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Sentenza

Sentenza del 19/12/2019 n. 33925 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo al periodo dal 1 aprile al 31 dicembre 2005, deducendo inesistenza o invalidità della notifica, carenza di legittimazione passiva, prescrizione, insufficiente motivazione dell'atto ed eccessività delle sanzioni. In particolare, sosteneva di essere soltanto concessionaria o locataria del terreno comunale e che l'ICI dovesse gravare sul Comune, non essendo stato costituito un diritto di superficie. Ha inoltre contestato la notifica dell'avviso e la motivazione della sentenza d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto irrilevante la distinzione tra terreno demaniale e patrimonio indisponibile, poiché l'imposta era stata applicata in ragione del diritto di superficie acquistato dalla società nel 2005. L'obbligo di restituzione previsto dal precedente contratto del 2001 non incideva sulla successiva acquisizione del diritto reale. La censura relativa alla notifica è stata dichiarata inammissibile perché non risultava adeguatamente indicato se fosse stata proposta in appello. È stata inoltre considerata priva di interesse la contestazione relativa all'annullamento dell'imposta per il periodo gennaio-marzo 2005, non oggetto dell'avviso impugnato. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.000 euro oltre accessori, nonché dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • Legge n. 388 del 2000, art. 18

    La questione relativa all'assoggettamento all'ICI del concessionario di beni demaniali o del patrimonio indisponibile è stata ritenuta non pertinente, perché la soggettività passiva derivava dal diritto di superficie acquistato dalla società.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36

    La motivazione della sentenza d'appello non è stata considerata apparente: la CTR aveva indicato chiaramente nell'acquisto del diritto di superficie la ragione della legittimità della pretesa tributaria.

  • Codice civile, art. 156

    Gli eventuali vizi della notificazione qualificabili come nullità possono essere sanati dal raggiungimento dello scopo dell'atto, secondo quanto ritenuto dal giudice di primo grado; la questione non è stata esaminata nel merito in cassazione per difetto di specificità e mancata dimostrazione della sua proposizione in appello.

  • Codice di procedura civile, art. 366

    Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di specificità, indicando in modo puntuale gli atti e i motivi sui quali si fonda. La mancata indicazione della riproposizione della questione in appello ha comportato l'inammissibilità della censura sulla notifica.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 11

    La censura fondata sulla disciplina della notifica dell'accertamento ICI è stata dichiarata inammissibile, non essendo stato dimostrato che la questione fosse stata ritualmente devoluta al giudice d'appello.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se applicabile.

Massime di principio

  • Ai fini dell'ICI, il titolare di un diritto reale di superficie sull'immobile è soggetto passivo dell'imposta, anche se il terreno resta di proprietà dell'ente pubblico.
  • Per stabilire chi debba pagare l'imposta occorre individuare il titolo giuridico effettivamente vigente nel periodo d'imposta: una precedente concessione o locazione non prevale su un successivo atto di costituzione o trasferimento del diritto di superficie.
  • La distinzione tra concessione di area demaniale e concessione di bene appartenente al patrimonio indisponibile è irrilevante quando la pretesa tributaria si fonda direttamente sulla titolarità di un diritto reale.
  • Un errore della sentenza relativo a un periodo non compreso nell'avviso può essere considerato tamquam non esset; la parte non ha interesse a impugnarlo se non ne deriva una concreta soccombenza.
  • Le contestazioni sulla notifica devono essere sollevate e specificamente coltivate nei gradi di merito. In cassazione non è sufficiente riproporle senza indicare con precisione dove siano state dedotte e come il giudice d'appello le abbia trattate.
  • La notifica eventualmente viziata ma non inesistente può essere sanata se l'atto ha raggiunto il suo scopo, ad esempio perché il destinatario ha potuto impugnarlo tempestivamente.
  • Nel giudizio di cassazione la mancata osservanza del principio di specificità può determinare l'inammissibilità del motivo, anche quando la questione avrebbe potuto avere astrattamente rilievo.

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