.2022 (doc. 2) e n. 012747 caso 03069228 del 7.11.2022 (doc. 3), del parere espresso dall'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano (ATO) fasc. 6.5\2022\29 del 12.7.2022 (doc. 4), nonché dell'integrazione del parere espresso dall'Ufficio d'Ambito della Città Metropolitana di Milano (ATO) fasc. 6.5\2022\29 del 24.11.2022 (doc. 5).

Giustizia amministrativa202301934

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alla prescrizione sulle modalità di gestione delle acque meteoriche e sul relativo scarico in pubblica fognatura

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato il decreto dirigenziale della Città Metropolitana di Milano recante il riesame, con valenza di rinnovo, dell'autorizzazione integrata ambientale relativa alla propria installazione IPPC, nonché gli atti presupposti, inclusi i pareri del gestore del servizio idrico integrato e dell'Ufficio d'Ambito. L'impugnazione è stata proposta nei limiti dell'interesse della ricorrente, in particolare contro la prescrizione E.2.6.7.2 dell'Allegato Tecnico, concernente la gestione delle acque meteoriche e lo scarico in pubblica fognatura. Dall'ordinanza non risultano esposti in dettaglio gli specifici vizi di legittimità dedotti nel ricorso. Il Collegio ha ritenuto necessario acquisire un aggiornamento della situazione sostanziale e processuale, verificando anzitutto se permanga l'interesse alla decisione e se siano intervenuti fatti o atti successivi alla proposizione del ricorso; ha inoltre richiesto all'amministrazione documentati chiarimenti aggiornati e il deposito degli atti impugnati e della relativa documentazione, ove non già prodotti.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha disposto incombenti istruttori affinché la ricorrente dichiari motivatamente, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, se permanga l'interesse alla decisione; in caso positivo, la ricorrente dovrà aggiornare la situazione relativa alla controversia, indicando eventuali fatti o atti sopravvenuti e l'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Ha ordinato inoltre all'amministrazione resistente di fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, depositando gli atti impugnati e la documentazione di corredo eventualmente mancanti. Il termine decorre dalla comunicazione della Segreteria e gli adempimenti devono essere eseguiti nelle forme del processo amministrativo telematico. Il Collegio ha avvertito che l'inerzia della ricorrente sulla dichiarazione di permanenza dell'interesse potrà essere valutata, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., quale manifestazione inequivoca di disinteresse attuale, con conseguente possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. È stata altresì ordinata alla Segreteria la comunicazione del provvedimento alle parti costituite e all'amministrazione evocata in giudizio.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per gli incombenti istruttori disposti dal giudice amministrativo.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato per la possibile valutazione della mancata collaborazione processuale della parte ai fini della decisione sui fatti rilevanti e, nel caso concreto, della possibile improcedibilità per carenza di interesse.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le norme processuali poste a fondamento dell'attività istruttoria.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di valutare l'inerzia della parte previamente sollecitata a dichiarare la permanenza dell'interesse come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse alla decisione, potenzialmente conducente alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nell'adozione dell'ordinanza.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo sollecita la parte ricorrente a dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione, la mancata risposta entro il termine assegnato può essere valutata, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione implicita ma inequivoca dell'attuale disinteresse, con conseguente possibile dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Prima di calendarizzare o definire il ricorso, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori per aggiornare la situazione di fatto e di diritto, acquisire informazioni su eventuali fatti o atti sopravvenuti e verificare l'attualità dell'interesse a ricorrere.
  • In presenza di una controversia su un provvedimento amministrativo, l'amministrazione resistente può essere onerata di fornire chiarimenti documentati e aggiornati e di depositare gli atti impugnati e la relativa documentazione di corredo, ove non siano già agli atti del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAIA, AUA e autorizzazioni ambientaliIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.