Cassazione Penale, Sentenza n. 45542/2023 del 13/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso denunciando due vizi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p., sostenendo che la pena non è stata commisurata al minimo edittale nonostante la minore intensità del dolo, il ruolo secondario nella fase di programmazione e la collaborazione (sebbene tardiva); 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, rilevando contraddittorietà nella motivazione della Corte territoriale che pur riconoscendo minore intensità del dolo ha ritenuto il ruolo del ricorrente "cruciale" nell'esecuzione e non ha concesso le attenuanti in misura prevalente, senza adeguata valutazione del ravvedimento, della confessione e dell'allontanamento dall'ambiente criminale
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la censura: la Corte territoriale aveva esercitato correttamente il proprio potere discrezionale ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p., motivando la rideterminazione della pena in 9 anni con riferimento alla gravità del fatto e alla tardività della collaborazione, e tale motivazione non è risultata arbitraria né illogica. Sul secondo motivo ha ritenuto inammissibile la censura avendo la Corte d'appello adeguatamente valutato, ai sensi dell'art. 133 c.p., il confronto tra aggravanti e attenuanti; il ruolo del ricorrente nell'esecuzione (aver condotto il killer sul luogo e consentito materialmente l'esecuzione) giustificava il rigetto delle attenuanti in misura prevalente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 133 codice penale
criteri per la determinazione della pena e per il confronto tra circostanze aggravanti e attenuanti
La Corte ha ritenuto che il giudizio di comparazione e la commisurazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito: la semplice enunciazione dell'avvenuta valutazione delle circostanze concorrenti è sufficiente se il ragionamento non è arbitrario o illogico
art. 132 codice penale
principi generali sulla determinazione della pena
Richiamato insieme all'art. 133 per confermare che la scelta della misura della pena è discrezionale purché sostenuta da motivazione coerente e non arbitraria
art. 416-bis.1, comma terzo, codice penale
riferimento alla circostanza attenuante speciale riconosciuta al ricorrente per collaborazione (come richiamato nel ricorso)
La Corte d'appello ha riconosciuto una attenuante speciale collegata alla collaborazione, ma ha valutato la tardività di tale collaborazione come elemento che attenua l'effetto mitigante sul calcolo della pena
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)
procedura per la richiesta della declaratoria di inammissibilità del ricorso in mancanza di discussione orale
Il Pubblico Ministero ha chiesto la declaratoria di inammissibilità ai sensi della norma che disciplina le requisitorie scritte, e la Corte ha accolto la richiesta dichiarando inammissibile il ricorso
sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
criteri per esenzione dal pagamento di somme a titolo di spese processuali
La Corte di cassazione ha valutato che non ricorrevano le condizioni per esentare il ricorrente dal pagamento delle somme per spese processuali e Cassa delle ammende, procedendo alla condanna
Massime di principio
- La determinazione della pena ai sensi dell'art. 133 c.p. è ampiamente discrezionale per il giudice di merito; in Cassazione si verifica solo l'arbitrarietà o l'illogicità della motivazione
- La mera riconoscenza delle attenuanti generiche deve essere collegata a un giudizio comparativo motivato; tuttavia non è richiesto un'analitica esposizione di pesi numerici: l'enunciazione della valutazione può essere sufficiente se coerente
- La tardività della collaborazione e la condotta concretamente posta in essere nell'esecuzione del reato (anche se il ruolo è stato assunto all'ultimo momento) possono giustificare la limitazione dell'effetto mitigante della collaborazione
- Per contestare in Cassazione la quantificazione della pena occorre dimostrare che il giudice di merito abbia compiuto un ragionamento manifestamente arbitrario o contraddittorio, oppure che si sia discostato apprezzabilmente dal minimo edittale senza adeguata motivazione
- Le eccezioni procedurali (es. richiesta di inammissibilità per iscritto del Pubblico Ministero) sono efficaci e frequentemente accolte quando non vi è discussione orale richiesta dalle parti
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