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Interpello

Risposta n. 126 del 23/04/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente ritiene di poter accedere al forfetario perché il volume d’affari IVA è sotto soglia, la partecipazione del 49% non consentirebbe il controllo della società e il fatto di essere co-amministratore e di lavorare solo verso la società partecipata non inciderebbe sulla causa ostativa.

Applicabilità del regime forfetario in presenza di partecipazione al 49% in una STP/s.r.l. e prestazioni rese quasi esclusivamente alla società partecipata

Il quesito

L’istante chiede se possa applicare il regime forfetario pur detenendo il 49% di una società tra professionisti s.r.l. operante con lo stesso codice ATECO e pur svolgendo il proprio volume d’affari esclusivamente nei confronti di tale società, sostenendo che la partecipazione non integri il controllo e che l’incarico di amministratore sia irrilevante.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene che la causa ostativa di cui all’art. 1, comma 57, lett. d), L. 190/2014 sia integrata: la partecipazione al 49% configura controllo ex art. 2359 c.c. e le attività sono riconducibili perché entrambe ricadono nella medesima sezione ATECO M. Tuttavia, in considerazione dei chiarimenti sopravvenuti con la circolare 9/E del 10 aprile 2019, se dal 10 aprile 2019 non sono effettuate cessioni o prestazioni verso la s.r.l. controllata, il contribuente non decade dal regime forfetario nel 2020.

Regime forfetario e partecipazione in società professionale controllata

L’interpello riguarda l’applicazione del regime forfetario a un commercialista che possiede una partecipazione del 49% in una società tra professionisti costituita in forma di s.r.l. e che svolge la propria attività, con volume d’affari IVA riferito al 2018 indicato come inferiore alla soglia normativa, esclusivamente nei confronti della stessa società partecipata. Il tema centrale è la verifica della causa ostativa legata al controllo di società a responsabilità limitata e alla riconducibilità delle attività svolte.

Fattispecie rappresentata dal contribuente

L’istante dichiara di esercitare l’attività di dottore commercialista con codice ATECO 69.20.11 – Servizi forniti da dottori commercialisti, in regime di contabilità semplificata. Detiene il 49% delle quote della società tra professionisti Alfa s.r.l., la quale opera esclusivamente con il medesimo codice ATECO 69.20.11, offrendo servizi di consulenza, contabilità e adempimenti fiscali. Il contribuente precisa inoltre che, al 31 dicembre 2018 e tuttora, non possiede altre quote societarie, che il proprio volume d’affari è sviluppato esclusivamente verso la società partecipata e che ricopre il ruolo di co-amministratore con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Quesito posto all’Agenzia

Il contribuente chiede, in sostanza, se possa applicare il regime forfetario nonostante:

  • la partecipazione nella s.r.l. sia pari al 49%;
  • l’attività professionale sia resa solo nei confronti della società partecipata;
  • egli rivesta anche la carica di amministratore della società. Secondo l’istante, la partecipazione inferiore al 50% non comporterebbe controllo della società e i rapporti economici con la stessa non sarebbero rilevanti ai fini della causa ostativa.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

Il contribuente sostiene che il regime forfetario sia applicabile perché il volume d’affari IVA resta entro il limite di 65.000 euro e perché il possesso del 49% delle quote non integrerebbe un controllo sulla società. Ritiene inoltre irrilevante, ai fini dell’accesso al regime, sia la sua qualità di amministratore sia il fatto che il fatturato sia generato esclusivamente nei confronti della società di cui è socio.

Normativa richiamata e chiarimenti di prassi

L’Agenzia richiama l’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha introdotto il regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni. In particolare, viene analizzata la causa ostativa di cui all’articolo 1, comma 57, lettera d), della medesima legge, come modificata dalla legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145), che preclude il regime a chi controlla direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal contribuente.

Viene inoltre richiamata la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, la quale chiarisce che per l’operatività della causa ostativa devono ricorrere congiuntamente:

  • il controllo diretto o indiretto di una s.r.l.;
  • l’esercizio da parte della s.r.l. di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle del contribuente.

La circolare precisa anche che la verifica va compiuta con riferimento all’anno di applicazione del regime e non all’anno precedente; se la causa ostativa si manifesta nell’anno di applicazione, il contribuente decade dal regime nell’anno successivo.

Valutazione dell’Agenzia sul caso concreto

Nel caso esaminato, l’Agenzia ritiene che il possesso del 49% delle quote integri una forma di controllo rilevante ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 2, del codice civile. Inoltre, osserva che l’attività svolta dal professionista e quella della s.r.l. appartengono entrambe alla medesima sezione ATECO M, circostanza che rende sussistente la riconducibilità delle due attività economiche. Tale collegamento è rafforzato dal fatto che il professionista percepisce compensi dalla società controllata, compensi che sono tassati con imposta sostitutiva, mentre la società deduce i relativi costi dalla propria base imponibile.

Sulla base di tali elementi, l’Agenzia afferma che, in linea generale, sarebbe integrata la causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, con conseguente decadenza dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020.

Esito e salvaguardia dei comportamenti tenuti

Pur riconoscendo la sussistenza della causa ostativa, l’Agenzia introduce una salvaguardia legata al momento in cui sono stati resi i chiarimenti di prassi. Poiché le indicazioni interpretative decisive sono state pubblicate con la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019, l’Amministrazione ritiene opportuno tutelare i comportamenti tenuti dai contribuenti fino a tale data. Pertanto, se dal 10 aprile 2019 non sono effettuate cessioni di beni o prestazioni di servizi dall’istante alla s.r.l. controllata, il contribuente non decade dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020.

Conclusioni operative

L’interpello chiarisce che, nel caso concreto, la combinazione tra partecipazione societaria, identità o riconducibilità dell’attività e rapporti economici con la s.r.l. comporterebbe ordinariamente l’attivazione della causa ostativa al forfetario. Tuttavia, per effetto della salvaguardia riconosciuta dall’Agenzia in relazione ai chiarimenti sopravvenuti con la circolare del 10 aprile 2019, la decadenza per il 2020 non opera se, da quella data, cessano i rapporti di cessione di beni o prestazione di servizi tra il professionista e la società controllata.

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