Cassazione Civile, Ordinanza n. 38591/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fornitore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice per il saldo del corrispettivo dovuto per una fornitura di mobili di arredo. Il destinatario del decreto propone opposizione sostenendo che il credito fosse estinto o comunque non più esigibile per prescrizione presuntiva ex art. 2955, n. 5, c.c., evidenziando anche il lungo intervallo di tempo tra la consegna della merce e il decreto ingiuntivo. Il Tribunale respinge l’opposizione; la Corte d’appello conferma, ritenendo la prescrizione presuntiva non applicabile perché la fornitura non riguardava merci di largo e generalizzato consumo personale, essendo di valore complessivo elevato, e perché risultava inoltre che il pagamento fosse stato rateizzato. In Cassazione il ricorrente articola due motivi: con il primo denuncia violazione dell’art. 2955, n. 5, c.c., sostenendo che la norma si applicherebbe anche al prezzo delle merci vendute da commercianti quando l’acquirente non ne faccia commercio; con il secondo lamenta vizi motivazionali, travisamento dei fatti e omesso esame di documenti, assumendo che la Corte territoriale non avesse spiegato adeguatamente perché la prescrizione presuntiva non fosse operante in una vendita non speculativa e in un contesto di deformalizzazione dei rapporti commerciali.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Conferma che la prescrizione presuntiva invocata opera soltanto per il prezzo di merci vendute al minuto, di largo e generalizzato consumo, destinate all’uso personale o familiare dell’acquirente e normalmente pagate subito o quasi subito, senza formalità e senza rilascio di quietanza. Ritiene quindi corretta la decisione d’appello che aveva escluso l’applicabilità dell’art. 2955, n. 5, c.c. a una fornitura di mobilio del valore complessivo di euro 26.000, oltre a valorizzare l’accertamento di fatto circa la rateizzazione del pagamento, non sindacabile in sede di legittimità. Non vengono liquidate spese perché la società intimata non ha svolto difese; viene però dato atto dell’obbligo, per il ricorrente, di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2955, n. 5, c.c.
La prescrizione presuntiva per il credito del commerciante per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio si applica solo alle alienazioni al minuto di beni di largo e generalizzato consumo, personali o familiari, normalmente pagati immediatamente o quasi, senza formalità e senza quietanza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge, ma il motivo è stato ritenuto infondato.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il parametro invocato per censurare vizi motivazionali e omesso esame, ma le doglianze sono state ritenute prive di fondamento.
artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.
Indicano la trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Consente il raddoppio dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- La prescrizione presuntiva di cui all’art. 2955, n. 5, c.c. non opera in modo generalizzato per ogni vendita effettuata da un commerciante, ma solo per il prezzo di merci vendute al minuto e destinate al consumo personale o familiare dell’acquirente.
- Ai fini dell’applicabilità della prescrizione presuntiva rileva la natura concreta dell’operazione: bene di largo consumo, acquisto di routine, pagamento normalmente immediato o quasi e assenza di formalità tipiche dei rapporti commerciali più strutturati.
- Quando il giudice di merito accerta in fatto che il pagamento sia stato rateizzato, tale accertamento è insindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale deducibile secondo i parametri processuali vigenti.
- In sede di legittimità non è sufficiente richiamare un precedente isolato: occorre confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e dimostrare la concreta erroneità dell’applicazione della norma al caso deciso.
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