Cassazione Civile, Ordinanza n. 30535/2022 del 18/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di intimazione emesso per il mancato pagamento di una cartella di pagamento notificata il 4 aprile 2015, relativa al tributo automobilistico per l'anno d'imposta 2010, per l'importo di euro 497,41. Il contribuente aveva impugnato l'atto e la Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso ritenendo maturata la prescrizione triennale propria delle tasse automobilistiche, compensando però le spese di lite. In appello, il contribuente si era doluto esclusivamente della compensazione delle spese, sostenendo che, essendo stato accolto integralmente il ricorso, le spese non avrebbero dovuto essere compensate. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello sulle spese, valorizzando la mancata costituzione dell'ente e l'originaria debenza della pretesa tributaria, ritenendo comunque corretto compensare le spese. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la sentenza impugnata ritenuto legittima la compensazione delle spese nonostante l'assenza di soccombenza reciproca e in difetto di gravi ed eccezionali ragioni.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto errata la decisione della Commissione tributaria regionale nella parte in cui aveva confermato la compensazione delle spese, perché il contribuente era risultato integralmente vittorioso sul merito della lite e non ricorrevano né soccombenza reciproca né gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato invocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge nella regolazione delle spese
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
nel processo tributario le spese possono essere compensate solo in presenza dei presupposti previsti dalla disciplina applicabile e con adeguata motivazione
art. 92 c.p.c.
la compensazione delle spese è consentita, oltre che in caso di soccombenza reciproca, solo in presenza di assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza, sopravvenienze o assoluta incertezza con gravità ed eccezionalità equivalenti
d.l. n. 132 del 2014
ha modificato il regime della compensazione delle spese, rendendone più rigorosi i presupposti
sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale
è richiamata quale intervento che incide sul perimetro della compensazione delle spese
art. 140 c.p.c.
richiamato solo come esempio di notificazione, ritenuto irrilevante ai fini della compensazione nel caso esaminato
Massime di principio
- Nel processo tributario la compensazione totale o parziale delle spese richiede una motivazione specifica e non può fondarsi su ragioni generiche o su un mero richiamo alla natura processuale della decisione.
- La compensazione delle spese è legittima solo in presenza di soccombenza reciproca oppure di gravi ed eccezionali ragioni riconducibili a circostanze concrete della controversia, non a formule astratte o standardizzate.
- Quando il giudice riconosce sostanzialmente la piena vittoria di una parte sul merito, non può poi negarle le spese di lite senza indicare una ragione legalmente idonea e logicamente coerente.
- Nel sindacato di legittimità, una motivazione illogica o erronea sulle ragioni della compensazione delle spese integra violazione di legge censurabile in cassazione.
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