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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18882/2024 del 14/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Napoli che ha rigettato l'appello avverso il diniego del Gip alla revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere. I motivi dedotti erano: (1) violazione e mancata applicazione degli artt. 274 e 275 c.p.p., per non aver considerato elementi a favore della revoca/modifica della misura; (2) mancata valutazione degli elementi emersi dall'interrogatorio di garanzia del 16/12/2022, che dimostrerebbe l'apporto di informazioni utili e la qualità di "collaboratore di giustizia"; (3) mancata considerazione dei verbali di collaborazione depositati il 23/12/2022 e dei pareri favorevoli del PM (ai sensi dell'art. 16-octies legge n. 45/2001) e del PM della DDA; (4) rilievo che i pareri della Procura Nazionale Antimafia e del Procuratore generale sarebbero fondati su elementi di fatto errati.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e mancata specificazione del confronto con i punti della motivazione dell'ordinanza impugnata. In particolare: i primi, terzo e quarto motivi sono stati ritenuti formulati in modo astratto e non hanno indicato in che modo la decisione del Tribunale fosse viziata; il secondo motivo non è risultato persuasivo poiché il Tribunale aveva valutato che, alla luce della gravità del quadro indiziario e della brevità del tempo intercorso tra la scelta di collaborare e l'applicazione della misura, la collaborazione non superava la presunzione di necessità della misura. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; inoltre è disposto l'adempimento di comunicazioni ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., e il provvedimento non determina la liberazione dell'indagato.

Norme richiamate

  • artt. 274 e 275 c.p.p.

    Richiamate dal ricorrente come norme che consentono la revoca o la modifica delle misure cautelari alla luce di elementi nuovi o a favore dell'indagato; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia specificamente indicato come tali disposizioni trovino applicazione al caso concreto né abbia confutato punto per punto la motivazione che ha portato al mantenimento della custodia.

  • art. 16-octies, legge n. 45/2001

    Riferita dal ricorrente in relazione al parere del PM e alla valutazione della collaborazione; la norma è stata evocata per sostenere la rilevanza dei provvedimenti/ pareri favorevoli rispetto alla qualifica di "collaboratore di giustizia", ma la Corte ha evidenziato che la mera indicazione di avvio di collaborazione, senza dimostrare la sua efficacia o tempistica idonea a incidere sulle esigenze cautelari, non è idonea a travolgere la decisione sul mantenimento della misura.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di comunicazione quando il provvedimento non determina la liberazione dell'indagato; la Corte ordina l'invio della notifica/ comunicazione prevista.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione contro un provvedimento cautelare deve contenere censure specifiche e un preciso confronto con i punti motivazionali dell'ordinanza impugnata; formulazioni generiche o astratte comportano spesso l'inammissibilità.
  • La dichiarazione di inizio collaborazione con la giustizia non determina automaticamente la revoca della custodia cautelare: il giudice valuta la concretezza, l'efficacia e il momento temporale della collaborazione rispetto alla gravità del quadro indiziario.
  • Per contestare pareri o valutazioni della Procura o di altri organi (es. DDA, Procura Nazionale Antimafia) è necessario indicare esattamente gli errori di fatto o di diritto e produrre elementi che dimostrino la loro incidenza sulla decisione cautelare.
  • Gli artt. che disciplinano la revoca/modifica delle misure cautelari (es. 274/275 c.p.p.) operano solo se il ricorrente prova un mutamento delle condizioni che giustifica la misura; non basta l'affermazione di nuovi elementi senza dimostrazione del loro impatto sulla valutazione del pericolo.
  • Nella scrittura dell'impugnazione è strategico richiamare testualmente i passaggi della motivazione che si censurano e spiegare, punto per punto, perché sono viziati (contraddittorietà, carenza di istruttoria, errori logici o di fatto).

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