Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1853/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento del decreto di diniego della richiesta di permesso di soggiorno presentata in data 12.02.2025, codice istanza 25CE004066, impugnato al buio, di cui il ricorrente ha avuto mera conoscenza informale in data 15.12.2025, senza che lo stesso sia mai stato notificato o comunque trasmesso; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale o comunque lesivo; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 10/6/2026: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto di rigetto prot. n. 233 del 04.11.2025, mai notificato al ricorrente e di cui quest’ultimo è venuto a conoscenza in data 12.03.2026 allorquando veniva depositato in giudizio dall’Amministrazione resistente.

Giustizia amministrativa202601009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di soggiorno richiesto il 12 febbraio 2025, successivamente individuato nel decreto di rigetto del 4 novembre 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato inizialmente, al buio, il diniego della richiesta di permesso di soggiorno, del quale aveva avuto conoscenza soltanto informale e che non gli era stato notificato o trasmesso. Con motivi aggiunti ha impugnato il decreto di rigetto del 4 novembre 2025, conosciuto mediante il deposito in giudizio da parte dell'Amministrazione. In sede cautelare ha chiesto la sospensione dell'efficacia del provvedimento, contestando, per quanto emerge dall'ordinanza, l'accertamento amministrativo relativo alla fraudolenta dichiarazione di ospitalità prodotta a corredo dell'istanza e deducendo l'idoneità di una diversa sistemazione alloggiativa, successiva al provvedimento impugnato, a superare l'elemento ostativo.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insufficienza del fumus boni iuris. In questa fase sommaria ha ritenuto decisivo che il decreto di rigetto si fondasse sull'accertamento, compiuto dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Carinaro mediante verifiche in loco, della natura fraudolenta della dichiarazione di ospitalità prodotta dal ricorrente. Secondo il giudice, la produzione di documentazione falsa o di false attestazioni a sostegno della richiesta di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno è, di per sé, idonea a giustificare il diniego o la revoca del titolo, perché compromette il rapporto fiduciario tra straniero e amministrazione. Tale condotta integra una fattispecie impeditiva ad effetto immediato e irreversibile, che non può essere sanata da successive circostanze favorevoli e rende vincolato il provvedimento reiettivo. La diversa sistemazione abitativa allegata dal ricorrente, essendo successiva al provvedimento, è stata ritenuta inidonea a superare l'ostacolo originario. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale, sulla quale il TAR ha deciso respingendo la richiesta di sospensione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003 a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La produzione di documentazione falsa o di false attestazioni a sostegno della domanda di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno costituisce, di per sé, motivo idoneo e sufficiente a giustificare il diniego o la revoca del titolo, poiché compromette il rapporto fiduciario tra lo straniero e l'amministrazione.
  • La produzione di documentazione falsa nell'ambito della richiesta di permesso di soggiorno integra una fattispecie impeditiva ad effetto immediato e irreversibile, non emendabile mediante successive circostanze favorevoli allo straniero, e impone l'adozione di un provvedimento reiettivo vincolato.
  • Una diversa sistemazione alloggiativa documentata dopo l'adozione del diniego o della revoca del permesso di soggiorno non è idonea a superare l'ostacolo costituito dalla precedente condotta fraudolenta, che inficia insanabilmente il titolo ab origine.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.