Sentenza del 18/10/2023 n. 2645 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la cartella di pagamento n., notificata l'8 ottobre 2013, per tardività. L'appellante contestava la decisione sostenendo che la presentazione di un'istanza di sospensione e la successiva notifica del provvedimento di revoca della sospensione (21 maggio 2014) avrebbero interrotto o rinnovato i termini di impugnazione (art. 2-quater, comma 1-quinquies D.L. 564/1994 e art. 21 D.lgs. 546/1992), rendendo pertanto tempestivo il ricorso notificato il 27 maggio 2014. In via subordinata resistette sul merito: contestazione della determinazione degli acconti 2009 dopo fusione (art. 35 D.L. 46/1976) e dedotta incertezza normativa per l'esclusione delle sanzioni.
La decisione
Appello rigettato. La Corte ha confermato che la cartella notificata l'8/10/2013 poteva essere impugnata entro 60 giorni (termine scaduto il 7/12/2013) e che il ricorso notificato il 27/05/2014 era tardivo. La sospensione amministrativa concessa non sospende i termini per impugnare l'atto e la revoca della sospensione costituisce esercizio discrezionale di autotutela non idoneo a riaprire la possibilità di sindacare il merito di una cartella ormai divenuta definitiva. L'appellante non ha dedotto profili di illegittimità della revoca tali da consentire il sindacato giurisdizionale; non ha dimostrato un interesse pubblico alla revoca. Confermata pertanto la sentenza di primo grado; condanna dell'appellante al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado (€ 15.000,00 oltre oneri se dovuti).
Norme richiamate
art. 21, D.lgs. n. 546/1992
Stabilisce il termine per l'impugnazione degli atti tributari (60 giorni). Il termine decorre indipendentemente dalla presentazione di istanze di sospensione all'Amministrazione e non viene automaticamente sospeso dalla mera concessione di una sospensione amministrativa.
art. 2-quater, comma 1-quinquies, D.L. n. 564/1994
Attribuisce all'Amministrazione la possibilità di sospendere gli effetti dei ruoli derivanti da controlli automatizzati; tale potere attiene all'autotutela e non implica che i termini processuali per impugnare siano sospesi o rinnovati.
art. 35, D.L. n. 46/1976
Disciplina la determinazione degli acconti sulle ritenute: gli acconti si calcolano sul parametro delle ritenute complessivamente versate per il periodo d'imposta precedente, con effetto indipendente da successivi mutamenti soggettivi (es. fusioni).
art. 39, DPR n. 600/1973 (richiamato come potere di sospensione)
Consente forme di sospensione amministrativa della riscossione; comunque tale sospensione non equivale a interruzione del termine per impugnare l'atto impositivo.
art. 8, D.lgs. n. 546/1992; art. 6, comma 2, D.lgs. n. 472/1997; art. 10, L. n. 212/2000
Norme richiamate dall'appellante per sostenere l'irragionevolezza o l'inapplicabilità delle sanzioni per incertezza normativa. La Corte ha ritenuto che l'esistenza di provvedimenti amministrativi o interpretativi non chiari non sia sufficiente a escludere le sanzioni senza dimostrare un'effettiva condizione di incertezza idonea a giustificare l'esenzione.
Massime di principio
- La presentazione di un'istanza di sospensione o la concessione di una sospensione amministrativa non interrompe né sospende i termini processuali per proporre ricorso (art. 21 D.lgs. 546/1992), salvo che una norma disponga diversamente.
- La revoca di una sospensione disposta in autotutela dall'Amministrazione costituisce esercizio discrezionale di "ius poenitendi" e non apre automaticamente la possibilità di riesaminare il merito di un atto impositivo divenuto definitivo; il sindacato giurisdizionale sulla revoca è ammesso soltanto per profili di illegittimità del provvedimento di revoca stesso, non per rimettere in discussione la fondatezza della pretesa tributaria originaria.
- Quando una cartella di pagamento non viene impugnata nei termini perentori previsti dalla legge, essa acquista carattere definitivo e non può essere riaperta in sede giurisdizionale mediante eccezioni collegate alla revoca della sospensione, salvo dimostrare specifici vizi della revoca.
- In materia di determinazione degli acconti sulle ritenute dopo operazioni societarie quali fusioni, l'interpretazione amministrativa e giurisprudenziale tende a applicare l'art. 35 D.L. 46/1976 in senso sostanzialmente neutro rispetto a mutamenti soggettivi: gli acconti si determinano sulle ritenute complessivamente versate nel periodo d'imposta precedente.
- Se si ritiene di trovarsi in una situazione di legittima incertezza normativa, il contribuente deve documentare in modo chiaro la sussistenza di tale incertezza e l'assenza di orientamenti amministrativi e giurisprudenziali definitivi; la semplice richiamata di circolari o risoluzioni non garantisce automaticamente l'esclusione di sanzioni o la rinnovazione dei termini di impugnazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 18 ott 2023Sentenza del 18/10/2023 n. 3123 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
- Sentenza · 18 ott 2023Sentenza del 18/10/2023 n. 247 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata
- Sentenza · 18 ott 2023Sentenza del 18/10/2023 n. 659 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 17 ott 2023Sentenza del 17/10/2023 n. 190 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 17 ott 2023Sentenza del 17/10/2023 n. 314 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
- Sentenza · 17 ott 2023Sentenza del 17/10/2023 n. 2619 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →