Sentenza n. 16757/2026 - Roma, Sezione 4
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla P.A. sulla richiesta di accesso alle misure di accoglienza previste dalla legge in favore dei richiedenti asilo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché il provvedimento sopravvenuto che ha disposto l'ingresso del ricorrente in un centro di accoglienza ha integralmente soddisfatto il suo interesse. Le spese di lite sono state compensate integralmente in considerazione delle particolarità della vicenda. La decisione sull'istanza di ammissione al gratuito patrocinio è stata riservata a separato provvedimento.
Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di ammissione alle misure di accoglienza per richiedenti asilo
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto azione per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Roma e dal Ministero dell'Interno sulla richiesta di ammissione al circuito nazionale di accoglienza previsto dal d.lgs. n. 142 del 2015. L'Amministrazione si è costituita depositando il successivo provvedimento di ammissione presso un centro di accoglienza.
Norme richiamate
d.lgs. 142/2015
Il Collegio, stante la sopravvenuta emanazione del citato provvedimento, satisfattivo dell’interesse della parte ricorrente, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Il provvedimento sopravvenuto di ammissione al centro di accoglienza ha soddisfatto l'interesse perseguito con la richiesta di accesso alle misure di accoglienza; la sentenza dichiara quindi cessata la materia del contendere.
art. 60 c.p.a.
Alla camera di consiglio del 21 ottobre 2026 la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm..
La controversia è stata definita con sentenza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 60 c.p.a.
Massime di principio
- Nel giudizio sul silenzio, quando l'Amministrazione adotta in corso di causa un provvedimento che soddisfa integralmente l'interesse sostanziale del ricorrente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Come è indicizzato
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