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Sentenza

Sentenza n. 250/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'ottemperanza - della sentenza del Tribunale di Bergamo – sezione lavoro – n. 523 del 16.05.2024, resa sul ricorso R.G. n. 2113/2023, rilasciata ai sensi dell’art. 475 cpc notificata in data 05.08.2024, passata in giudicato come da attestazione del 17.04.2025.

Giustizia amministrativa202500579

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo – sezione lavoro – n. 523 del 16 maggio 2024, relativa al riconoscimento della Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiarie)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 523 del 16 maggio 2024, notificata in forma esecutiva al Ministero il 5 agosto 2024 e divenuta definitiva. La sentenza aveva accertato il diritto delle ricorrenti a ottenere la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici rispettivamente indicati e aveva condannato il Ministero a mettere a loro disposizione la Carta nei limiti della prescrizione quinquennale. Secondo le ricorrenti, il Ministero era rimasto inerte, avendo corrisposto soltanto le spese di lite e non gli importi spettanti mediante la Carta, nonostante fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. È stata quindi chiesta la condanna del Ministero all'esecuzione entro trenta giorni, nonché la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato che la sentenza del Tribunale di Bergamo era passata in giudicato, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e che non era contestato l'inadempimento del Ministero. Ha quindi ritenuto soddisfatte le condizioni dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dell'art. 14 del d.l. n. 669/1996, condannando il Ministero a dare completa esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, autorizzandolo a delegare l'esercizio concreto dei poteri a dirigenti o funzionari della direzione generale competente. Il commissario dovrà provvedere entro lo stesso termine di novanta giorni e potrà ricorrere, ove non vi sia capienza nei pertinenti capitoli di bilancio, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, del d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell'amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato ove pagato e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo e i poteri conseguenti all'accertamento dell'inadempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti il pagamento di somme di denaro.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996

    Consente, in caso di incapienza dei capitoli di bilancio, il ricorso al pagamento in conto sospeso per dare esecuzione al titolo esecutivo.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato, è decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche e permane l'inadempimento dell'amministrazione obbligata.
  • L'accertamento dell'inerzia dell'amministrazione rispetto a un titolo esecutivo comportante il pagamento di somme o l'attribuzione di utilità determina l'obbligo del giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione entro un termine e consente la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
  • La carenza di disponibilità nei pertinenti capitoli di bilancio non esclude l'obbligo dell'amministrazione di eseguire il giudicato, potendo il commissario ricorrere, ove previsto, al pagamento in conto sospeso.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente già appartenente all'amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l'esercizio delle funzioni commissariali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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