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Sentenza

Sentenza n. 589/2026 - Catania, Sezione 3

per l’ottemperanza delle sentenze n. 128/2025; 197/2025; 263/2025; 331/2025; 492/2025; 764/2027 e 899/2025 del Giudice di Pace di Siracusa,

Giustizia amministrativa202502618

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto dell’integrale pagamento sopravvenuto da parte del Comune e ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo così definito l’interesse sostanziale alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza. Le spese di lite sono state compensate. È stata disposta l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Comune di Siracusa, di sentenze del Giudice di Pace di Siracusa recanti obblighi di pagamento

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (comune)

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza davanti al TAR per ottenere l’esecuzione delle sentenze nn. 128/2025, 197/2025, 263/2025, 331/2025, 492/2025, 764/2027 e 899/2025 del Giudice di Pace di Siracusa. Il Comune, benché ritualmente intimato, non si è costituito. Dopo l’iscrizione a ruolo del giudizio, la ricorrente ha comunicato che il Comune aveva integralmente pagato le somme dovute per le causali indicate nel ricorso e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa dedotta in giudizio consente di dichiarare cessata la materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale esecuzione sopravvenuta dell’obbligo risultante dal titolo giudiziale elimina l’interesse sostanziale alla prosecuzione del giudizio e comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Quando la parte ricorrente comunica e documenta l’integrale soddisfazione della pretesa durante il giudizio di ottemperanza, il giudice può definire il processo dichiarando cessata la materia del contendere, senza adottare ulteriori misure esecutive.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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