Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2748/2026 - Milano, Sezione 1

per l’OTTEMPERANZA al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 722/2024, depositata e resa pubblica il 7 novembre 2024, Sez. Lavoro, r.g. 473/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’Amministrazione in data 27 novembre 2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 26 marzo 2025.

Giustizia amministrativa202600515

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 722/2024, relativa al riconoscimento della carta docente per determinate annualità scolastiche

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno promosso giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 722/2024, passata in giudicato per mancata impugnazione. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto delle ricorrenti alla carta docente per le annualità indicate, per complessivi euro 2.500,00 in favore della prima, euro 1.000,00 in favore della seconda ed euro 2.000,00 in favore della terza, oltre alle spese di lite. Nonostante la notificazione della sentenza al Ministero il 27 novembre 2024, l'Amministrazione non aveva adottato alcun adempimento esecutivo. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Le ricorrenti hanno chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione della sentenza, nonché la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale persistente inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero, la mancata esecuzione e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza del TAR, o dalla sua notificazione se anteriore, riconoscendo alle ricorrenti il beneficio della carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal giudice del lavoro. Per l'ipotesi di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00 per le spese del giudizio, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Consentono di agire in ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e attribuiscono al giudice amministrativo i poteri necessari a imporre l'adempimento e a disporre, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'azione esecutiva e, nel caso concreto, il giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice, consente il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso per dare esecuzione alla pronuncia.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando una sentenza passata in giudicato, anche del giudice ordinario, non sia stata eseguita dall'amministrazione obbligata, purché sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
  • La prova del passaggio in giudicato, della notificazione del titolo esecutivo e dell'inerzia dell'amministrazione legittima il giudice dell'ottemperanza a ordinare l'esecuzione integrale della pronuncia entro un termine assegnato.
  • In caso di persistente inottemperanza dell'amministrazione, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, quale organo ausiliario incaricato di adottare in via sostitutiva tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
  • Il commissario ad acta può utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
  • Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l'attività di commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.